Il Reddito di Cittadinanza è un beneficio riconosciuto ai nuclei familiari con un valore ISEE di 9.360 € , reddito di 6.000 €, valore patrimoniale di 30.000 € e mobiliare di 6.000 €.
Per nucleo familiare s’intende la famiglia anagrafica che risiede nella stessa abitazione, i figli maggiorenni non conviventi fanno parte del nucleo familiare se sotto i 26 anni, a carico, non coniugati e senza figli.
Il beneficio consiste in 500 € mensili, rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, alla presenza di figli minorenni o maggiorenni; in 280 € mensili quale contributo per l’affitto.
Il Reddito di cittadinanza (RdC) è riconosciuto per il periodo durante il quale il nucleo familiare richiedente si trova nelle condizioni previste dall’attuale normativa vigente e, in ogni caso, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi.
La normativa prevede che il RdC possa essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del beneficio per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera invece per la Pensione di cittadinanza.
Nel mese di settembre 2020 i nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione senza soluzione di continuità fin dalla prima erogazione (aprile 2019) hanno ricevuto la diciottesima mensilità e pertanto la domanda è stata posta in stato “Terminata”.
Tali nuclei potranno quindi (a partire dal mese di ottobre 2020) presentare la domanda di rinnovo di RdC.
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Fonte Consorzio Nazionale CAAF CGIL www.cafcgil.it