Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini) è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione, per un periodo variabile da 6 fino ad un massimo di 18 mesi, del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

In occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato e, come disposto dai Decreti Legge n. 18/2020, n. 23/2020 e n. 73/2021, la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata. Infine, La legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine relativo alla validità delle misure straordinarie adottate nei confronti dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e cooperative edilizie a proprietà indivisa.
 Sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400 mila euro anziché 250 mila, come originariamente disposto.

I casi attualmente previsti per l’accesso al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate sono:

  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%
  • calo del fatturato, in base a determinati parametri fissati dai Decreti Legge di cui sopra, per le categorie dei lavoratori autonomi/liberi professionisti;
  • eventi previsti dall’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riferibili ad almeno il 10% dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

 

Per l’accesso al Fondo:

  • non è obbligatoria la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);
  • i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate;
  • non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo.

Per fare richiesta di sospensione delle rate, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo per la richiesta della sospensione che viene pubblicato da Consap Spa (società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestore del Fondo), insieme alla documentazione elencata nella pagina dedicata sul sito Consap.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Consap all’indirizzo fondosospensionemutui@consap.it.