Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 29 agosto scorso, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della legge sul contrasto della povertà.  Il decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (Rei), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale (il Rei potrà essere richiesto dal 1° dicembre 2017).

Il Rei costituisce livello essenziale delle prestazioni. Il ReI è una misura a vocazione universale, subordinata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà. Fermo restando il possesso dei requisiti economici, il ReI è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Viceversa, non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della Naspi o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Il Rei sarà concesso ai cittadini comunitari, ovvero a familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno nell’Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo. Il richiedente deve essere residente in Italia per via continuativa da almeno due anni.

Il Rei è concesso per un periodo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno sei mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente. In caso di rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi.

Il Rei, misura condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, è articolato in due componenti:

1. Un beneficio economico, proporzionale alla differenza tra il reddito familiare e una soglia, che è anche la soglia reddituale d’accesso. Al reddito familiare si sottraggono le spese per l’affitto (fino a un massimo di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo, come avviene per l’Isee) e il 20 per cento del reddito da lavoro dipendente (fino a un massimo di 3 mila euro, come avviene per l’Isee). La soglia è pari per un singolo a 3 mila euro e riparametrata sulla base della numerosità familiare per mezzo della scala di equivalenza dell’Isee. In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75 per cento.
2. Una componente di servizi alla persona identificata nel progetto personalizzato, proposto in conclusione a una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare. Ovvero, i Comuni, esercitando le funzioni in maniera associata a livello di ambiti territoriali, devono avviare i Progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, che vengono costruiti insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione multidimensionale finalizzata a identificarne i bisogni, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, nonché dell’eventuale presenza di fattori ambientali e di sostegno.

La domanda va presentata dall’interessato o dai componenti del nucleo familiare presso i punti per l’accesso al Rei che verranno identificati dai Comuni/Ambiti territoriali.

  • Il Comune raccoglie la domanda, verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia all’Inps entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione;
  • L’Inps, entro i successivi cinque giorni, verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio.

Il versamento del beneficio è condizionato all’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta.

Il beneficio economico viene erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta Rei) e parte da un importo minimo di 190 euro per una situazione mononucleare fino a un massimo di 485 euro al mese, per un nucleo familiare di cinque o più persone. L’entità dell’importo varierà dunque in base al numero dei componenti del nucleo familiare e dalla situazione patrimoniale.

La Carta Rei, completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica. Deve essere usata solo dal titolare e può essere usata per prelevare contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile. Permette, inoltre, gli acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard; il pagamento delle bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali; dà diritto a uno sconto del 5 per cento sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l’eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente dovrà essere in possesso congiuntamente di:

  • Un valore dell’Isee, in corso di validità, non superiore a 6 mila euro;
  • Un valore dell’Isre non superiore a 3 mila euro. L’Isre è ottenuto dividendo l’Isr, ovvero l’Indicatore della situazione reddituale, per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica situazione familiare;
  • Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro;
  • Un valore del patrimonio mobiliare, non superiore a una soglia di 6 mila euro, accresciuta di 2 mila euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo componente, fino a un massimo di 10 mila euro.

Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare dovrà trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • Nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati per la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli ed i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
  • Nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Oltre ai requisiti sopra elencati, sono richiesti una serie di requisiti transitori riferiti alla composizione del nucleo familiare, da tenere in considerazione in sede di prima applicazione:

  • Presenza di un componente di età minore di anni 18;
  • Presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
  • In assenza di figli minori, presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. La certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto deve essere rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto;
  • Presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione.

Nell’ambito delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, l’applicazione del Rei blocca, a far data dal 1° gennaio 2018, l’erogazione del Sia e dell’Asdi (con norme transitorie per i soggetti che risultano ammessi alle misure prima della loro soppressione). Inoltre, per quanto riguarda i beneficiari della Carta acquisti, coloro che hanno i requisiti per l’accesso al Rei (minori 0-3 anni), vedranno assorbito il beneficio economico della Carta acquisti nel ReI in quanto i due benefici non sono cumulabili.

Fonte CAFCGIL.IT