I CAAF CGIL, dietro acquisizione di specifica delega sottoscritta, possono svolgere nei confronti dell’utenza le seguenti attività:

– assistenza nella fase di compilazione e presentazione della domanda di Assegno di Inclusione (ADI)

–  assistenza nella fase di compilazione e presentazione della domanda di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)


ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024. Consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale. 

L’ADI viene concesso su richiesta di uno dei membri del nucleo familiare ed è destinato a:

  • Nuclei familiari con persone disabili, come definito ai fini ISEE dal regolamento del DPCM n. 159/2013,
  • Famiglie con minorenni,
  • Famiglie con membri di almeno sessant’anni di età.
  • Nuclei con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
REQUISITI

Il beneficio è concesso ai nuclei familiari che soddisfano, al momento della richiesta e per tutta la durata del beneficio, i seguenti requisiti:

  • Cittadinanza

Il richiedente deve essere alternativamente:

  • Cittadino Italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del permesso di soggiorno permanente;
  • Cittadino dell’Unione Europea o suo familiare con diritto di soggiorno o permesso di soggiorno permanente, cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria) o apolide in possesso di analogo permesso.
  • Residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere:

  • Residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo al momento della presentazione della domanda. La residenza in Italia, al momento della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, è estesa anche ai membri del nucleo familiare inclusi nella scala di equivalenza ai fini ADI.
  • Condizione reddituale e patrimoniale

l nucleo familiare del richiedente deve possedere contemporaneamente:

  • Un valore ISEE ordinario o corrente o minorenni, in corso di validità, non superiore a € 10.140
  • Un reddito familiare annuo inferiore a € 6.500, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo familiare è composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni, oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di grave disabilità o non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata a € 8.190 annui, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza;
  • Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a € 30.000 come determinato ai fini IMU. Tale importo andrà calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo, il valore ai fini IMU della casa di abitazione, fino ad un massimo di € 150.000; 
  • Il valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, non deve superare una soglia base di € 6.000, incrementata di € 2.000 per ogni componente aggiuntivo del nucleo familiare fino a un massimo di € 10.000. Questi limiti sono ulteriormente aumentati di € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo, di € 5.000 per ogni componente con disabilità e di € 7.500 per ogni componente con grave disabilità o non autosufficienza.
  • Godimento di beni durevoli e indicatori del tenore di vita:

Nessun membro del nucleo familiare può essere proprietario o avere la piena disponibilità di:

  • Autoveicoli con cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei trentasei mesi precedenti la richiesta, esclusi quelli con agevolazioni fiscali per persone con disabilità secondo la normativa vigente;
  • Imbarcazioni da diporto e aeromobili di qualsiasi tipo.
  • Requisiti aggiuntivi per il beneficiario dell’ADI:

Non deve essere sottoposto a misure cautelari personali o a misura di prevenzione e non deve aver avuto sentenze definitive per un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

Non ha diritto all’ADI il nucleo familiare in cui un componente maggiorenne che esercita la responsabilità genitoriale, che non abbia carichi di cura, risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

I beneficiari dell’ADI, appartenenti alla fascia di età compresa tra i 18 e 29 anni, devono avere adempiuto all’obbligo scolastico o essere iscritti e frequentare percorsi di istruzione per adulti di primo livello funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione. La mancata frequenza comporta la decadenza del beneficio.

DOMANDA E BENEFICIO

Il beneficio economico, che viene erogato tramite uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile chiamato “Carta di Inclusione”, varia in base alle condizioni e caratteristiche del nucleo familiare e si compone di due parti: un’integrazione del reddito familiare fino ad una determinata soglia e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto registrato. Non può essere inferiore a € 480 annui e viene erogato mensilmente per un periodo continuativo massimo di diciotto mesi.  Può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori periodi di dodici mesi.

L’ADI può essere richiesto direttamente dal cittadino, dal sito INPS, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d’Identità Elettronica),  o richiedendo l’assistenza alla compilazione per il tramite dei CAF o degli istituti di patronato. 

Oltre alla presentazione della domanda, il richiedente, per ricevere il beneficio economico, deve iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa e sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare. Il beneficio economico inizia dal mese successivo alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale da parte del richiedente e viene riconosciuto solo se il nucleo familiare aderisce ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa e rispetta gli obblighi ivi contenuti.

Pena la decadenza dal beneficio, se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall’attestazione ISEE in corso di validità, è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro un mese dalla variazione ed inoltre, Il beneficiario dell’ADI è obbligato a comunicare qualsiasi variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura entro quindici giorni dall’evento modificativo e qualsiasi variazione delle condizioni occupazionali.

DOCUMENTI NECESSARI

– ISEE in corso di validità 

– Carta d’identità e codice fiscale; 

– Numero di cellulare e/o e-mail; 

– Permesso di soggiorno; 

– Rapporti di lavoro non ricompresi nell’attestazione ISEE; 

– Certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione per i soggetti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociali.


SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL)

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è una misura di attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa istituita dal 1° settembre 2023.

La misura è concessa a seguito della partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate; nella misura rientrano anche il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività.

La misura del SFL è riconosciuta ai componenti dei nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni con un valore dell’ISEE familiare in corso di validità non superiore a € 10.140, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione. Dal 1° gennaio 2024, la misura è altresì riconosciuta ai singoli componenti, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di attivazione lavorativa, purchè non siano calcolati nella scala di equivalenza applicata ai nuclei ADI e non siano obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa. 

REQUISITI

Il beneficio è concesso al richiedente che soddisfa, al momento della richiesta e per tutta la durata del beneficio, i seguenti requisiti:

  • Cittadinanza

Il richiedente deve essere alternativamente:

  • Cittadino Italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del permesso di soggiorno permanente;
  • Cittadino dell’Unione Europea o suo familiare con diritto di soggiorno o permesso di soggiorno permanente, cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria) o apolide in possesso di analogo permesso.
  • Residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere:

  • Residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo al momento della presentazione della domanda. 
  • Condizione reddituale e patrimoniale

Il richiedente deve possedere contemporaneamente:

  • Un valore ISEE ordinario, corrente o minorenni, in corso di validità, non superiore a € 10.140
  • Un reddito familiare annuo inferiore a € 6.500, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE; 
  • Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a € 30.000 come determinato ai fini IMU. Tale importo andrà calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo, il valore ai fini IMU della casa di abitazione, fino ad un massimo di € 150.000; 
  • Il valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, non deve superare una soglia base di € 6.000, incrementata di € 2.000 per ogni componente aggiuntivo del nucleo familiare fino a un massimo di € 10.000. Questi limiti sono ulteriormente aumentati di € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo, di € 5.000 per ogni componente con disabilità e di € 7.500 per ogni componente con grave disabilità o non autosufficienza.
  • Godimento di beni durevoli e indicatori del tenore di vita:

Nessun membro del nucleo familiare del richiedente può essere proprietario o avere la piena disponibilità di:

  • Autoveicoli con cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei trentasei mesi precedenti la richiesta, esclusi quelli con agevolazioni fiscali per persone con disabilità secondo la normativa vigente;
  • Imbarcazioni da diporto e aeromobili di qualsiasi tipo.
  • Requisiti aggiuntivi per il beneficiario del SFL:

Non deve essere sottoposto a misure cautelari personali o a misura di prevenzione e non deve aver avuto sentenze definitive per un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

Non ha diritto al SFL il richiedente che risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

I beneficiari del SFL devono avere adempiuto all’obbligo scolastico o essere iscritti e frequentare percorsi di istruzione per adulti di primo livello funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione. La mancata frequenza comporta la decadenza del beneficio.

DOMANDA E BENEFICIO

Il SFL può essere richiesto direttamente dal cittadino, dal sito INPS, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d’Identità Elettronica), o richiedendo l’assistenza alla compilazione per il tramite dei CAF o degli istituti di patronato.

L’erogazione del beneficio economico è subordinata all’effettiva partecipazione alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale, all’inserimento nel SIISL dell’effettivo inizio di una delle suddette attività da parte dei competenti servizi e/o dell’ente erogatore.

In fase di presentazione della domanda, l’interessato rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva al lavoro (DID); deve inoltre iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa e sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale, inserendo il proprio curriculum vitae e indicando almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione. Il richiedente deve aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa rispettando gli obblighi ivi contenuti e ogni 90 giorni, dovrà confermare la partecipazione alle misure di formazione e attivazione lavorativa ivi indicate, pena la decadenza beneficio. 

Il SFL viene erogato sotto forma di un’indennità mensile di € 500 per il periodo di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa; in ogni caso, la durata massima del beneficio non può essere superiore a 12 mesi e in presenza di particolari requisiti può essere rinnovata per un ulteriore periodo non superiore a 12 mesi. L’importo dell’indennità verrà erogato mensilmente dall’INPS attraverso bonifico bancario, postale o domiciliato o attraverso accredito sul libretto postale. 

Pena la decadenza dal beneficio, se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall’attestazione ISEE in corso di validità, è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro un mese dalla variazione ed inoltre, Il beneficiario del SFL è obbligato a comunicare qualsiasi variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura entro quindici giorni dall’evento modificativo e qualsiasi variazione delle condizioni occupazionali.

DOCUMENTI NECESSARI

– ISEE in corso di validità; 

– Carta d’identità e codice fiscale; 

– Numero di cellulare e/o e-mail; 

– Permesso di soggiorno; 

– Rapporti di lavoro non ricompresi nell’attestazione ISEE; 

– IBAN del richiedente; 

– Curriculum Vitae; 

– Elenco delle tre Agenzie per il lavoro scelte dal richiedente.