Dal 1 Marzo 2022 entrano in vigore le norme che regolano gli assegni per i figli a carico disabili, minorenni e per quelli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni, se rispettano almeno una delle seguenti condizioni:

  • frequentino un corso di formazione scolastico o professionale, ovvero corso di laurea
  • svolgano un tirocinio formativo o attività lavorativa con reddito fino a 8.000,00 € annui
  • siano registrati come disoccupati
  • svolgano il servizio civile universale

Per i figli disabili a carico non sono previsti limiti di età.
Per ottenere l’assegno oltre a presentare la relativa domanda è necessario avere un’attestazione ISEE in corso di validità.

L’importo spettante verrà erogato direttamente dall’INPS mediante accredito su conto corrente o bonifico domiciliato.

Condizioni e requisiti per ricevere l’assegno unico figli

L’importo dell’assegno, vedi tabella più avanti, è variabile e dipende da una serie di condizioni quali:

  • valore dell’indicatore ISEE;
  • età anagrafica e numero dei figli ;
  • condizione di disabilità;
  • altre caratteristiche del nucleo familiare.

L’assegno è riconosciuto solo se il richiedente anche lavoratore straniero possiede precisi requisiti (art. 3 Decreto):

  • cittadinanza;
  • residenza;
  • soggiorno.

Come presentare la domanda per ricevere l’assegno unico figli

La domanda da presentare all’INPS potrà essere inviata dal Patronato e ha decorrenza dal mese successivo.
Se la domanda viene presentata entro il 30 giugno 2022 la decorrenza dell’assegno è dal 1° marzo.

Dal 1° Marzo 2022 gli importi percepiti in busta paga per assegni familiari e detrazioni per figli a carico fino a 20 anni non verranno più erogati perché entra in vigore l’Assegno Unico Universale Figli.

Prendi appuntamento presso il nostro ufficio territoriale a te più vicino per fare l’ISEE e per le indicazioni relative alla compilazione della domanda.

 

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Risposte alle domande più frequenti sull’assegno unico figli 2022

Per ricevere l’assegno unico la domanda sarà da ripresentare ogni anno? È necessario rifare l’ISEE ogni anno?

La domanda per l’Assegno è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.
L’ammontare dell’assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che ha validità dal momento della presentazione al 31 dicembre successivo. Decorso tale termine, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l’indicatore ISEE non potranno più essere utilizzati per la richiesta di nuove prestazioni/benefici.

È obbligatorio l’isee per l’assegno unico?

L’ISEE non è obbligatorio, tuttavia è bene sapere che l’ammontare dell’assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a € 40.000 di ISEE) e tenendo conto del numero e dell’età anagrafica dei figli a carico. La domanda AUUF, in assenza di attestazione ISEE oppure con indicatore ISEE pari o superiore a € 40.000, sarà accolta con l’erogazione della sola parte fissa del beneficio come ad es: € 50 per ciascun figlio minorenne; € 25 per ciascun figlio maggiorenne (età inferiore a 21 anni e in possesso di determinati requisiti); € 15 maggiorazione prevista per ciascun figlio successivo al secondo. Sono poi previste altre maggiorazioni in presenza di figli con disabilità e determinate condizioni del nucleo familiare.

Quando si può fare la domanda per l’assegno unico?

La domanda per il riconoscimento dell’Assegno Unico potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, dovrà essere ripresentata ogni anno e sarà riferita al periodo compreso tra marzo dell’anno di presentazione della domanda e febbraio dell’anno successivo.
Per le domande presentate entro il 28 febbraio l’erogazione avverrà a partire da marzo. Per le domande presentate dal mese di marzo l’assegno verrà erogato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, con diritto alle mensilità arretrate esclusivamente se presentate entro il 30 giugno. Dopo il 30 giugno si ha diritto alla misura a partire dal mese successivo.

Se si riceve l’assegno unico si può continuare ad usufruire delle detrazioni per i figli a carico?

L’assegno unico non cancella le detrazioni per spese sanitarie e farmaceutiche, per l’istruzione e per l’attività sportiva sostenute per figli a carico. Resta quindi la possibilità di portare in detrazione nel 730 o nel modello Redditi del prossimo anno gli sconti fiscali riconosciuti per alcuni tipi di costi per i figli

 

È possibile accreditare l’assegno unico su un conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda?

No. Il titolare del conto corrente identificato dal codice IBAN specificato nella domanda deve coincidere con il richiedente dell’assegno unico. L’INPS non potrà accreditare l’assegno sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda. È possibile comunque chiedere l’accredito dell’assegno unico su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda. Non è sufficiente essere delegati alla riscossione. Inoltre il codice fiscale del richiedente deve essere esattamente corrispondente a quello che risulta all’Istituto di Credito come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l’accredito. Infine il conto corrente su cui si chiede l’accredito dell’assegno unico deve essere effettivamente attivo e correttamente intestato (o cointestato) al richiedente la prestazione (fonte circolare INPS del 31/01/21)