Bonus Natale 2024
(articolo 2-bis Decreto Legge 113/2024 convertito Legge n. 143 del 7 ottobre 2024, modificato da art. 2
Decreto Legge 167 del 14 novembre 2024 (GU n. 267 del 14.11.2024)
Aggiornamento del 18 novembre 2024
Per l’anno 2024 è erogata un’indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico;
c) l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (con esclusione di redditi di pensione) percepiti dal lavoratore è di importo superiore a quello della detrazione Irpef spettante in relazione alla medesima tipologia di lavoro.
Beneficiari e limitazioni del Bonus Natale
Il Bonus Natale spetta ai lavoratori dipendenti e l’importo di 100 euro deve essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno 2024.
Non spetta ai titolari di soli redditi di pensione né ai titolari di soli redditi assimilati al lavoro dipendente (ad esempio borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative, indennità e gettoni di presenza corrisposti da enti pubblici).
Determinazione del reddito complessivo
Per determinare il reddito complessivo massimo di 28.000 euro, si deve considerare anche:
- i redditi assoggettati a cedolare secca;
- la quota esente dei redditi agevolati di docenti, ricercatori e lavoratori rientrati in Italia (impatriati);
- lo stesso Bonus Natale.
Non rilevano il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Condizione del figlio a carico
Il bonus spetta esclusivamente al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio fiscalmente a carico.
Incompatibilità tra coniugi o conviventi
L’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente se il coniuge (non separato legalmente ed effettivamente) o convivente percepisce la stessa indennità.
In tali casi, la coppia deve scegliere chi tra i due riceverà il bonus, presentando richiesta al proprio datore di lavoro.
Limiti legati al reddito minimo
Il bonus non spetta ai lavoratori con redditi minimi, ossia fino a 8.500 euro, poiché l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione Irpef spettante.
Modalità di richiesta del Bonus
Il datore di lavoro riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore, che deve:
- attestare per iscritto il diritto al bonus;
- indicare il codice fiscale di almeno un figlio fiscalmente a carico e del coniuge o convivente, se presente.
Lavoratori con più rapporti di lavoro
- Cambi di datore di lavoro: Se il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro dipendente nel 2024, deve presentare all’ultimo datore di lavoro (quello che erogherà la tredicesima) la dichiarazione di diritto al bonus, allegando le copie dei modelli CU relativi ai precedenti rapporti di lavoro.
- Rapporti part-time: Se il lavoratore ha più rapporti di lavoro part-time, deve presentare la richiesta a uno dei sostituti d’imposta e dichiarare i giorni lavorati presso gli altri datori.
Verifiche e recuperi del datore di lavoro
Il datore di lavoro, in sede di conguaglio di fine anno, verifica la spettanza dell’indennità.
Se riscontra che il lavoratore non ha i requisiti (ad esempio reddito superiore a 28.000 euro), recupera l’importo già erogato con la tredicesima.
Lavoratori senza sostituto d’imposta
I lavoratori dipendenti il cui datore di lavoro non è sostituto d’imposta (ad esempio colf e badanti) possono richiedere il bonus con la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2025.
Lavoratori con rapporto cessato
I lavoratori dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2024 possono richiedere il bonus con la dichiarazione dei redditi del 2025.
Restituzione in caso di bonus non spettante
I lavoratori dipendenti che abbiano percepito il bonus senza averne diritto o in misura superiore al dovuto dovranno restituirlo presentando la dichiarazione dei redditi nel 2025.
Scadenze e possibilità per chi non ha presentato il modello 730 entro il 30 settembre 2024
Se non hai presentato il modello 730 entro il 30 settembre 2024, puoi ancora regolarizzare la tua posizione. Le alternative a disposizione sono:
- Presentare il modello Redditi PF entro il 31 ottobre 2024;
- Presentare il modello Redditi PF Tardivo dal 1 novembre 2024 al 29 gennaio 2025.
Nel caso di presentazione Redditi PF Tardivo (presentato cioè entro 90 giorni dalla scadenza), è prevista una sanzione per ritardata presentazione pari a 25 euro. Dopo il 29 gennaio 2025, la dichiarazione si considera omessa.
Inoltre, per quanto riguarda eventuali imposte derivanti dal modello Redditi PF 2024 (sia presentato entro i termini sia tardivo), sarà necessario regolarizzare il pagamento con il ravvedimento operoso. Questo comporta il pagamento di una sanzione per tardivo versamento (fino al massimo del 3,75%) e degli interessi calcolati al 2,5% annuo.
Per maggior informazioni puoi contattare il nostro ufficio territoriale a te più vicino.
Scadenza Presentazione Modello 730 2024: Affrettati a prenotare il tuo appuntamento!
Devi ancora fare la dichiarazione dei redditi? Non aspettare! il termine per la presentazione è imminente. La scadenza ultima per inviare il modello 730 2024 infatti è fissata per il 30 settembre 2024. Per evitare disguidi e assicurarti un servizio tempestivo, è fondamentale prenotare il proprio appuntamento il prima possibile.
Contattata la sede territoriale del CAAF CGIL Emilia Romagna più vicina a te per fissare un appuntamento. Il nostro personale qualificato sarà a disposizione per assisterti nella compilazione e presentazione del Modello 730, garantendo un servizio professionale e accurato.
Non aspettare l’ultimo momento! Il CAAF CGIL lo sa come si fa!
Bonus casa e Superbonus 2025
Dal 2025 cambiano le regole per ottenere i benefici in dichiarazione dei redditi. Con il recente decreto-legge pubblicato in Gazzetta ufficiale sono state approvate ulteriori disposizioni che riducono drasticamente le possibilità di optare per lo sconto in fattura
Le nuove regole sono ancor più complesse delle precedenti, prevedono alcune eccezioni al divieto generale di cedere la detrazione o farsi applicare lo sconto in fattura per le spese sostenute e in molti casi con lavori già avviati. Sono così complesse tanto da rendere impossibile la sintesi un un breve articolo.
Per ottenere tutte le informazioni è possibile però rivolgersi ai CAAF CGIL , dove operatori dedicati possono chiarire con puntualità i nuovi adempimenti e le possibilità di recupero fiscale per questi interventi.
Ma è bene sapere da subito che la detrazione per gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero del patrimonio edilizio (oggi ancora al 50%) o interventi di risparmio energetico (50-65% a seconda del tipo di intervento), subirà una netta diminuzione.
Dal 1° gennaio 2025 la detrazione spetterà nella misura del 36% e per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 la misura è ridotta al 30%.
Ad esempio, in caso di rifacimento del bagno di casa (impianto idraulico sanitario, non la sola sostituzione dei sanitari) per una spesa di € 5.000, a seconda dell’anno in cui effettuerà i lavori potrà beneficiare delle seguenti detrazioni, suddivise in 10 rate:
- € 2.500 se effettua i lavori nel 2024
- € 1.800 se i lavori sono svolti negli anni 2025/2027
- € 1.500 se l’intervento verrà eseguito negli anni 2028/2033.
Quindi chi fosse intenzionato ad eseguire lavori sugli immobili di proprietà, per usufruire delle maggiori detrazioni (50/65%) deve affrettarsi per ottenere il massimo beneficio fiscale.
Al fine di salvaguardare il diritto alle agevolazioni ed evitare future contestazioni che possono comportare la restituzione della detrazione, consigliamo di affidarsi ai nostri CAAF al fine di ottenere preventivamente tutte le informazioni utili sul tipo di lavori agevolati, sugli adempimenti e i requisiti da rispettare, sulla documentazione da conservare.
Ogni anno i controlli sulle spese di ristrutturazione o di risparmio energetico aumentano, date le percentuali di detrazione riconosciute, per cui è preferibile affidarsi ai nostri esperti. Per farlo è molto semplice, cerca la sede del CAAF CGIL più vicina e fissa un appuntamento.
Bonus rette per sostenere le famiglie nei costi di frequenza dei centri estivi anno 2024
La Regione Emilia-Romagna ha previsto un investimento in misure economiche alle famiglie offrendo loro servizi di conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione delle attività scolastiche/educative.
Sono destinatari del contributo per la copertura parziale o totale del costo di iscrizione ai Centri estivi:
- i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dall’01/01/2011 ed entro il 31/12/2021) appartenenti a famiglie con attestazione ISEE pari o inferiore a 24.000 euro;
- i bambini e i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati all’01/01/2007 ed entro il 31/12/2021) indipendentemente dall’attestazione ISEE delle famiglie.
Fermi restando i requisiti ISEE e i requisiti anagrafici, potranno accedere al contributo i bambini e i ragazzi appartenenti a famiglie, da intendersi anche come famiglie affidatarie e nuclei monogenitoriali, nelle quali:
- entrambi i genitori siano occupati ovvero siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori siano fruitori di ammortizzatori sociali, o nelle quali uno o entrambi i genitori, siano disoccupati e abbiano sottoscritto un Patto di servizio quale misura di politica attiva del lavoro;
- anche solo uno dei due genitori sia occupato o rientri nelle fattispecie di cui sopra, se l’altro genitore è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE.
Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino/ragazzo è determinato come contributo per concorrere alla copertura del costo di iscrizione ed è:
- pari al massimo a 100 euro per ciascuna settimana se il costo di iscrizione previsto dal soggetto gestore del centro estivo, è uguale o superiore a 100 euro;
- pari all’effettivo costo di iscrizione per settimana se lo stesso è inferiore a 100 euro;
- complessivamente pari ad un massimo di 300 euro per ciascun bambino/ragazzo.
La famiglia/genitore richiedente dovrà presentare istanza per l’erogazione del contributo al Comune/Distretto di residenza nei termini e nelle modalità dallo stesso stabilite, indipendentemente dalla ubicazione del Centro estivo che potrà essere anche in distretti differenti.
I Comuni/Unioni di Comuni dovranno:
- pubblicare l’elenco dei Centri estivi pubblici e privati cui le famiglie potranno iscrivere i bambini e i ragazzi potendo beneficiare del contributo economico per concorrere alla copertura del costo di iscrizione;
- provvedere alla raccolta delle domande di accesso al contributo da parte delle famiglie residenti e alla verifica dei requisiti;
- predisporre gli elenchi delle famiglie ammesse al contributo e quantificarlo;
- elaborare la graduatoria delle famiglie beneficiare e provvedere all’erogazione del contributo.
AGEVOLAZIONI, BENEFICI e BONUS 2024, COLLEGATI ALL’ISEE
Nel 2024 sono disponibili diversi sostegni economici e bonus dedicati alle famiglie e ai lavoratori. In particolare per le famiglie che hanno un indicatore ISEE al di sotto di determinate soglie è possibile richiedere l’accesso a numerosi benefici, bonus e agevolazioni.
Ecco di seguito l'elenco. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro ufficio locale più vicino a voi
- ASSEGNO DI INCLUSIONE
- SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO
- ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
- BONUS SOCIALI: ELETTRICO, GAS e IDRICO
- BONUS ASILO NIDO
- CARTA DEDICATA A TE
- CARTA DELLA CULTURA GIOVANI E CARTA DEL MERITO
- CARTA ACQUISTI
- FONDO GARANZIA MUTUO PRIMA CASA
- PRESTAZIONI DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
- PRESTAZIONI DEL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO
- BONUS PSICOLOGO
- BONUS CONTO CORRENTE
- LONG TERM CARE, HOME CARE PREMIUM
- SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
- BONUS ANIMALI DOMESTICI
- BONUS TELEFONO
DSU e ISEE 2024
Il governo, purtroppo, ha deciso con il “Decreto lavoro"che la seconda ISEE richiesta dai cittadini, non sarà più a carico dell'Inps e pertanto saremo costretti a chiedere agli utenti che ne fanno richiesta, un contributo. La compilazione della DSU rimarrà GRATUITA solo se ci sono VARIAZIONI nei componenti del nucleo familiare e per la presentazione dell'ISEE corrente.
Le tariffe applicate per la richiesta della seconda ISEE saranno uguali in tutte le sedi del CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA:
- ISCRITTI CGIL €10
- UTENTI mod. 730/redditi €15
- NON ISCRITTI €20
Tutte le tariffe si intendono comprensive di IVA
CAAF CGIL Emilia Romagna. Più forti insieme
A partire dal 1 gennaio 2024, le società convenzionate CAAF CGIL dell'Emilia Romagna diventeranno unità produttive locali della società “CAAF CGIL Emilia Romagna”, con la quale da anni avevano già instaurato una solida collaborazione in convenzione.
Questo cambiamento, principalmente di natura giuridica e organizzativa, promette di portare notevoli vantaggi agli iscritti alla CGIL e a tutte le persone che, nel corso di 30 anni di attività, hanno scelto l’organizzazione per soddisfare al meglio le proprie esigenze fiscali.
Questa evoluzione non comporterà alcun cambiamento. L’impegno prioritario di CAAF CGIL Emilia Romagna è fornire continuità e stabilità nel rapporto con gli utenti, mantenendo gli elevati standard di professionalità e competenza che lo contraddistinguono. Le unità locali dei CAAF CGIL continueranno a operare negli stessi uffici, con lo stesso personale di fiducia, ma con una nuova organizzazione progettata per soddisfare ogni esigenza di carattere fiscale, garantendo ulteriori servizi e una presenza ancora più diffusa su tutto il territorio.
Per qualsiasi informazioni potete contattare il nostro ufficio territoriale a voi più vicino.
Presenze ufficio fiscale a gennaio, febbraio e marzo 2024
Di seguito l'elenco aggiornato, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, delle sedi in cui è possibile rivolgersi all'ufficio fiscale senza appuntamento, dalle ore 8.30 alle 12.30, per consulenze, ricalcoli IMU, compilazione Modello Redditi, cartelle e varie.
AREA RAVENNA
RAVENNA, Via Matteucci: tutti i giorni dal lunedì al venerdì
RAVENNA Via Bozzi (zona COMET): 8,11,15,18,22,25,29 gennaio; 1,5,8,12,15,19,26 febbraio; 4,7,11,14 marzo
CASTIGLIONE DI RAVENNA: non si effettuano presenze
CERVIA: 9,11,18,23,26 gennaio; 1,6,8,13,15,20,22,27 febbraio; 5,7,12,14 marzo
LIDO ADRIANO: 7 febbraio
MARINA DI RAVENNA: 19 febbraio
MEZZANO: 16 gennaio; 20 febbraio; 12 marzo
PIANGIPANE: non si effettuano presenze
SAN PIETRO IN VINCOLI: 12,19,26 gennaio; 2,9,16,23 febbraio; 8,15 marzo
SANT’ALBERTO: 12 febbraio
RUSSI: 10 gennaio; 7,28 febbraio; 13 marzo
AREA FAENZA
FAENZA: tutti i giorni dal lunedì al venerdì
BRISIGHELLA: 14 febbraio
CASOLA VALSENIO: 13 febbraio
CASTEL BOLOGNESE: 12 gennaio; 9 febbraio; 8 marzo
RIOLO TERME: 8,22 gennaio; 5,18 febbraio; 4,11 marzo
SOLAROLO: non si effettuano presenze
AREA LUGO
LUGO: tutti i giorni dal lunedì al venerdì
ALFONSINE: 8,12,15,19,22,26,29 gennaio; 2,5,9,12,16,19,23 febbraio; 4,8,11,15 marzo
BAGNACAVALLO: 15 gennaio; 12 febbraio; 11 marzo
BAGNARA DI ROMAGNA: non si effettuano presenze
CONSELICE: 10 gennaio; 7 febbraio; 13 marzo
COTIGNOLA: 16 febbraio
FUSIGNANO: 9 gennaio; 13 febbraio; 12 marzo
LAVEZZOLA: non si effettuano presenze
LONGASTRINO: non si effettuano presenze
MASSA LOMBARDA: 8,11,18,22 gennaio; 1,5,8,15,19,22 febbraio; 4,7,14 marzo
VILLANOVA DI BAGNACAVALLO: non si effettuano presenze
VOLTANA: non si effettuano presenze
Gli indirizzi di tutte le sedi sono disponibili nella sezione del sito Dove siamo
Prenota la nuova dichiarazione ISEE 2024
Sono aperte le prenotazioni per la nuova ISEE 2024. Nel volantino trovi i numeri di telefono. Se sei già nostro cliente o iscritto alla CGIL puoi anche prenotare su cgilonline.it
Isee 2024: al via la campagna appuntamenti
La campagna per la compilazione dell’Isee 2024 partirà l’8 gennaio 2024.
Coloro che si sono rivolti ai nostri uffici per compilare l’Isee 2023, se non hanno già un appuntamento assegnato tramite il link che abbiamo inviato, riceveranno, nel mese di dicembre/gennaio la proposta di appuntamento mediante l’invio di una lettera o di una e-mail.
Si può modificare, cancellare o visionare la proposta di appuntamento a partire dal 20 dicembre 2023:
- telefonando allo 0544 216302 attivo in tutta la provincia, dal lunedì al giovedì, dalle 14 alle 17:30
- inviando e-mail a: appuntamentira@er.cgil.it indicando nome, cognome e numero di telefono
Coloro che, invece, nel 2023 non hanno usufruito del nostro servizio Isee potranno richiedere un appuntamento a partire dal 20 dicembre 2023:
- telefonando al numero 0544 216302
- inviando una e-mail a: appuntamentira@er.cgil.it indicando nome, cognome e numero di telefono per essere ricontattato.
Nella proposta di appuntamento che gli utenti riceveranno tramite email o sms sarà contenuto un link alla sezione "calendario" del portale www.cgilonline.it, dove potranno spostare l'appuntamento a nuova data in maniera diretta, senza necessità di registrazione.
Sempre sul sito www.cgilonline.it, sarà inoltre possibile, dopo essersi registrati, scaricare copia modello DSU, attestazioni ISEE, 730 e UNICO presentate negli anni precedenti.
Per registrarsi sono sufficienti i dati anagrafici nonché il codice riportato in alto a sinistra nel modello DSU ISEE 2023 avente il seguente formato RA-XXX-XXXXXXXXXX.
Presenze ufficio fiscale a novembre e dicembre 2023
Di seguito l'elenco aggiornato, per i mesi di novembre e dicembre 2023, delle sedi in cui è possibile rivolgersi all'ufficio fiscale senza appuntamento, dalle ore 8.30 alle 12.30, per consulenze, ricalcoli IMU, compilazione Modello Redditi, cartelle e varie.
AREA RAVENNA
RAVENNA: tutti i giorni dal lunedì al venerdì
RAVENNA VIA BOZZI (zona COMET): 6, 9, 13, 20, 23, 27, 30 novembre / 4, 7, 11, 18, 21 dicembre
CASTIGLIONE DI RAVENNA: 20 novembre e 11 dicembre
CERVIA: 7, 9, 10, 14, 17, 21, 23, 24, 28, 30 novembre e 1, 5, 7, 12, 15, 19, 21, 22 dicembre
LIDO ADRIANO: 15 novembre e 13 dicembre
MARINA DI RAVENNA: 27 novembre e 11 dicembre
MEZZANO: 14, 28 novembre e 12 dicembre
PIANGIPANE: 13 novembre e 4 dicembre
SAN PIETRO IN VINCOLI: 9, 10, 17, 23, 24, 30 novembre e 1, 7, 15, 21, 22 dicembre
SANT’ALBERTO: 20 novembre e 11 dicembre
RUSSI: 8, 15, 22 novembre e 6, 13, 20 dicembre
AREA FAENZA
FAENZA: tutti i giorni dal lunedì al venerdì
BRISIGHELLA: 15 novembre e 13 dicembre
CASOLA VALSENIO: 14 novembre e 12 dicembre
CASTEL BOLOGNESE: 10, 24 novembre e 1, 15 dicembre
RIOLO TERME: 6, 20 novembre e 4, 18 dicembre
SOLAROLO: 13 novembre e 11 dicembre
AREA LUGO
LUGO: tutti i giorni dal lunedì al venerdì
ALFONSINE: 6, 9, 10, 13, 17, 20, 23, 24, 27, 30 novembre e 1, 4, 7, 11, 15, 18, 21, 22 dicembre
BAGNACAVALLO: 6, 13, 20, 27 novembre e 4, 11, 18 dicembre
BAGNARA DI ROMAGNA: non si effettuano presenze
CONSELICE: 8, 15, 22 novembre e 6, 13, 20 dicembre
COTIGNOLA: 10, 24 novembre e 1 dicembre
FUSIGNANO: 7, 14, 21, 28 novembre e 5, 12, 19 dicembre
LAVEZZOLA: 17 novembre e 1 dicembre
LONGASTRINO: 21 novembre e 5 dicembre
MASSA LOMBARDA: 6, 9, 13, 20, 23, 27, 30 novembre / 4, 7, 11, 18, 21 dicembre
VILLANOVA DI BAGNACAVALLO: 14 novembre e 5 dicembre
VOLTANA: 21 novembre e 12 dicembre
Gli indirizzi di tutte le sedi sono disponibili nella sezione del sito Dove siamo
Video Cgil per Te. Il Caaf Modena: Servizio Successioni
Elisabetta Valenti, presidente Caaf Cgil Modena, spiega il servizio Successioni. Un servizio qualificato e competente per assistere gli eredi legittimi nella successione di beni e proprietà dei propri cari estinti. Funziona preferibilmente su appuntamento (059.235680).
https://youtu.be/tL40SOiN95E?feature=shared
Video Cgil per te. Il Caaf Modena: servizio Partite Iva Individuali
Marco Zazza presenta il servizio Partite Iva Individuali del Caaf Cgil Modena rivolto a liberi professionisti e lavoratori autonomi. Presta assistenza a chi rientra nei regimi fiscali agevolati, consiglia il regime più vantaggioso, assiste negli adempimenti fisali. Consulenza preferibilmente su appuntamento telefonando allo 059.235680.
https://youtu.be/D-SpXMVP3P0?feature=shared
Video Cgil per Te. Il servizio Amministratore di Sostegno del Caaf Cgil Modena
Piera Bascetta responsabile servizio Amministratore di Sostegno Caaf Cgil Modena spiega la consulenza dell’ufficio per l’attivazione dell’AdS per la cura degli interessi delle persone fragili, quali anziani, malati, disabili o con ridotte capacità. Il servizio è su appuntamento allo 059.235680.
https://youtu.be/1opY-pO3n5E?feature=shared
Video Cgil per Te. Il servizio Colf e badanti del Caaf Modena
Francesca Saetti responsabile servizio Colf e Badanti Caaf Cgil Modena spiega la consulenza rivolta alle famiglie per la regolarizzazione del personale domestico, quali baby sitter, colf e badanti. Con personale attento e qualificato.
https://youtu.be/sdi4dvpybxM?feature=shared
I dipendenti di aziende artigiane hanno diritto a sussidi e rimborsi per diverse spese personali e familiari
Gli accordi in Emilia-Romagna sul "welfare contrattuale", sottoscritti tra i Sindacati CGIL CISL ULI e le Associazioni dei Datori di lavoro dell'Artigianato, prevedono per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti di aziende artigiane il diritto ad ottenere sussidi e rimborsi per diverse spese personali e familiari.
Tutti i dettagli scaricando il volantino in formato pdf qui
Se devi rimediare ad errori commessi in sede di compilazione del modello 730, ti aiuta TEO!
In caso di errori od omissioni commessi in sede di compilazione del modello 730, è possibile correggere, modificare o integrare la dichiarazione originaria già presentata all’Agenzia delle entrate. Le modalità da adottare per sanare un errore e le relative sanzioni, sono determinate:
- dalla diversa tipologia di errore commesso;
- dal diverso soggetto che ha commesso l’errore (contribuente e/o CAF).
Se il contribuente si accorge di non aver fornito correttamente tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, può presentare entro il 25 ottobre 2023 un modello 730/2023 integrativo.
Il modello 730 Integrativo può essere presentato esclusivamente ad un CAF o ad un professionista abilitato, anche se il contribuente aveva ricevuto l’assistenza fiscale dal sostituto d’imposta o direttamente dall’Agenzia delle entrate.
Il CAF invierà all’Agenzia delle entrate entro il 10.11.2023 la dichiarazione integrativa comprensiva dei dati utili al sostituto d’imposta per effettuare il conguaglio nella retribuzione corrisposta nel mese di dicembre.
Il modello 730/2023 integrativo è ammesso:
- se dalla liquidazione delle singole imposte scaturisce un maggior importo a credito o un minor debito o scaturisce un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario;
- per correggere esclusivamente errori relativi ai dati necessari per individuare il sostituto d’imposta che deve effettuare le operazioni di conguaglio.
Il modello 730/2023 integrativo non può essere utilizzato per rimuovere errori od omissioni che comportino, per ogni singola imposta, un minor credito o un maggior debito, rispetto alla dichiarazione originaria.
In tal caso l’errore o l’omissione può essere sanato solo attraverso la presentazione di un modello REDDITI PF “Correttivo nei termini” entro il 30.11.2023 oppure REDDITI “Integrativo” dal 1° dicembre 2023.
Nel caso in cui il CAF si accorga di aver commesso errori nell’apposizione del visto di conformità può trasmettere: una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento, contatta il nostro ufficio territoriale più vicino a te!
Partite Iva Individuali, il servizio del Caaf Cgil per lavoratori autonomi e professionisti
Sono diverse le figure professionali che segue attualmente il servizio del Caaf Cgil dedicato alle Partite Iva individuali: medici e infermieri, logopedisti e psicologi, traduttori, interpreti, formatori, ma anche avvocati, informatici, musicisti, attori, periti industriali e sportivi (per attività non agonistiche con più di un committente).
Giovani e non solo, che per scelta o per necessità, optano per il lavoro autonomo e offrono prestazioni d’opera e a carattere intellettuale senza grande impegno di mezzi e capitali.
Per chi esercita in maniera abituale, anche se non esclusiva, un lavoro autonomo, arte o professione, la legge (Dpr 633/1972) prevede infatti l’obbligo di apertura della Partita Iva Individuale. “Il regime forfetario – spiega Cristina Nora del Caaf Cgil – offre particolari agevolazioni per le Partite Iva individuali che prevedendo minori obblighi fiscali e amministrativi, ovviamente in presenza di determinati requisiti tra i quali ad esempio fatturato fino a 85.000 euro lordi e reddito da lavoro dipendente inferiore a 30.000 euro lordi. E’ comunque opportuno informarsi prima di aprire la partita iva per verificare di possedere tutti i requisiti”.
Le semplificazioni consistono nella non applicazione dell’IVA e nel non ottemperare a tutti i conseguenti adempimenti e scadenze. Altre agevolazioni sono previste in campo fiscale con applicazione di imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% solo per le nuove attività per i primi 5 anni).
“Al Caaf Cgil – continua Cristina Nora – prestiamo assistenza a chi rientra nei regimi fiscali agevolati, siamo in grado di consigliare il regime più vantaggioso, verificare i requisiti richiesti e assistere negli adempimenti fiscali previsti: quali apertura/chiusura/variazione Partita Iva, iscrizione al Registro Imprese-sezione artigiani o commercianti, conteggio autoliquidazione annuale premio Inail, predisposizione e trasmissione telematica della Dichiarazione Redditi, consulenza sulla gestione della fatturazione elettronica”.
Il servizio funziona su appuntamento: piazza Cittadella, 36 Modena – 059.235680 – partiteivamo@er.cgil.it .
“I lavoratori a Partita Iva possono essere giovani al primo impiego che non trovano come dipendenti – spiega Cristina Nora – ma c’è anche chi lo fa per una scelta di vita, licenziandosi da dipendenti o mettendosi part time per avere un’opportunità in più”.
Nel caso però la Partita Iva non fosse autentica, ma mascherasse un rapporto di lavoro dipendente, in Cgil è possibile trovare consulenza presso la categoria di Nidil Cgil (piazza Cittadella,36 – 059.326253 – nidilmo@er.cgil.it) sui diritti (maternità, infortunio, bonus), ma anche per possibili vertenze.
Per la dichiarazione dei redditi hai tempo fino al 2 ottobre!
Reddito di cittadinanza abolito e introdotto l'assegno di inclusione
LE NUOVE MISURE: COSA SONO E COME RICHIEDERLE
Il Governo abolisce definitivamente il Reddito di Cittadinanza e con la conversione in legge del decreto lavoro abbandona una misura di welfare universale per introdurre una misura categoriale – l’Assegno di Inclusione - con cui si decide di dividere chi sostenere nella difficoltà e chi no, in base allo stato di famiglia e non in base alla sua situazione economica.
ASSEGNO DI INCLUSIONE
COSA È: una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa condizionata alla prova dei mezzi e alla partecipazione a percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa.
DA QUANDO: 1° gennaio 2024
PER CHI: i nuclei familiari in cui sia presente un componente con disabilità, un minore, un componente in condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla Pubblica Amministrazione, o un adulto con almeno 60 anni di età.
PRINCIPALI REQUISITI RICHIESTI: cittadini UE, permesso soggiornanti di lungo periodo o protezione internazionale; residenza di 5 anni (ultimi 2 continuativi); ISEE inferiore a 9.360 euro; Reddito familiare inferiore a 6.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza (per ultra 67enni o persone con disabilità grave o non autosufficienza la soglia innalzata a 7.560 euro); patrimonio immobiliare sotto 30.000 euro (oltre prima casa), patrimonio mobiliare di 6.000 euro…
QUANTO: il beneficio è erogato mensilmente su Carta di pagamento elettronica. È un’integrazione al reddito familiare su base annua fino alla soglia di 6.000 euro (€ 7.560 se composto da ultra 67enni o componenti con disabilità grave o non autosufficienza) più un’integrazione per i nuclei in affitto fino a 3.360 euro annui (€ 1.800 euro). In caso di avvio di attività di lavoro il maggior reddito non concorre al raggiungimento della soglia fino a 3.000 euro lordi annui.
COME SI CALCOLA: La soglia è calcolata moltiplicando il reddito familiare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza calcolato in base alla composizione del nucleo. La scala di equivalenza ha come parametro massimo 2,2 (2,3 in presenza di un componente con disabilità grave e non autosufficienza) ed è composta da un parametro di partenza 1 cui si aggiungono coefficienti differenti in base agli altri familiari: 0,5 per ogni altro componente con disabilità o non autosufficiente; 0,4 per ogni altro componente +60 anni, 0,4 per ogni altro componente maggiorenne con carichi di cura (se nel nucleo presenti minori di 3 anni, 3 o più figli minori o componenti con disabilità o non autosufficienti); 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio biopsicosociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione; 0,15 per ciascun minore (fino a due); 0,10 per ogni minore oltre il secondo.
QUANTO DURA: 18 mesi trascorsi i quali si può rinnovare, dopo 1 mese di sospensione, per 12 mesi.
COME SI FA DOMANDA: In modalità telematica ad INPS tramite gli uffici CAAF CGIL e INCA CGIL.
COSA SI DEVE FARE: Accertati i requisiti, il richiedente si iscrive al nuovo Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), sottoscrive il patto digitale e si deve recare entro 120 giorni al servizio sociale per la valutazione multidimensionale e la sottoscrizione del patto per l’inclusione (successivamente ha obbligo di presentarsi ogni 90 giorni) in cui sono indicati i progetti da seguire e i servizi da attivare per i componenti tenuti agli obblighi(*). In caso di bisogni complessi è attivata un’equipe multidisciplinare. Se nel nucleo ci sono 1859enni sono avviati ai Centri per l’impiego o ai soggetti accreditati per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato (obbligo di presentarsi ogni 60 giorni).
(*) sono esclusi dagli obblighi solo i componenti con disabilità, con più di 60 anni, inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, beneficiari di pensione diretta, componenti con patologie oncologiche, componenti con carichi di cura (se presenti minori di 3 anni, 3 o + figli minori, componenti con disabilità o non autosufficienza)
SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
COSA È: le misure volte a favorire l’attivazione lavorativa attraverso la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale. Tra queste misure sono comprese il Servizio Civile e Universale, i Progetti Utili alla Collettività (PUC), le attività di volontariato presso gli Enti del Terzo Settore.
DA QUANDO: 1° settembre 2023
PER CHI: le persone tra 18 e 59 anni che non ricevono Assegno di Inclusione, Reddito di Cittadinanza o altra forma di integrazione e sostegno al reddito per disoccupazione.
PRINCIPALI REQUISITI RICHIESTI: gli stessi indicati per l’Assegno di Inclusione, eccetto una soglia ISEE più bassa pari a 6.000 euro e una soglia di reddito pari a 6.000 per il parametro della scala di equivalenza ISEE.
QUANTO E PER QUANTO: 350 euro, erogate tramite bonifico da INPS, per la sola durata della partecipazione alle attività previste, in ogni caso per non oltre 12 mesi.
COME SI FA DOMANDA: In via telematica a INPS tramite gli uffici INCA CGIL(tramite gli uffici CAAF CGIL dopo il 1° gennaio 2024). Per accedere al Supporto si deve dimostrare di aver assolto l’obbligo scolastico.
COSA DI DEVE FARE: Accertati i requisiti, ci si iscrive alla piattaforma SIISL, si rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e si stipula il patto di servizio presso i CPI o soggetti accreditati in cui si deve indicare di essersi rivolti ad almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’intermediazione. Attraverso SIISL il beneficiario può essere inserito o selezionare autonomamente specifici progetti di formazione erogati da soggetti pubblici, privati o accreditati dai sistemi regionali, ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento. Deve aderire alle attività previste dal patto di servizio, confermando ogni 90 giorni la sua partecipazione.
PER ENTRAMBE LE MISURE
OFFERTA CONGRUA DI LAVORO: tutti i beneficiari che sottoscrivono patto di servizio personalizzato devono accettare obbligatoriamente la prima offerta di lavoro che rispetti i requisiti:
• Rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nel territorio nazionale
• Rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno (determinato o indeterminato)
• Retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi (art. 51 D.Lgs. 81/2015)
• Contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, se non dista più di 80 km dal domicilio o 120 minuti con trasporto pubblico.
PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC): possono essere previsti dai percorsi di inclusione sociale e sono considerati misura del Supporto per la formazione e il lavoro. Sono progetti a titolarità dei Comuni o di amministrazioni convenzionate, prevedono attività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale… da svolgere nel comune di residenza, a titolo gratuito, non sono indicati limiti orari. I PUC sono equiparati allo svolgimento di attività di volontariato svolta presso Enti del Terzo Settore
SANZIONI E CONTROLLI: reclusione da due a sei anni per chi rende dichiarazioni o utilizza documenti falsi o attestanti cose non vere per fruire delle misure, mentre la mancata comunicazione di variazione di reddito o patrimonio o qualsiasi informazione rilevante ai fini del mantenimento del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni, oltre che con la decadenza del beneficio.
L’intero nucleo familiare decade dal beneficio se un solo componente tenuto agli obblighi non si presenta ai servizi sociali o per il lavoro nei termini fissati senza giustificato motivo, non sottoscrive i patti personalizzati, non rispetta quanto in essi previsto, non adempie agli obblighi di comunicazione delle variazioni cui è tenuto, o non frequenta regolarmente un percorso di istruzione per adulti funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione, non accetta un’offerta di lavoro come disciplinata dalla legge, non presenta DSU aggiornata in caso di variazione, svolge attività di lavoro senza aver effettuato le dovute comunicazioni.
TUTTI I PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA CON FIGLI DEVONO FARE DOMANDA PER ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE (AUUF).
Supporto per la formazione e il lavoro
Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, il Decreto Lavoro ha istituito dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.
ll Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.
Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma del SIISL, alle attività per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro.
Tale importo è erogato mediante bonifico mensile da parte di INPS per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità.
Successioni ereditarie, al Caaf Cgil un servizio puntuale e di qualità in un momento delicato della vita delle persone
Cosa fare quando scompare un proprio caro per succedergli nei beni e nelle proprietà? Chi sono i suoi eredi legittimi? A queste ed altre domande offre risposta il servizio qualificato e competente del Caaf Cgil di Modena che assiste iscritti e cittadini con tariffe calmierate e vantaggiose rispetto agli oneri di notai, avvocati e liberi professionisti.
Innanzitutto bisogna precisare che la dichiarazione di successione è una pratica cosiddetta in autoliquidazione, per la quale non è necessario un notaio” precisa Elisabetta Valenti presidente del Caaf Cgil. “Il nostro servizio si avvale di operatori dedicati e competenti in materia di diritto di famiglia, testamenti, rinunce all’eredità, ecc., assiste e tutela chi deve fare questa pratica, dalla compilazione all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, fino alla voltura catastale per l’intestazione agli eredi dei beni immobili”.
“In un momento difficile e delicato per chi ha perso un congiunto, gli operatori Caaf Cgil rispondono ad ogni dubbio o domanda utilizzando tutta la delicatezza e la competenza necessarie” prosegue Valenti.
La dichiarazione di successione deve esser presentata entro un anno dal decesso, solo nel caso in cui sia presente un testamento occorre farlo pubblicare prima tramite atto notarile, e poi il Caaf può portare a termine la pratica di successione. Le pratiche vengono concluse in tempi brevi. Nel 2022 sono state consegnate, dagli uffici del Caaf Cgil all’Agenzia delle Entrate, 1.140 pratiche di successioni. “Sul territorio modenese – precisa ancora Valenti – siamo certamente un Caaf affidabile, riconosciuto e stimato anche dagli Enti pubblici che si rivolgono a noi per ogni pratica collegata”.
Le tariffe sono sempre decisamente vantaggiose e concorrenziali rispetto ai prezzi di mercato, in particolare gli iscritti possono arrivare a risparmiare anche il 50% della tariffa (con un risparmio di diverse centinaia di euro). E’ possibile anche rivolgersi agli uffici per la richiesta di un preventivo del servizio.
Il servizio è prevalentemente su appuntamento. Gli uffici successioni del Caaf Cgil sono presenti in diversi Comuni della provincia – Modena, Carpi, Castelfranco, Mirandola, Pavullo, Sassuolo, Vignola, Nonantola e Finale Emilia – ci si può rivolgere direttamente a queste sedi sindacali per prendere appuntamento, oppure chiamando il numero provinciale 059.235680.
Competenza e professionalità, tariffe contenute, tanti anni di lavoro su queste materie, l’esperienza maturata su un imponente numero di pratiche annue, nonché gli aggiornamenti continui, fanno del servizio Caaf Cgil un servizio puntuale e di qualità, conveniente per tutti e in particolari per gli iscritti Cgil.
In FOTO Elisabetta Valenti, presidente Caaf Cgil Modena
Emergenza alluvione, richiesta del contributo per autonoma sistemazione (CAS)
Cos'è il bonus sociale - aggiornamento giugno 2023
Il “bonus sociale” per l’energia elettrica, il gas e l’acqua ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per le forniture di energia elettrica, gas e acqua.
Il bonus consiste in uno sconto applicato alle bollette per 12 mesi.
Per accedere ai bonus è necessario avere una certificazione ISEE con valore dell’indicatore fino a 15.000,00 €; per i nuclei familiari con quattro e più figli a carico fino a 30.000 €.
A partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto: non è più necessario presentare domanda presso il Comune per ottenere i bonus.
Per ottenere i bonus per disagio economico è sufficiente richiedere l’attestazione ISEE. Se il nucleo familiare rientrerà nelle condizioni che danno diritto al bonus, l’INPS, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, invierà i dati necessari al Sistema Informativo Integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico, che provvederà ad incrociare i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua consentendo l’erogazione automatica del bonus agli aventi diritto.
Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di grave malattia (bonus per disagio fisico) che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita; per tali casi il bonus non verrà erogato automaticamente in quanto non è necessaria la certificazione ISEE. Questo bonus è infatti gestito dal Comune, al quale bisogna fare riferimento per effettuare la richiesta.
Lo “sconto” sarà applicato senza interruzioni fino a quando permarrà la necessità di utilizzare tali apparecchiature.
Colf e Badanti, al Caaf Cgil un servizio attento ai bisogni delle delle famiglie e ai diritti delle lavoratrici
Il servizio Colf e Badanti del Caaf Cgil Modena è un punto di riferimento che da diversi anni offre una consulenza qualificata alle famiglie per la regolarizzazione del personale domestico (baby sitter, colf e badanti).
“Siamo molto attenti alla fase iniziale di orientamento delle famiglie che necessitano di assistenti – spiega Francesca Saetti responsabile del servizio Caaf Cgil – Diamo informazioni su come reperire sul territorio queste figure domestiche, sui contributi economici a cui accedere (assegno di accompagnamento, assegno di cura, eventuali contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche, ecc…), e sul tipo di contratto da applicare”.
Il servizio presta molta cura alle esigenze delle famiglie, cercando di orientare in base ai bisogni, spiegando, ad esempio, le differenze tra una badante a ore, una convivente, un’assunzione a tempo indeterminato o determinato. “Vogliamo rendere consapevoli le famiglie che si apprestano a diventare per la prima volta datori di lavoro – continua Francesca Saetti – quindi le informiamo su diritti e doveri previsti dal contratto, come ad esempio il diritto della badante a fruire dei regolari riposi.
Il Caaf Cgil, tramite personale altamente qualificato, affianca in tutto la famiglia nello svolgimento del rapporto di lavoro, nella stipula e gestione del contratto, elaborazione buste paga, compilazione bollettini per i contributi trimestrali, calcolo di ferie, tredicesima, Tfr, la CU certificazione dei compensi per la dichiarazione dei redditi, pratiche di variazione e di chiusura del contratto.
“Nel 2022 abbiamo gestito 1.100 contratti, elaboriamo in media 1.500 buste paga al mese e possiamo vantare una vertenzialità pari a zero grazie al continuo lavoro di ascolto, fondato sulla relazione – spiega Saetti – cerchiamo di fare un servizio di mediazione, di trovare l’equilibrio tra le due parti, tutelando il datore lavoro, nel pieno rispetto dei diritti e delle tutele delle lavoratrici”.
Gli uffici Colf e Badanti sono presenti a Modena, Carpi, Mirandola, Finale Emilia, Sassuolo, Castelfranco Emilia, Vignola e Pavullo. E’ preferibile prendere appuntamento chiamando lo 059.235680 oppure per email cscbadabene@er.cgil.it . Per soddisfare le esigenze di tutti, la nostra attività è erogata sia in presenza che da remoto, tramite email.
“Vorrei sottolineare – conclude Saetti – che a Modena comincia ad esserci carenza di personale qualificato a causa del pensionamento delle e mancanza di ricambio generazionale perché da 12 anni non è prevista nei decreti flussi la quota dedicata al comparto domestico per l’ingresso di lavoratori extracomunitari. Secondo recenti stime servirebbero in Italia nel triennio 2023-2025 circa 68.000 lavoratori domestici per coprire il fabbisogno, ed è per questo che chiediamo al Governo politiche migratorie lungimiranti che favoriscano gli ingressi regolari e anche gli sgravi, come ad esempio l’aumento delle deduzioni per i contributi (che purtroppo è saltato nel Dl Lavoro), una misura a sostegno delle famiglie che favorisce l’emersione del lavoro nero e la tutela delle lavoratrici stesse”.
Cresce il bisogno dell’Amministratore di sostegno per assistere anziani, disabili, persone fragili. Al Caaf Cgil un servizio affidabile di qualità
E’ un servizio in costante crescita negli ultimi anni quello per l’amministratore di sostegno fornito dal Caaf Cgil di Modena.
Sempre più cittadini e iscritti si rivolgono agli uffici del Caaf Cgil di Modena e provincia per poter attivare questa figura a sostegno dei soggetti fragili.
“L’amministratore di sostegno (Ads) – spiega Piera Bascetta responsabile ufficio Amministratore di Sostegno Caaf Cgil Modena – è infatti una figura introdotta dalla legge n.6/2004 che affianca o sostituisce nella cura dei propri interessi coloro che per diversi motivi non sono in grado di provvedere, in tutto o in parte, a sé e ai propri interessi, per un periodo definito o in modo permanente. Ciò a causa di una menomazione fisica o psichica, si pensi agli anziani, ai disabili o ad altre cause che limitano la capacità delle persone”.
Attivare l’amministratore di sostegno serve per il compimento di atti a cui la persona non può provvedere in modo autonomo a causa della sua menomazione. L’Ads coniuga le esigenze di tutela dell’incapace, con il necessario rispetto della persona. E’ una protezione, un sostegno, una tutela per tutte quelle persone deboli, fragili, malate, che per diversi motivi sono stati colpiti nella loro capacità, nella loro autonomia di vita quotidiana ed economica ed è quindi necessario tutelare.
“Proprio per rispondere a queste esigenze – continua Piera Bascetta – il Caaf Cgil mette a disposizione personale specializzato e affidabile nell’assistere, iscritti e non iscritti, per presentare al tribunale competente per residenza o domicilio, la domanda per amministratore di sostegno, figura che può essere assolta da un familiare, compreso il convivente, un legale scelto dalla famiglia, oppure un’altra figura individuata dal giudice”.
Il servizio offerto dal Caaf Cgil riguarda consulenze specifiche, l’istruzione della pratica presso il Tribunale competente, rapporti con il tribunale per ogni istanza o richiesta debba essere presentata. Viene anche redatta la relazione/rendicontazione annuale da presentare al giudice. Il personale specializzato si prende carico della persona che si rivolge ai nostri uffici e l’aiuta in tutto il percorso, curando ogni aspetto collegato alla pratica.
Questo servizio è attivo in tutti gli uffici successioni presso le sedi Cgil di Modena, Carpi, Sassuolo, Mirandola, Vignola, Pavullo, Castelfranco e Nonantola.
Si accede prevalentemente su appuntamento chiamando lo 059.235680 (orari ufficio, dal lunedì al venerdì) oppure per email adsmo@er.cgil.it.
Le pratiche sono a tariffe agevolate per tutti, rispetto al valore di mercato, ma in particolare per gli iscritti.
Ci prendiamo cura di te!
Al via la seconda campagna “Ci prendiamo cura di te” promossa dalla Cgil, dai suoi Caaf, dal Patronato Inca e dal Sindacato Pensionati Spi per assicurare tutta l’assistenza possibile quando viene a mancare un familiare.
Come per altri eventi della vita, anche in occasione di un evento così doloroso e drammatico quale la perdita di un congiunto, non si è soli e si può essere assistiti rispetto a tutti gli adempimenti di legge. Rivolgendosi ai Caaf Cgil e al Patronato Inca si ha inoltre la garanzia di poter soddisfare i propri bisogni sulla base dei propri diritti, non solo per sé stessi ma anche per il familiare che non c’è più.
A seguito del decesso del coniuge si può aver diritto alla pensione di reversibilità, ai ratei maturati e non riscossi quando il congiunto era pensionato. Se la persona deceduta possedeva patrimoni mobiliari (conti correnti, investimenti) e immobiliari (terreni e fabbricati, aree edificabili) sorge per gli eredi l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e, in presenza di testamento, occorre provvedere alla sua pubblicazione, così come potrebbe essere obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi o pagare l’IMU per conto del deceduto.
Le disposizioni legislative sono numerose e complesse, sia dal punto di vista previdenziale/assistenziale, sia dal punto di vista fiscale e per assolvere agli adempimenti previsti occorre conoscerle e sapersi districare. In questi ultimi anni l’Amministrazione pubblica e l’Inps hanno effettuato molti investimenti nell’ambito delle innovazioni tecnologiche, mettendo a disposizione dei cittadini strumenti per dialogare direttamente con le istituzioni e per promuovere un rapporto diretto con i cittadini.
Mediante lo SPID o la Carta di Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi i cittadini possono accedere alle banche dati dell’amministrazione finanziaria o dell’Inps, hanno la possibilità anche di presentare istanze e domande on line, a patto che si conoscano regole, requisiti, dati e documenti necessari per ottenere quanto spetta. Ma non tutti sono in grado di utilizzare le nuove tecnologie e gli strumenti messi a disposizione, perché non si ha uno smartphone o un pc oppure perché - pur possedendoli - non si è in grado di usarli.
La Cgil, i Caaf, l’Inca e lo Spi sono ben consapevoli che l’innovazione tecnologica e i processi di digitalizzazione sono in continua evoluzione e hanno obiettivi a medio e lungo termine volti a semplificare il rapporto con gli utenti e proprio per questo intendono essere protagonisti del cambiamento con l’impegno di non lasciare indietro nessuno. Non tutti i diritti possono essere riconosciuti con un semplice click e non sempre il fai da te può soddisfare tutti i bisogni delle persone poiché non garantisce automaticamente l’accesso a tutte le prestazioni e/o agevolazioni spettanti. In molte situazioni della vita, l’assistenza e la tutela sono indispensabili per garantire a tutte e tutti ciò di cui hanno bisogno.
(Fote cafcgil.it)
Guide CAAF e INCA
Cosa sono i CAAF? A cosa serve il Patronato?
Per conoscere tutti i servizi e le tutele offerti dal CAAF e dal Patronato INCA della CGIL scarica gratuitamente le nuove guide.
Fisco e previdenza sono aspetti importanti nella vita dei cittadini.
Il CAAF CGIL e il patronato INCA CGIL ti assistono per far valere i tuoi diritti e per adempiere ai tuoi obblighi.
Con la serenità di affidarsi a strutture che si prendono cura di te.
Il CAAF è la via più semplice
È stata pubblicata la guida 2023 ai servizi forniti dai CAAF della CGIL.
La guida è gratuita e può essere scaricata liberamente, è digitale, snella, fruibile tramite un QR code, da conoscere, diffondere e far circolare.
I CAAF della CGIL assicurano con i tradizionali standard di competenza e di efficienza tutte le attività di assistenza, consulenza e di servizio.
Anche quest’anno, siamo certi, si confermerà il ruolo insostituibile dei CAAF della CGIL nell’assistenza e nella tutela dei contribuenti con la cura e la professionalità di sempre.
Scarica il pdf della guida qui
Bonus cultura 18App 2023
Quest'anno, per l’ultimo anno, tutti i neomaggiorenni possono accedere al bonus cultura promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Si tratta dell’ultimo anno perché la Legge di Bilancio 2023 ha sostituito il bonus cultura con la carta cultura e con la carta del merito.
Il buono quest’anno è destinato ai nati nel 2004, cioè ai giovani che hanno compiuto 18 anni lo scorso anno, italiani e stranieri residenti in Italia o forniti di permesso di soggiorno, il buono ha un valore di 500 euro, per ottenerlo non ci sono limiti reddituali da rispettare ed è indipendente dal valore ISEE del nucleo familiare.
Il bonus si può richiedere dal 31 gennaio al 31 ottobre 2023, accedendo con lo SPID al portale 18App, al seguente indirizzo: https://www.18app.italia.it/, è utilizzabile entro il 30 aprile 2024.
Per richiedere lo SPID , Sistema Pubblico di Identità Digitale, ci si deve rivolgere a uno dei seguenti “Identity Provider”: Aruba, Poste Italiane; TIM, InfoCert, una volta ottenuta l’identità digitale, si può accedere al portale 18App e registrarsi.
Il bonus è utilizzabile per l’acquisto dei seguenti prodotti:
libri, anche scolastici, ebook, audiolibri, biglietti/abbonamenti per concerti, teatro, danza, musei, cinema, circhi, musica registrata ( cd, dvd musicali, dvd cinematografici, musica online o dischi in vinile), corsi di musica, di teatro, di lingua straniera, per i nati nel 2003 è possibile acquistare inoltre abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale.
Non è possibile acquistare strumenti musicali perché non sono contemplati nella normativa.
Dopo avere scelto il prodotto da acquistare e informatisi sul costo dello stesso, si accede al portale 18App, si sceglie la tipologia d’esercente (fisico o online), la tipologia del prodotto e si genera il buono dell’esatto importo. Dopo avere generato il buono è possibile salvarlo sullo smartphone o stamparlo per esibirlo al momento dell’acquisto.
Il buono è personale e non è quindi cedibile ad altri, per questo motivo è possibile acquistare solo un’unità per singolo prodotto, per esempio non è possibile acquistare più biglietti per uno stesso concerto.
(Fonte CAF CGIL Nazionale)
Trattamento Integrativo (ex Bonus Irpef)
Dal 1° gennaio 2022 il trattamento integrativo (ex Bonus Irpef) è riconosciuto nella misura massima di Euro 1.200 ai lavoratori che hanno un reddito complessivo non superiore a Euro 15.000 e che hanno un'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo superiore alle detrazioni spettanti per lavoro dipendente.
Se il reddito complessivo è superiore a Euro 15.000 e fino a Euro 28.000, il trattamento integrativo può spettare solo in presenza di determinate detrazioni, nella misura pari alla differenza tra la somma di queste detrazioni e l'imposta lorda e sempre nella misura massima di Euro 1.200. Le detrazioni di cui occorre tenere conto sono le detrazioni per carichi di famiglia, per lavoro dipendente oltre che quelle relative a interessi passivi su mutui prima casa stipulati entro il 2021 e spese sanitarie sostenute fino al 2021 e rateizzate; inoltre detrazioni per spese di recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico, bonus mobili e detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31.12.2021 e rateizzate.
Non sempre il datore di lavoro dispone di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del trattamento integrativo per lavoratori con reddito complessivo superiore a Euro 15.000 e fino a Euro 28.000; l'effettiva spettanza può però essere determinata e recuperata con la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Contatta il nostro ufficio territoriale a te più vicino per maggiori informazioni.
BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
È stata prorogata sino al 31.12.2024 la detrazione Bonus mobili relativa alle spese sostenute per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
I grandi elettrodomestici devono essere di classe non inferiore: alla classe A per i forni; alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie; alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, oltre che per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.
La detrazione spetta nella misura del 50% e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo nel rispetto dei seguenti limiti di spesa: € 10.000 per l’anno 2022; € 8.000 per l’anno 2023; € 5.000 per l’anno 2024.
Il bonus mobili è riconosciuto ai contribuenti che fruiscono della detrazione per alcuni interventi di recupero di patrimonio edilizio, a condizione che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello di acquisto degli arredi e/o grandi elettrodomestici.
Per maggiori chiarimenti potete contattare il nostro ufficio territoriale a voi più vicino. Qui la lista completa
CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE PER ATTIVITÀ FISICA ADATTATA
L’articolo 1, comma 737 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un credito d’imposta per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 dalle persone fisiche, per fruire di attività fisica adattata. Al momento non sono previste agevolazioni per le spese sostenute nell’anno 2023.
Cosa si intende per attività fisica adattata (AFA)
Per attività fisica adattata (AFA) si intendono i programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.
Come usufruire al credito d'imposta per l'attività fisica adattata (AFA)
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 maggio 2022 sono state definite le modalità per l’accesso al credito d'imposta e le ulteriori disposizioni per il rispetto dei limiti di spesa. Successivamente, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 382131/2022 dell'11 ottobre 2022 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta. In particolare, è previsto che l’Istanza è inviata dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023. Tenuto conto dell’esigenza di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le Istanze, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine di presentazione dell’Istanza.
Il credito di imposta effettivamente spettante è fruibile in dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e la quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relative ai successivi periodi di imposta.
Come si invia l'istanza per il credito d'imposta per l'attività fisica adattata (AFA)
L’Istanza è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (tra cui i Caaf), mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
BONUS PER INSTALLAZIONE SISTEMI COLLEGATI A IMPIANTI “GREEN”
L’articolo 1, comma 812, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un credito d’imposta per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 dalle persone fisiche, relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2022 e al momento non sono previste agevolazioni per le spese sostenute nell’anno 2023
Modalità per accedere al credito d'imposta per l'installazione di sistemi collegati a impianti “green”
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 maggio 2022 sono state individuate le modalità per l’accesso al credito d’imposta e con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 382045/2022 del 11 ottobre 2022 è stato approvato il modello e sono stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta. L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate in via telematica, dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (tra cui i Caaf), mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Qualora si intenda sostituire un’istanza precedentemente trasmessa è possibile presentarne una nuova entro i termini di cui sopra; l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
Come usufruire del credito d'imposta per l'installazione di sistemi collegati a impianti “green”
Dopo aver ricevuto le Istanze, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine di presentazione dell’Istanza.
Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potra' essere fruito nei periodi di imposta successivi.
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2023
Nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è riconosciuta una detrazione nella misura del 75% per le spese documentate relative ad interventi specificatamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, realizzati su edifici già esistenti. La detrazione è ripartita fra gli aventi diritto in cinque quote annuali e viene calcolata su un ammontare complessivo di spesa che varia in funzione del numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio. Fra le spese detraibili sono contemplate anche quelle sostenute per interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Per le spese sostenute nel 2022 il contribuente può quindi beneficiare della detrazione del 75% oppure della maggiore detrazione del 110% qualora realizzi interventi trainanti ammessi al Superbonus, compresi gli interventi Sismabonus, nel rispetto degli adempimenti e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Bonus Barriere architettoniche anche nel 2023 (e oltre)
L'art. 1 comma 365 Legge di Bilancio 2023 ha modificato il D.L. n. 34/2020 art. 119-ter prorogando la detrazione nella misura del 75% per le spese sostenute fino al 31/12/2025.
Carta acquisti: chi ne ha diritto?
Ci sono novità che riguardano la Carta Acquisti, che sostiene le persone nell’affrontare il costo della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette di luce e gas.
Si tratta di una misura pensata per aiutare le famiglie con la presenza di anziani e o bambini/e di età inferiore ai 3 anni.
Requisiti per richiedere la Carta Acquisti:
- Essere cittadini/e nella fascia di età dei minori di tre anni e con valore dell’indicatore ISEE non superiore a 7.640,18 Euro (in questo caso il titolare della Carta Acquisti è il genitore);
- Per i cittadini e le cittadine di età compresa tra i 65 e i 70 anni, con valore dell’indicatore ISEE non superiore a 7.640,18 Euro e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a 7.640,18 Euro;
- Per i cittadini e le cittadine di età superiore a 70 anni, valore dell’indicatore ISEE non superiore a € 7.640,18 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a € 10.186,91.
La Carta Acquisti ha un valore di 40 Euro al mese (ogni due mesi viene ricaricata con 80 Euro di importo). Con la Carta Acquisti si può inoltre accedere a sconti presso i negozi convenzionati, che sostengono il programma Carta Acquisti.
La Carta Acquisti può essere richiesta presso gli Uffici Postali, presentando il modulo di richiesta e la relativa documentazione.
Per rinnovare l’attestazione ISEE 2023 gli interessati possono rivolgersi ai CAAF Teorema CGIL della Camera del Lavoro di Forlì (Via Pelacano 7 Forlì, Tel. 0543 453311) e della Camera del Lavoro di Cesena (via Tito Maccio Plauto 100 Cesena, Tel. 0547 21518); oppure contattare le altre sedi di Teorema presenti nei Comuni della Provincia Forlì-Cesena.
Presso il CAAF Teorema CGIL della Camera del Lavoro di Cesena è possibile richiedere anche la compilazione del modello di domanda per la Carta Acquisti.
Presso la Camera del Lavoro di Forlì il modello di domanda per la Carta Acquisti potrà essere richiesto direttamente alla categoria di lavoratori e lavoratrici di riferimento.
BONUS ACQUA POTABILE 2023
Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di
- filtraggio
- mineralizzazione
- raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare
finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a
- 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
Il “Bonus Acqua Potabile” è stato introdotto dalla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) all’art. 1 commi da 1087 a 1089. La Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) art. 1 comma 713 ha prorogato l’agevolazione alle spese sostenute fino al 31.12.2023 e ha disposto la riduzione del limite di spesa complessivo ammesso per il 2023 da 5 milioni di euro a 1,5 milioni di Euro. Al fine del rispetto di tale limite di spesa, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Come usufruire del Bonus Acqua Potabile 2023
L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento del costo inviando il modello COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ACQUA POTABILE esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (anche i Caaf), mediante il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno viene resa nota la percentuale di credito d’imposta fruibile: per le spese sostenute nel 2021 la percentuale di fruizione del credito d’imposta è stata stabilita nella misura pari a 30,3745 %; per le spese sostenute nel 2022 la percentuale di fruizione del credito verrà stabilita con un nuovo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottarsi entro il 31 marzo 2023.
Come può essere utilizzato il Bonus Acqua Potabile 2023
Il bonus acqua potabile può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.
Le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” per gli under 36
La Legge di Bilancio 2023 proroga al 31 dicembre 2023, il termine per le agevolazioni dell’acquisto della “prima casa” da parte dei giovani under 36.
CHI HA DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36
Le agevolazioni “prima casa under 36” spettano a
coloro che:
- acquistano la “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023
- non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato
- hanno un ISEE annuo (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro.
È necessario, inoltre:
- avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto
- non essere titolari, nemmeno col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare
- non possedere un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto
LE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36
*Per gli acquisti non soggetti a Iva, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale
*Per le compravendite soggette a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore, che può essere utilizzato:
- per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
- per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato
- per compensare somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”.
*Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva
PER QUALI IMMOBILI LE CI SONO AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36
Sono ammessi al beneficio gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, e le pertinenze rientranti nelle categorie C2, C6 e C7 (una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale).L’acquisto della pertinenza può avvenire insieme a quello dell’abitazione principale o con atto separato, purché stipulato entro il termine temporale di validità dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.
QUANDO SI PERDONO LE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36
Chi richiede le agevolazioni “under 36” senza avere i requisiti specifici (per esempio, valore ISEE superiore a quello richiesto), ma ha comunque diritto alle agevolazioni “prima casa”:
- per gli atti soggetti a imposta di registro, subisce il recupero di tale imposta (nella misura del 2%) e delle imposte ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 50 euro ciascuna)
- per gli acquisti soggetti a Iva, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, deve restituire il credito d’imposta usufruito, se lo ha già utilizzato (con applicazione di sanzioni e interessi). Rimane dovuta l’Iva con aliquota del 4%.
In caso, invece, di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per:
- dichiarazione mendace sulla sussistenza dei requisiti, resa nell’atto di acquisto
- mancato trasferimento della residenza nei termini previsti
- vendita entro cinque anni, non seguita dal riacquisto entro l’anno
- mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova
l’imposta di registro viene recuperata nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Sono applicate, inoltre, sanzioni e interessi. Anche il credito d’imposta, infine, viene meno (con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi).
(Fonte: opuscolo Agenzia delle Entrate. Scarica l'opuscolo)
Bonus psicologo 2023
La Legge di Bilancio 2023 ha protratto anche per gli anni 2023 e 2024 e seguenti il cosiddetto “bonus psicologo” che spetta:
- a partire dal 2023 nella misura massima di 1.500 euro per persona (nel 2022 era 600 euro per persona) ed è parametrato al valore ISEE che in tutti i casi non potrà superare il valore di 50.000 euro;
- nel limite complessivo di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024
Il contributo è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, e non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Per accedere al beneficio è necessario essere in possesso di una Attestazione ISEE 2023; l'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, dell'entità dello stesso e dei requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stati demandati ad un apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Carta cultura giovani e carta del merito
La Legge di Bilancio 2023 sostituisce il Bonus cultura ai giovani, 18app, con due nuovi bonus: la carta cultura giovani e la carta del merito.
Cos'è la carta cultura giovani
La carta cultura giovani è destinata a tutti i cittadini residenti nel territorio nazionale e provvisti, se richiesto, di permesso di soggiorno in corso di validità. Per usufruire del Bonus il valore ISEE del nucleo familiare d’appartenenza non deve essere superiore a 35.000 euro. La carta sarà assegnata e sarà utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno d’età.
Cos'è la carta del merito
La carta del merito è destinata ai cittadini che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciottesimo anno d’età, il diploma finale presso istituti d’istruzione secondaria superiore o a essi equiparati con un voto di almeno cento centesimi. La carta sarà assegnata e sarà utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma. Le due carte sono cumulabili tra loro, sono concesse dal 2024 e fino a raggiungimento del limite massimo del fondo stabilito in 190 milioni di euro.
Cosa si può acquistare con la carta cultura giovani e con la carta del merito
Entrambe le carte sono utilizzabili per l’acquisto dei seguenti prodotti: libri, anche scolastici, ebook, audiolibri, biglietti/abbonamenti per concerti, teatro, monumenti, aree archeologiche, parchi naturali, danza, musei, cinema, circhi, musica registrata (cd, dvd musicali, dvd cinematografici, musica online o dischi in vinile), corsi di musica, di teatro, di lingua straniera, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale.
Entro la fine del mese di febbraio 2023 con apposito decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione e del merito, verranno resi noti i criteri e le modalità di utilizzo delle due carte.
(Fonte CAAF CGIL Nazionale)
Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini) è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione, per un periodo variabile da 6 fino ad un massimo di 18 mesi, del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
In occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato e, come disposto dai Decreti Legge n. 18/2020, n. 23/2020 e n. 73/2021, la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata. Infine, La legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine relativo alla validità delle misure straordinarie adottate nei confronti dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e cooperative edilizie a proprietà indivisa. Sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400 mila euro anziché 250 mila, come originariamente disposto.
I casi attualmente previsti per l’accesso al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate sono:
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%
- calo del fatturato, in base a determinati parametri fissati dai Decreti Legge di cui sopra, per le categorie dei lavoratori autonomi/liberi professionisti;
- eventi previsti dall’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riferibili ad almeno il 10% dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Per l’accesso al Fondo:
- non è obbligatoria la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);
- i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate;
- non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.
Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo.
Per fare richiesta di sospensione delle rate, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo per la richiesta della sospensione che viene pubblicato da Consap Spa (società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestore del Fondo), insieme alla documentazione elencata nella pagina dedicata sul sito Consap.
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Consap all’indirizzo fondosospensionemutui@consap.it.
Entro il 25 ottobre è possibile presentare il "730 integrativo"
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione dei redditi, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.
Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:
- presentare, esclusivamente a un Caf o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre un nuovo modello “730 integrativo” esibendo la documentazione necessaria per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2022, utilizzando l’eventuale differenza a credito o richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2022 può essere presentato: entro il 30 novembre (correttiva nei termini); oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2023 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa); oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
E’ possibile presentare a un Caf, a un professionista abilitato o all’Agenzia delle Entrate entro il 25 ottobre un nuovo modello “730 integrativo” anche nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto.
Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito, deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2022 presentandolo: entro il 30 novembre (correttiva nei termini); oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2023 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa); oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
Quando dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente deve pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 ordinario e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730 ordinario.
Bonus 150 euro. A chi spetta e come riceverlo
Con il Decreto Legge 144 del 23 settembre 2022 “Decreto Aiuti-ter” in vigore dal 24 settembre 2022 il Governo ha approvato l’erogazione di un bonus di 150 Euro, misura una tantum che verrà erogata nel mese di novembre 2022 in busta paga o tramite l’Inps. Si tratta di un contributo sociale per le famiglie destinato a lavoratori, pensionati, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali, collaboratori domestici e lavoratori autonomi. L'indennità non è cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
A chi spetta il bonus 150 euro e come viene erogato
I requisiti per il diritto al bonus e le modalità di erogazione variano a seconda dei destinatari; per alcuni di essi la norma prevede che “le modalità di corresponsione delle indennità saranno fornite dall’Inps e da Sport e Salute SpA entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto”. Si riassumono di seguito gli elementi principali della misura, noti alla data odierna, e contenuti negli articoli 18, 19, 20, 21 del Decreto Legge 144/2022, evidenziando che alcuni di essi potrebbero subire modifiche in sede di conversione in Legge.
Indennità ai lavoratori dipendenti con sostituto d’imposta
La norma dispone il riconoscimento di un’indennità una tantum di 150 euro che verrà erogata al lavoratore dipendente direttamente dal datore di lavoro nella retribuzione del mese di novembre 2022 (fatta eccezione per i lavoratori domestici per i quali l’indennità è riconosciuta dall’INPS).
L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1538 euro.
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps.
Il lavoratore dovrà dichiarare al proprio sostituto di non aver percepito trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione o di non aver percepito il reddito di cittadinanza.
Indennità erogata tramite l’INPS ai pensionati e ad altre categorie di soggetti
- Pensionati
Per i residenti in Italia titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche' di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'INPS corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a 150 euro.
L’indennità sarà erogata direttamente dall’INPS sulla base dei dati di cui dispone al momento del pagamento; l’Istituto effettuerà successivamente ulteriori verifiche accedendo alle banche dati dell’amministrazione finanziaria o di altra amministrazione pubblica. Qualora dovessero risultare importi non spettanti provvederà al recupero tramite la notifica di indebito entro l’anno successivo a quello in cui entrerà in possesso di ulteriori dati.
Se il beneficiario è titolare solo di trattamenti gestiti da enti diversi dall’INPS, l’Istituto provvederà tramite il Casellario centrale a comunicare all’ente l’indennità da erogare al titolare.
- Altri soggetti (vedi tabella, clicca per ingrandire)
Ai nuclei che beneficiano del reddito di cittadinanza l’indennità verrà corrisposta d’ufficio nel mese di novembre 2022, sommata all’importo dell’RdC, ma non sarà corrisposta se nel nucleo è presente almeno un beneficiario dell’indennità riconosciuta ai sensi degli art. 18 e 19 commi da 1 a 15 del Decreto Aiuti-ter.
Indennità ai lavoratori autonomi e ai professionisti
Il D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti), all’articolo 33 prevede l’istituzione di un Fondo finalizzato al riconoscimento di una indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996, che nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 35.000 e che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 (indennità lavoratori dipendenti) e 32 (indennità pensionati e altre categorie di soggetti) del medesimo Decreto Aiuti.
Il D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter), all’articolo 20 prevede che l’indennità una tantum di cui all’articolo 33 del D.L. 50/2022 è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Altri requisiti richiesti per accedere all’indennità:
- essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti)
- essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
- avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022.
Al fine di ricevere l’indennità una tantum è necessario presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022.
I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.
Contributi per l’affitto 2022. Bando Regione Emilia-Romagna
Con la Delibera di Giunta regionale n. 1150 dell'11 luglio 2022 sono stati definiti i requisiti di accesso e i casi di esclusione e di incumulabilità del Bando “Contributi per l’affitto 2022”.
REQUISITI DI ACCESSO BANDO AFFITTO 2022 EMILIA-ROMAGNA
Sono ammessi al contributo i nuclei famigliari ISEE in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
1) Cittadinanza italiana oppure Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea oppure Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
2) Valore ISEE ordinario o corrente contenuto nell’attestazione emessa dall’INPS nell’anno 2022 non superiore ad € 17.154,00 (graduatoria 1); oppure valore ISEE ordinario o corrente contenuto nell’attestazione emessa dall’INPS nell’anno 2022 non superiore ad € 35.000,00 e calo del reddito Irpef superiore al 25% (graduatoria 2). Il calo del reddito Irpef deve essere autocertificato e comprovato mediante l’attestazione Isee corrente emessa dall’INPS nell’anno 2022 oppure, in assenza di un ISEE corrente, tramite il confronto dei redditi complessivi ai fini Irpef dei componenti il nucleo ISEE negli anni 2022 e 2021.
3) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato; oppure titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita.
Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello utilizzato per la dichiarazione sostituiva unica (DSU).
CASI DI ESCLUSIONE E INCUMULABILITA’ BANDO AFFITTO 2022 EMILIA-ROMAGNA
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:
- nel corso dell’anno 2022 avere ricevuto: la concessione di un contributo del Fondo regionale per l’”emergenza abitativa” oppure la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” oppure la concessione di un contributo del Programma regionale per la “Rinegoziazione dei contratti di locazione”;
- per quanto riguarda la Graduatoria 1, è causa di esclusione essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica alla data di presentazione della domanda. (gli assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica possono presentare domanda soltanto per la Graduatoria 2).
I contributi del Bando non sono altresì cumulabili con la quota destinata all'affitto del Reddito di Cittadinanza.
Ai cittadini che sono beneficiari di entrambe queste misure, INPS applicherà una riduzione in compensazione sul Reddito di cittadinanza.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE BANDO AFFITTO 2022 EMILIA-ROMAGNA
Tramite piattaforma regionale on line potrà essere presentata domanda a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 settembre 2022 e fino alle ore 12.00 del giorno 21 ottobre 2022 da parte del cittadino tramite SPID/CNS/CIE oppure con l’assistenza fornita dai CAAF (trova qui l'ufficio CAAF CGIL più vicino a te) e Sindacati del settore appositamente accreditati ed abilitati dalla Regione oppure con assistenza fornita da operatori dei Comuni.
Le domande ammesse provenienti da tutti i Comuni del Distretto saranno collocate in due graduatorie distrettuali.
La domanda può essere presentata da un componente maggiorenne del nucleo ISEE, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente oppure avente dimora o domicilio nell’alloggio oggetto del contratto di locazione. In presenza di particolari condizioni previste dai singoli Comuni, è possibile liquidare il contributo al proprietario.
L’erogazione del contributo può avvenire solo su conti correnti bancari/postali italiani.
Scarica il volantino informativo in formatto pdf
Indennità una tantum 200 Euro. L’INPS fornisce alcuni chiarimenti
Il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (“Decreto Aiuti”), entrato in vigore il 18 maggio 2022, prevede, agli articoli 31 e 32, il riconoscimento di un’indennità una tantum a determinate categorie di soggetti. In alcuni casi l’erogazione avviene in automatico da parte dell’Inps, in altri è necessaria la presentazione di una domanda da parte dell’avente diritto. Tale indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, non può essere ceduta, sequestrata o pignorata, e può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto.
Con la Circolare n. 73 del 24 giugno 2022 l’Inps fornisce le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell’indennità una tantum pari a 200 euro e con il Messaggio n. 2580 del 27 giugno 2022 comunica che è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta di tale indennità.
EROGAZIONE IN AUTOMATICO DEL BONUS 200 EURO
- Lavoratori dipendenti: l’indennità è riconosciuta in automatico dal datore di lavoro a coloro che abbiano avuto, nel 2022 ed entro il 23/6/2022, una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro e abbiano fruito dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore. L’indennità spetta nella misura di 200 euro anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale e viene riconosciuta previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione (vedi fac simile predisposto da Inps) resa dal lavoratore (eccetto i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), con la quale lo stesso dichiari “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”. L’indennità è erogata con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi). NOTA BENE: Per ottenere il bonus i lavoratori dipendenti del settore privato dovranno compilare un modulo da presentare al datore di lavoro. Il modello predisposto dall'INPS è scaricabile qui
- Pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione: è riconosciuta d’ufficio dall’Inps con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti ”residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro”. Sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. “L’indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento ed è sottoposta a successiva verifica del reddito….in caso di somme corrisposte in eccedenza, l’Ente erogatore provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali”. In presenza di uno o più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS, l’Ente tenuto al pagamento sarà quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale. L’indennità una tantum non è invece erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall'incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA)
- Titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: l’indennità di 200 euro è erogata d’ufficio da parte dell’Inps nel mese di ottobre 2022, a favore dei soggetti titolari, nel mese di giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
- Beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola: l’indennità una tantum viene erogata d’ufficio dall’Inps, nel mese di ottobre 2022, in favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
- Beneficiari delle indennità COVID-19 di cui al D.L. n.41/2021 e al D.L. n. 73/2021: l’indennità è erogata d’ufficio dall’Inps, nel mese di ottobre 2022, con le medesime modalità di pagamento delle indennità COVID-19 già riconosciute ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
*lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
*lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
*lavoratori intermittenti;
*lavoratori autonomi occasionali;
*lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
*lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
*lavoratori dello spettacolo
- nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza: l’indennità è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022 attraverso la carta RdC, unitamente alla rata mensile di competenza. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31 e di cui ai commi da 1 a 16 del citato articolo 32.
EROGAZIONE A DOMANDA DALL’INPS
- collaboratori coordinati e continuativi: ai fini dell’accesso all’indennità, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere attivo alla data del 18 maggio 2022 e alla stessa data il soggetto non deve essere titolare di trattamenti pensionistici. Il lavoratore deve essere iscritto alla Gestione separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie e deve essere titolare, nell’anno 2021, di un reddito derivante da rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.
- lavoratori stagionali, a tempo determinato (inclusi quelli del settore agricolo) e intermittenti: questi lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. L’indennità è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro. Laddove in forza nel mese di luglio 2022, l’indennità verrà pagata in automatico dal datore di lavoro indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui sopra; ne consegue che il pagamento a domanda da parte dell’Inps sarà residuale e avverrà solo nel caso in cui tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022.
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo: ai fini dell’accesso all’indennità, detti lavoratori, nell’anno 2021 devono avere almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e devono poter fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro. Laddove in forza nel mese di luglio 2022, l’indennità verrà pagata in automatico dal datore di lavoro indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui sopra; ne consegue che il pagamento a domanda da parte dell’Inps sarà residuale e avverrà solo nel caso in cui tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022.
- lavoratori autonomi occasionali: l’indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori autonomi che - nel periodo di osservazione 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 – siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile. Per i predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori interessati - alla data del 18 maggio 2022 – devono essere già iscritti alla Gestione separata.
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio: possono accedere all’indennità i lavoratori che possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.
- lavoratori domestici: l’indennità è riconosciuta, a partire dal mese di luglio 2022, ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS. I lavoratori domestici, inoltre, all’atto della domanda, non devono essere titolari: di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico; di uno o più trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dell’articolo 32. Ai fini dell’accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l'anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro. Concorrono al tetto dei 35 mila euro i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva). Sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE IL BONUS 200 EURO
La domanda è disponibile sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, accedendo con le credenziali: SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste attraverso gli Istituti di Patronato oppure tramite il servizio di Contact Center Multicanale.
Per i collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, la domanda per l’accesso all’indennità una tantum può essere presentata a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022; mentre per i lavoratori domestici la domanda può essere presentata a partire dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022.
Una tantum 200 euro Decreto Aiuti: tutte le informazioni
Con il Decreto Legge 50 del 17 maggio 2022 “Decreto Aiuti” in vigore dal 18 maggio 2022 il Governo ha approvato l’erogazione di un bonus di 200 Euro, misura una tantum che verrà erogata nel mese di luglio in busta paga o tramite l’Inps. Si tratta di un contributo anti-inflazione destinato a lavoratori, pensionati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali, collaboratori domestici e lavoratori autonomi. L’indennità una tantum non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali né è rilevante al fine di ottenere prestazioni assistenziali o previdenziali.
I requisiti per il diritto al bonus e le modalità di erogazione variano a seconda dei destinatari; per alcuni di essi (lavoratori domestici, lavoratori autonomi e professionisti) dovranno essere adottati ulteriori provvedimenti. Si riassumono di seguito gli elementi principali della misura, noti alla data odierna, e contenuti negli articoli 31, 32, 33 del Decreto Legge 50/2022, evidenziando che alcuni di essi potrebbero subire modifiche in sede di conversione in Legge.
Indennità 200 euro ai lavoratori dipendenti con sostituto d’imposta
La norma dispone il riconoscimento di un’indennità una tantum di 200 € che verrà erogata al lavoratore dipendente direttamente dal datore di lavoro nella retribuzione del mese di luglio 2022 (fatta eccezione per i lavoratori domestici per i quali l’indennità è riconosciuta dall’INPS previa domanda presso i Patronati).
Il lavoratore dovrà dichiarare al proprio sostituto di non aver percepito trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione o di non aver percepito il reddito di cittadinanza. Per ottenere il bonus i lavoratori dovranno quindi compilare un modulo da presentare al datore di lavoro. Non esiste un modulo "ufficiale", ogni associazione dei datori di lavoro ma anche ogni centro elaborazione paghe produrrà il proprio che farà avere ai lavoratori per i quali predisporranno le buste paga. Per scaricare il modulo predisposto dalla CGIL potete cliccare qui
L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che nel periodo gennaio-aprile 2022 hanno beneficiato - per almeno una mensilità - dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (art. 1, comma 121 Legge n. 234/2021 “Bilancio 2022”).
L’esonero è concesso per l’anno 2022 in via temporanea a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non risulti superiore all'importo mensile di 2.692 €, maggiorato del rateo di tredicesima (su base annua retribuzione lorda fino a 35.000 euro).
Indennità erogata tramite l’INPS ai pensionati e ad altre categorie di soggetti
La norma dispone il riconoscimento di un’indennità una tantum di 200 €, che sarà corrisposta dall’Inps, ai pensionati e ad altre categorie di soggetti, comprese alcune tipologie di lavoratori, fra cui i lavoratori domestici.
Indennità 200 euro per Pensionati
Per i residenti in Italia titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche' di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'INPS corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro.
L’indennità sarà erogata direttamente dall’INPS nel mese di luglio 2022 sulla base dei dati di cui dispone al momento del pagamento; l’Istituto effettuerà successivamente ulteriori verifiche accedendo alle banche dati dell’amministrazione finanziaria o di altra amministrazione pubblica. Qualora dovessero risultare importi non spettanti provvederà al recupero tramite la notifica di indebito entro l’anno successivo a quello in cui entrerà in possesso di ulteriori dati.
Se il beneficiario è titolare solo di trattamenti gestiti da enti diversi dall’INPS, l’Istituto provvederà tramite il Casellario centrale a comunicare all’ente l’indennità da erogare al titolare.
Indennità 200 euro per altri soggetti
Per gli altri soggetti vedi la tabella sottostante (cliccala per ingrandirla)
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Perché presentare la dichiarazione dei redditi. Convenienza o obbligo
Sono tanti i motivi per valutare la convenienza o che rendono obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi - modello 730. Ad esempio:
- Se hai avuto spese mediche oppure altre spese di cui possiedi la relativa documentazione e vuoi verificare la possibilità di poter fruire della loro detrazione;
- Se nel 2021 hai ricevuto direttamente dall’Inps il pagamento di determinate indennità quali: Cassa Integrazione, disoccupazione agricola, NASPI, Maternità, ecc.;
- Se vuoi verificare che il tuo datore di lavoro o l’Inps ti abbiano riconosciuto correttamente detrazioni per familiari fiscalmente a carico o il trattamento integrativo spettanti
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730 precompilato: non tutte le informazioni utili alla compilazione sono presenti
È disponile dal 23 maggio sul sito dell’agenzia delle entrate, la dichiarazione 730 precompilata. Anche quest’anno nella dichiarazione precompilata non saranno però presenti tutte le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione. Il 730 precompilato conterrà i dati relativi ad alcune spese detraibili, come ad esempio le spese sanitarie e i relativi rimborsi. Ma non tutte le spese sanitarie sostenute nel 2021 saranno precaricate nel Modello 730.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, inserirà nel Modello 730 precompilato solo le spese mediche automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale vigente (farmaci, dispositivi medici, tichet, ecc.) mentre le spese mediche agevolabili solo a particolari condizioni (spese sanitarie per persone con disabilità, spese mediche per assistenza specifica) saranno inserite in un apposito foglio informativo e l’inserimento nell’apposito rigo del modello 730 dovrà essere effettuato dal contribuente.
Le spese sanitarie dei familiari fiscalmente a carico di più soggetti verranno inserite nella dichiarazione precompilata in proporzione alla percentuale di carico fornita dai sostituti d’imposta con le CU, a prescindere da qualsiasi valutazione di convenienza o da chi ha sostenuto l’effettivo pagamento.
Quali spese non sono inserite nel 730 precompilato
Nel modello precompilato non sono pre-caricate numerose spese, ad esempio:
- le spese per l’acquisto veicoli per persone disabili,
- per l’attività sportiva dei ragazzi da 5 a 18 anni,
- per i canoni degli studenti universitari,
- le spese per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti,
- le spese di intermediazione immobiliare,
- alcune spese quali quelle sostenute per l’istruzione diversa da quella universitaria,
- le erogazioni liberali ad Onlus, Ong e agli istituti scolastici (potrebbero essere pre-caricate solo in parte in quanto non sussiste l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte degli istituti scolastici e degli enti del terzo settore fino al 2022).
Non saranno presenti inoltre le spese relative a ristrutturazione edilizia, acquisto mobili e risparmio energetico sostenute nel 2021. Si tratta di spese la cui detrazione viene recuperata a rate (da 5 a 10 a seconda della tipologia di intervento) e l'Agenzia riporta nella dichiarazione precompilata solamente le spese sostenute negli anni precedenti già indicate nell'ultima dichiarazione presentata.
In generale L’Agenzia delle Entrate come per le annualità precedenti ha precisato che quando gli elementi in suo possesso sono incompleti, i relativi dati non verranno inseriti nella dichiarazione precompilata ma indicati in un prospetto informativo e andranno valutati ed inseriti a cura del contribuente che se ne assume la responsabilità in caso di futuri controlli. Occorre fare particolare attenzione in caso di presenza di più Cu derivanti da più rapporti di lavoro nel corso nel 2021 poiché i dati reddituali e i giorni per i quali spettano le detrazioni potrebbero non essere precaricati nel modello precompilato.
Il contribuente può intervenire direttamente confermando, modificando o integrando i dati contenuti nella dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia. In molti casi però occorrono conoscenze specifiche ed è indispensabile essere aggiornati sulle complesse e numerose norme del nostro sistema fiscale. Le istruzioni per la compilazione del 730 sono contenute in oltre 100 pagine e trattano gli argomenti nella loro generalità. Casi specifici o particolari possono non trovar risposta e generare l’errore o l’omissione.
In alternativa, il contribuente può rivolgersi al CAAF che gli presterà l’assistenza fiscale garantendo competenza e professionalità. Per maggiori informazioni contatta l’ufficio territoriale CAAF CGIL più vicino o consulta la sezione del nostro sito dedicata alla dichiarazione dei redditi.
Detraibili le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale
È bene ricordare che le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale sono detraibili al 19%, fino ad un importo massimo di 2.100 euro, se il reddito complessivo del contribuente non supera i 40.000 euro. Le spese sono riconosciute valide ai fini fiscali se sostenute per persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, per esempio per chi, purtroppo, non è in grado di alimentarsi da solo, di camminare, di vestirsi da solo, oppure per chi necessita di sorveglianzacontinua.
Lo stato di non autosufficienza deve essere riconducibile ad una patologiacertificata da personale medico.
La detrazione spetta per le spese sostenute per l’assistenza propria e per i familiari, anche se non fiscalmente a carico; ed è riconosciuta alla persona che sostiene materialmente la spesa, anche se non è il titolare del contratto di lavoro della persona addetta all’assistenza.
Sono detraibili anche le spese sostenute per persone non autosufficienti ospitate presso una casa di cura o di riposo; oppure nel caso in cui l’assistenza sia fornita da una cooperativa di servizi o da un’agenzia interinale.
Anche queste spese, come le spese sanitarie o le spese veterinarie per esempio, devono essere sostenute utilizzando un sistema di pagamento tracciabile, quindi carta di credito/debito, bancomat, MAV, bonifici. Per il riconoscimento del diritto alla detraibilità è indispensabile conservare lo scontrino della carta di debito/credito o del bancomat, la copia del bonifico, del MAV. Naturalmente, a corredo della dimostrazione del pagamento è necessario avere la fattura o la ricevuta rilasciata dalla persona che ha effettuato l’assistenza, sulla quale devono essere riportati i dati anagrafici della persona che effettua la prestazione, i dati della persona che sostiene il pagamento e della persona a cui le prestazioni sono state destinate.
Inoltre, i contributi previdenziali versati all’INPS per il personale addetto all’assistenza, in questo caso anche quelli versati per le colf o per le baby sitter per esempio, sono deducibili dal reddito della persona che sostiene il pagamento fino ad un importo massimo di 1.549,37 euro.
Ci prendiamo cura di te anche nei momenti difficili
Il lutto è di per sé uno degli eventi della vita più difficile da affrontare. Al dolore per la perdita subita, si aggiungono gli obblighi burocratici e le domande da presentare per far valere i propri diritti e quelli della persona che non c’è più. Per gli adempimenti, sia previdenziali che fiscali, non è sufficiente un semplice click, perché ogni persona ha esigenze e necessità differenti. Per questo la CGIL si prende cura di te, offrendoti un valido supporto attraverso i servizi del Patronato INCA, del CAAF e del Sindacato Pensionati. Mettiamo a tua disposizione l’intero bagaglio delle nostre capacità umane e professionali nel gestire e nell’esigere quei diritti talvolta sconosciuti anche ai diretti interessati.
In particolare Il CAAF ti assisterà per svolgere le pratiche di successione, dal verificarsi del decesso del tuo familiare, informandoti sui diritti ereditari, sul diritto di abitazione o di rinuncia all’eredità, predisponendo la dichiarazione da presentare entro 12 mesi dall’evento. Sarai guidato e assistito con competenza e professionalità, ottenendo le soluzioni più confacenti alla tua situazione personale o a quella del familiare defunto, usufruendo del servizio a tariffe agevolate più convenienti rispetto a quelle applicate da altri.
POTRAI AVVALERTI IN AMBITO FISCALE:
- della consulenza sulle spese detraibili o deducibili (dalle spese mediche e di assistenza alle spese funebri, a quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di risparmio energetico)
- della presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del defunto o degli eredi, dell’obbligo o della facoltà di presentarla per convenienza, oltre al calcolo e al versamento dell’IMU
- della consulenza sui contratti di locazione, se sei in affitto o se hai ereditato beni immobili locati
- della presentazione delle dichiarazioni all’INPS, se ti spetta di diritto una o più prestazioni o l’ottenimento dell’ISEE per avere accesso a tutte le prestazioni sociali
dell’assistenza in relazione ai rapporti di lavoro domestico (colf o badante)
Guarda la pagina dedicata al servizio di successione o contatta l'ufficio territoriale a te più vicino.
"Ci prendiamo cura di te, anche nei momenti difficili" è una campagna nazionale congiunta CGIL, CAAF, INCA e SPI. L’obiettivo prefissato è quello di garantire la più completa tutela e assistenza a coloro che affrontano uno dei momenti più difficili della vita, quale la perdita di un congiunto, proponendo tutti i servizi collegati all’evento. Scarica la brochure informativa in formato PDF
Bonus Cultura 2022
Il bonus cultura 2022 è un’iniziativa dedicata a promuovere la cultura fra i giovani e consiste in un contributo di 500 euro erogato dallo Stato, da spendere in attività culturali come cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.
Chi può richiedere il Bonus Cultura 2022
Nel 2022 possono usufruire del bonus:
- tutti i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2021 (quindi i nati nel 2003)
- a patto che siano residenti Italia e in possesso, se previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità.
Il buono è strettamente personale; non è possibile scambiarlo o convertirlo in denaro.
Come richiedere il Bonus Cultura 2022
Si può richiedere dal 17 marzo al 31 agosto 2022, accedendo con lo SPID al portale 18App, al seguente indirizzo: https://www.18app.italia.it/, ed è utilizzabile entro il 28 febbraio 2023.
Bonus psicologo 2022
La pandemia ha lasciato in ognuno di noi degli strascichi negativi, conseguenze psicologiche ed economiche. L’aver subito delle restrizioni ci ha segnato, non eravamo abituati, non siamo abituati, è venuta meno quella libertà d’azione tanto cara e fondamentale nella vita degli esseri umani.
Come era immaginabile tutto questo ha causato stress, ansia, depressione, disturbi dell’alimentazione soprattutto tra le persone più fragili e quelle più giovani, in alcuni casi anche sgretolamento della famiglia. Infatti, negli ultimi due anni, questi casi si sono moltiplicati.
Il Decreto Milleproroghe ha approvato il bonus psicologo, un aiuto per i cittadini che hanno bisogno di uno specialista per superare il brutto momento che abbiamo vissuto e che sembra, speriamo, ormai in fase di superamento.
Il bonus è rivolto a tutti i cittadini che soffrono di un disagio di salute mentale, sia causato dalla pandemia che dal lockdown, dalla DAD e da smart working, o a causa di altri fattori.
Per accedere al bonus è necessario avere un ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro, ci si deve rivolgere a specialisti privati iscritti all’albo degli psicoterapeuti, non ci sono limiti d’età.
Il contributo sarà massimo di 600 euro a persona.
Per il 2022 il finanziamento del bonus godrà di un fondo di 10 milioni di euro, mentre altri 10 milioni di euro saranno investiti per rafforzare i servizi di neuropsichiatria infantile e adolescenziale, potenziare l’assistenza delle persone con disturbi mentali, garantire l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia alle persone che non hanno una diagnosi di disturbo mentale, contrastare situazioni di ansia, stress e depressione.
Non è ancora possibile presentare la domanda, le modalità operative saranno rese note dal ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, con apposito decreto, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della conversione in legge del Decreto Milleproroghe, d’intesa con la Conferenza Stato, regioni, e province autonome.
(Fonte cafcgil.it)
Benefici prima casa under 36
L’art. 64 D.L. 73/2021 ha introdotto agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti con età non superiore a 36 anni e con ISEE non superiore a € 40.000, con riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022. La L. 234/2021 (“Legge di Bilancio 2022”) ha prorogato le agevolazioni agli atti stipulati fino al 31.12.2022.
Le agevolazioni sono relative a:
- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (escluse quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
- atti traslativi costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e abitazione relativi alle stesse;
e consistono nell’esonero dal pagamento: dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.
In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti o denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
- in compensazione nel mod. F24.
È inoltre previsto che i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione, ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono i predetti requisiti soggettivi e oggettivi, la cui sussistenza risulti nell’atto di finanziamento, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista nella misura del 0,25%.
Maggior informazioni rivolgendosi presso i nostri uffici territoriali.
Detrazione spese per lo studio e la pratica della musica
Quest’anno, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2021, è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
A quanto ammonta la detrazione per le spese per lo studio di musica
Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro.
A chi spetta la detrazione per le spese per lo studio di musica
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
Per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario, ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Per prenotare l'appuntamento per la dichiarazione dei redditi contatta il nostro ufficio territoriale a te più vicino.
Bonus mobilità: definite le modalità per il riconoscimento del credito d'imposta
Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, (convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) ha previsto per le persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione un veicolo di categoria M1 (rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145), e contestualmente acquistano un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 28363 del 28 gennaio 2022 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta.
In particolare, è previsto che l’Istanza deve essere inviata dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022 esclusivamente con modalità telematiche.
Dopo aver ricevuto le Istanze, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine di presentazione dell’Istanza.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Il beneficiario indica nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 oppure per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito d’imposta spettante, determinato applicando alle spese agevolabili indicate nell’istanza la percentuale comunicata con il provvedimento di cui sopra. Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.
Maggiori informazioni contattando i nostri uffici territoriali
Prorogato il Bonus Verde anche nel 2022 (e oltre...)
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione del bonus verde fino al 31 dicembre 2024. Il bonus verde è una detrazione fiscale, già esistente, pari al 36% delle spese sostenute e documentate, nel limite massimo di 5.000 euro ( 36% di 5.000 è pari a 1.800 euro, questo è il limite massimo riconosciuto) per unità abitativa, comprensivo anche delle eventuali spese di progettazione e di manutenzione collegate ai lavori, da ripartire in dieci rate annuali.
Per quali interventi è riconosciuto il bonus verde
Il bonus verde è riconosciuto per i seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi;
- realizzazione di giardini pensili e di coperture a verde;
- acquisto di piante/alberi/cespugli;
- realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi se permanente e se riferito ad un intervento migliorativo di sistemazione a verde;
- progettazione e manutenzione collegate al realizzo degli interventi indicati.
A chi è riconosciuto il bonus verde
Il bonus verde è rivolto ai cittadini che possiedono a vario titolo gli immobili ad uso abitativo su cui si eseguono i lavori, proprietari, nudi proprietari, comodatari, affittuari, familiari conviventi dei proprietari o detentori, che sostengono le spese.
Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti esterne degli edifici condominiali, nel limite massimo complessivo di 5.000 euro per unità abitativa. Naturalmente, in questo caso ciascun condomino potrà detrarre la quota a lui spettante, a patto che la stessa sia stata corrisposta al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quando è riconosciuta la detraibilità delle spese per usufruire del bonus verde
Per essere in regola e ottenere il riconoscimento della detraibilità delle spese, le fatture devono essere pagate con mezzi tracciabili, cioè con bonifico bancario/postale, carte di credito/debito, assegni bancari, postali o circolari non trasferibili.
La detrazione invece non viene riconosciuta per le spese sostenute per eseguire lavori in economia, per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini esistenti.
Bonus acqua potabile 2022
La Legge di Bilancio 2021 ha disposto, il riconoscimento di un nuovo credito d’imposta – c.d. Bonus Acqua potabile - per le spese sostenute nel 2021 e 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare (E290) e per il miglioramento qualitativo delle acque erogate da acquedotti destinate al consumo umano. Il bonus è finalizzato ad incentivare la razionalizzazione dell'uso dell'acqua e la riduzione dei consumi di contenitori di plastica per le acque destinate ad uso potabile.
Bonus acqua potabile 2022: scadenze e importi
La Legge di Bilancio 2022, ha prorogato il credito d’imposta sino al 31.12.2023.
La misura del credito è pari al 50% delle spese sostenute e documentate per un ammontare non superiore:
- a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare posseduta o detenuta sulla base di un titolo idoneo dalle persone fisiche (privati)
- a 5.000 euro per ciascun immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale per i restanti soggetti ammessi all’agevolazione.
Bonus acqua potabile 2022: come ottenerlo
Per beneficiarne il richiedente è tenuto ad inviare, dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate che potrà essere inoltrata in via telematica tramite il servizio web dell’Agenzia disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate dagli intermediari abilitati (CAAF) oppure direttamente dal beneficiario.
Per le spese sostenute nel 2021 la comunicazione deve essere necessariamente inviata nel periodo 1° febbraio – 28 febbraio 2022.
L’ammontare massimo del Bonus Acqua è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per una percentuale che sarà resa nota con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate, che dovrà essere emanato entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente.
Le persone fisiche, non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, potranno usufruire del credito spettante nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa e in quelle successive qualora non abbiano capienza oppure potranno utilizzare il credito in compensazione.
Al fine di beneficiare del credito d’imposta il contribuente è tenuto a conservare la fattura o il documento commerciale rilasciato dal fornitore completo di tutti dati utili a comprovare la spesa sostenuta, la prova dell’avvenuto pagamento eseguito con strumenti tracciabili (sono fatte salve le spese sostenute con modalità diverse nel periodo dal 1° gennaio al 15 giugno 2021), la comunicazione e la relativa ricevuta di avvenuta acquisizione rilasciata dall’Agenzia delle entrate.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi ai nostri uffici territoriali
Novità detrazione canoni di affitto giovani inquilini
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art 1, c.155, ha introdotto novità in merito alla detrazione per canoni di locazione per i giovani inquilini, andando a sostituire l’art 16 comma 1-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
A chi spetta la detrazione canoni di locazione giovani inquilini
A partire dal 1° gennaio 2022 “Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000” .
Quali sono le novità sulla detrazione canoni di locazione giovani inquilini
Ne consegue che, a partire dal 1° gennaio 2022, e quindi con effetto dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal 2023 in poi, in base alla nuova formulazione della norma, la detrazione per i giovani inquilini viene modificata con le seguenti novità:
- il requisito anagrafico dei locatari viene portato dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- viene applicata anche per la locazione di una sola parte dell’unità immobiliare e non necessariamente di tutta la casa, a patto che il locatario stabilisca la residenza nell’immobile (non è più sufficiente il solo requisito della dimora abituale);
- si aggiunge un anno al periodo di fruizione in quanto spetta per i primi quattro anni di contratto anziché essere limitata ai primi tre;
- ammonta a 991,60 euro, oppure, se superiore, al 20% del canone annuo, comunque non oltre 2.000 euro.
Maggiori informazioni contattando i nostri uffici territoriali
Bonus Barriere architettoniche 2022
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto il nuovo articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020 “Decreto Rilancio” in base al quale è riconosciuta una detrazione nella misura del 75% per le spese documentate e sostenute nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relative ad interventi specificatamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, realizzati su edifici già esistenti.
Per poter beneficiare della detrazione del 75% gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento approvato con Decreto Ministeriale 14.06.1989 n. 236.
La detrazione è ripartita, tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali e viene calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a:
- € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti dotate di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
Fra le spese detraibili sono contemplate anche quelle sostenute per interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche. Nel caso di sostituzione dell’impianto è possibile considerare nella spesa complessivamente detraibile anche lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianti sostituito.
Per le spese sostenute nel 2022 il contribuente può quindi beneficiare della detrazione del 75% oppure della maggiore detrazione del 110% qualora realizzi interventi trainanti ammessi al Superbonus, compresi gli interventi Sismabonus, nel rispetto degli adempimenti e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Maggiori informazioni rivolgendosi presso i nostri uffici territoriali
Tutte le novità sull'assegno unico figli 2022
Dal 1 Marzo 2022 entrano in vigore le norme che regolano gli assegni per i figli a carico disabili, minorenni e per quelli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni, se rispettano almeno una delle seguenti condizioni:
- frequentino un corso di formazione scolastico o professionale, ovvero corso di laurea
- svolgano un tirocinio formativo o attività lavorativa con reddito fino a 8.000,00 € annui
- siano registrati come disoccupati
- svolgano il servizio civile universale
Per i figli disabili a carico non sono previsti limiti di età.
Per ottenere l’assegno oltre a presentare la relativa domanda è necessario avere un’attestazione ISEE in corso di validità.
L’importo spettante verrà erogato direttamente dall’INPS mediante accredito su conto corrente o bonifico domiciliato.
Condizioni e requisiti per ricevere l'assegno unico figli
L’importo dell’assegno, vedi tabella più avanti, è variabile e dipende da una serie di condizioni quali:
- valore dell’indicatore ISEE;
- età anagrafica e numero dei figli ;
- condizione di disabilità;
- altre caratteristiche del nucleo familiare.
L’assegno è riconosciuto solo se il richiedente anche lavoratore straniero possiede precisi requisiti (art. 3 Decreto):
- cittadinanza;
- residenza;
- soggiorno.
Come presentare la domanda per ricevere l'assegno unico figli
La domanda da presentare all’INPS potrà essere inviata dal Patronato e ha decorrenza dal mese successivo.
Se la domanda viene presentata entro il 30 giugno 2022 la decorrenza dell’assegno è dal 1° marzo.
Dal 1° Marzo 2022 gli importi percepiti in busta paga per assegni familiari e detrazioni per figli a carico fino a 20 anni non verranno più erogati perché entra in vigore l’Assegno Unico Universale Figli.
Prendi appuntamento presso il nostro ufficio territoriale a te più vicino per fare l’ISEE e per le indicazioni relative alla compilazione della domanda.
Clicca qui per scaricare la tabella in formato PDF
Risposte alle domande più frequenti sull'assegno unico figli 2022
Per ricevere l'assegno unico la domanda sarà da ripresentare ogni anno? È necessario rifare l'ISEE ogni anno?
La domanda per l’Assegno è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo.
L'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che ha validità dal momento della presentazione al 31 dicembre successivo. Decorso tale termine, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l’indicatore ISEE non potranno più essere utilizzati per la richiesta di nuove prestazioni/benefici.
È obbligatorio l’isee per l'assegno unico?
L’ISEE non è obbligatorio, tuttavia è bene sapere che l'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a € 40.000 di ISEE) e tenendo conto del numero e dell’età anagrafica dei figli a carico. La domanda AUUF, in assenza di attestazione ISEE oppure con indicatore ISEE pari o superiore a € 40.000, sarà accolta con l’erogazione della sola parte fissa del beneficio come ad es: € 50 per ciascun figlio minorenne; € 25 per ciascun figlio maggiorenne (età inferiore a 21 anni e in possesso di determinati requisiti); € 15 maggiorazione prevista per ciascun figlio successivo al secondo. Sono poi previste altre maggiorazioni in presenza di figli con disabilità e determinate condizioni del nucleo familiare.
Quando si può fare la domanda per l'assegno unico?
La domanda per il riconoscimento dell’Assegno Unico potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, dovrà essere ripresentata ogni anno e sarà riferita al periodo compreso tra marzo dell’anno di presentazione della domanda e febbraio dell’anno successivo.
Per le domande presentate entro il 28 febbraio l’erogazione avverrà a partire da marzo. Per le domande presentate dal mese di marzo l’assegno verrà erogato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, con diritto alle mensilità arretrate esclusivamente se presentate entro il 30 giugno. Dopo il 30 giugno si ha diritto alla misura a partire dal mese successivo.
Se si riceve l'assegno unico si può continuare ad usufruire delle detrazioni per i figli a carico?
L’assegno unico non cancella le detrazioni per spese sanitarie e farmaceutiche, per l’istruzione e per l’attività sportiva sostenute per figli a carico. Resta quindi la possibilità di portare in detrazione nel 730 o nel modello Redditi del prossimo anno gli sconti fiscali riconosciuti per alcuni tipi di costi per i figli
È possibile accreditare l'assegno unico su un conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda?
No. Il titolare del conto corrente identificato dal codice IBAN specificato nella domanda deve coincidere con il richiedente dell’assegno unico. L’INPS non potrà accreditare l’assegno sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda. È possibile comunque chiedere l’accredito dell’assegno unico su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda. Non è sufficiente essere delegati alla riscossione. Inoltre il codice fiscale del richiedente deve essere esattamente corrispondente a quello che risulta all’Istituto di Credito come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l’accredito. Infine il conto corrente su cui si chiede l’accredito dell’assegno unico deve essere effettivamente attivo e correttamente intestato (o cointestato) al richiedente la prestazione (fonte circolare INPS del 31/01/21)
Buoni viaggio taxi e NCC
Il buono viaggio, previsto dal Decreto Rilancio e incrementato dal Decreto Sostegni, approvato dal Senato il 4 novembre 2021, è destinato alla mobilità dei cittadini diversamente abili e con patologieaccertate, ma anche delle donne in gravidanza, dei nuclei familiari in condizioni di fragilità o più colpiti dalla crisi, dei cittadini di età pari o superiore a sessantacinque anni, per l’utilizzo di taxi o Ncc (noleggio con conducente) con una riduzione della spesa.
Le risorse stanziate per il fondo ammontavano a 35 ml di euro, ora incrementate di 20 ml di euro , da ripartire tra i Comuni in base ai criteri individuati dal Decreto ministeriale.
La concessione del buono è prevista fino all’esaurimento delle risorse economiche . Per ottenere il buono, non cedibile ad altri neanche a titolo gratuito, è necessario risiedere nei capoluoghi di provincia o nei comuni capoluoghi di città metropolitane, il valore del buono è pari al 50% del costo del viaggio e, in ogni modo, non può superare i 20 euro per ogni viaggio. Ad esempio se il cittadino spende per un viaggio 30 euro, il buono è di 15 euro, pari al 50% della spesa. Se la spesa del viaggio è di 60 euro, il buono è di 20 euro (valore massimo del buono). Il buono è utilizzabile entro il 31 dicembre 2021.
Sono i Comuni che individuano i beneficiari del buono, garantendo la priorità alle famiglie più colpite dall’emergenza da COVID-19, a quelle in stato di bisogno, favorendo quelle che non hanno usufruito di altre misure di sostegno pubblico. Per richiedere il buono viaggio occorre dunque presentare apposita domanda al Comune di riferimento secondo le modalità indicate nello specifico bando. Ciascun ente comunale, infatti, stabilisce in autonomia le modalità di richiesta del contributo economico. L’erogazione dei buoni viaggio avviene fino a esaurimento dei fondi disponibili per ogni Comune.
Fonte CAFCGIL.IT
Come richiedere il bonus terme
Il Bonus terme è destinato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia, non è richiesta l‘ISEE, deve essere utilizzato entro 60 giorni dalla data di emissione, non è cedibile ad altri neanche a titolo gratuito.
Il beneficio ha un valore massimo di 200 euro, l’eventuale differenza dovuta sul costo del servizio sarà a carico del cittadino, può essere utilizzato una sola volta, in una sola struttura, la spesa deve essere certificata con una sola fattura o altro documento contabile valido anche se la prestazione è erogata in più sedute o in più giornate.
Per esempio, se il costo dei servizi è di 200 euro il buono copre l’intero costo; se, invece, il costo è di 250 euro il cittadino paga 50 euro.
I servizi termali richiesti non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale o di altri enti pubblici, non devono interessare servizi oggetto di ulteriori benefici riconosciuti al cittadino.
A partire dall’8 novembre 2021, fino ad esaurimento dei fondi, il cittadino potrà richiedere il buono prenotando i servizi termali interessati presso uno stabilimento termale a scelta tra quelli accreditati.
Il cittadino può ricevere il buono tramite email per presentarlo allo stabilimento oppure dallo stabilimento termale che lo stamperà e lo consegnerà al beneficiario.
L’istituto termale riconoscerà uno sconto sul costo delle prestazioni effettuate, non rientrano nelle agevolazioni le spese di ristorazione e ospitalità, né quelle per l’acquisto di prodotti termali.
Il soggetto delegato dalla struttura termale, entro 45 giorni dalla data di inizio dei trattamenti, pena la decadenza dal diritto, inoltrerà la richiesta di rimborso per l’importo del buono riconosciuto al cliente.
(Fonte: cafcgil.it)
Domanda per il contributo affitto per la riduzione dei canoni di locazione entro il 6 ottobre
(NB per il nuovo bando affitti della Regione Emilia-Romagna del 2022 clicca qui; per le detrazione canoni di affitto ai giovani inquilini valide per il 2022, clicca qui)
Il contributo affitto per la riduzione dei canoni di locazione ad uso abitativo del 2021, è un beneficio a fondo perduto stanziato a causa della pandemia, istituito dal decreto “Ristori” ed è rivolto ai locatori che hanno rinegoziato il canone d’affitto riducendolo, per andare incontro agli affittuari che versavano in condizioni economiche di disagio.
Il contributo verrà erogato nel 2022, è rivolto ai locatori di immobili a uso abitativo che, dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, hanno accordato all’affittuario una riduzione del canone d’affitto per tutto il 2021 o solo per una parte dell’anno.
Per accedere al contributo è necessario che:
- il contratto sia in corso dal 29 ottobre 2020
- sia regolarmente registrato all’ Agenzia delle entrate tramite modello RLI
- l’immobile concesso in affitto sia di tipo residenziale, situato in un comune ad alta densità abitativa, utilizzato come abitazione principale dall’inquilino
- il canone d’affitto sia oggetto di rinegoziazioni per tutto il 2021 o solo per una parte dell’anno,
- le rinegoziazioni siano comunicate all’Agenzia delle entrate tramite modello RLI entro il 31 dicembre 2021,
- le rinegoziazioni siano decorse dal 25 dicembre 2020.
Il CIPE, con la delibera del 13.11.2003, n.87, allegato A, ha individuato quali sono i Comuni ad alta densità abitativa, Comuni capoluogo di Provincia, Comuni Metropolitani compresi i Comuni con essi confinanti: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.
Il legislatore ha stabilito che il contributo a fondo perduto sia di importo non superiore al 50% della riduzione del canone e nel limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. A partire da gennaio 2022 sarà l’Agenzia a determinare la percentuale spettante del contributo sulla base del numero di domande ammesse al beneficio e le risorse stanziate.
Per presentare la domanda è necessario compilare il modello reso disponibile nel sito dell’Agenzia dell’entrate e inviarlo telematicamente. Il modello può essere inviato telematicamente anche tramite uno dei nostri uffici territoriali.
Il termine per l’invio della domanda, prima fissato al 6 settembre, è stato prorogato al 6 ottobre 2021 per consentire ad un maggior numero di contribuenti di poter usufruire del beneficio considerando che il periodo entro il quale poteva essere presentata la domanda ha coinciso con il periodo estivo.
Entro il 6 ottobre devono essere inviate anche eventuali istanze sostitutive di quelle inviate in precedenza.
Entro il 31 dicembre 2021 devono essere inviate le eventuali rinunce al contributo.
Non hai ancora fatto il 730? Affrettati c'è tempo solo fino al 30 settembre!
Borse di studio e contributi per i libri di testo per l’anno scolastico 2021-2022
La Regione ha approvato i criteri per la concessione dei benefici per il diritto allo studio per il prossimo anno scolastico. Si potrà usufruire della collaborazione dei CAAF per presentare direttamente la domanda.
La Giunta regionale con propria deliberazione n. 878 del 14 giugno 2021 ha approvato i criteri per la concessione dei benefici per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2021/2022, in attuazione degli Indirizzi regionali approvati dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 209/2019 e validi per il triennio 2019-2021.
Si conferma l’impegno, anche per questo anno scolastico, di concedere benefici del diritto allo studio al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico e sostenere gli studenti in difficili condizioni economiche nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, garantendo parità di trattamento e uniformità sul territorio regionale e prevedendo che i benefici siano riconosciuti a tutti gli studenti idonei compatibilmente con le risorse disponibili.
Tempistica
I bandi per l’anno scolastico 2021/2022 saranno aperti dal 6 Settembre al 26 Ottobre 2021 (ore 18) sia per le borse di studio (di competenza delle Province/Città metropolitana di Bologna) che per i contributi dei libri di testo (di competenza di Comuni/Unioni dei Comuni)
In tale periodo i cittadini potranno presentare le domande di beneficio esclusivamente online all’indirizzo https://scuola.er-go.it/. A supporto della compilazione saranno rese disponibili online le guide per l’utilizzo dell’applicativo. I nostri uffici territoriali su appuntamento saranno disponibili a prestare assistenza per la presentazione della domanda.
NOVITA’: si informano le famiglie che ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali (art. 24 comma 4 del Decreto legge n.76/2020 convertito nella Legge n.120/2020), l’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA per la presentazione delle istanze potrà essere effettuato unicamente tramite l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di identità digitale) e la CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).
Chi può fare domanda
I destinatari dei benefici sono gli studenti iscritti:
- alle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione,
- al secondo e terzo anno di Istruzione e Formazione Professionale presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;
- alle tre annualità dei progetti personalizzati di Istruzione e Formazione Professionale di cui al comma 2, art. 11 della L.R. 5/2011 presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;
e in possesso del requisito reddituale rappresentato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità, che dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:
- Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94;
- Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78.
Gli studenti devono avere un’età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/1997.
Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e alle studentesse disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992.
Tipologie di benefici
- Borse di studio regionali: sono finalizzate a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.Sono destinate a studenti iscritti al primo e al secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e al secondo anno e terzo dei percorsi IeFP presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP. Sono erogate dalla Provincia/Città Metropolitana di residenza dello studente.
- Borse di studio ministeriali: sono finalizzate a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche nell’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai bene e servizi di natura culturale. Sono destinate a studenti iscritti all’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. Sono erogate con modalità che verranno comunicate dal Ministero dell’Istruzione.
- Contributi per i libri di testo: sono finalizzati a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche nell’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione. Sono destinati a studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione. Sono erogati dal Comune/Unione dei Comuni di residenza dello studente. Per i contributi non occorre dichiarare la spesa sostenuta: l’importo del beneficio non è soggetto a rendiconto in piena analogia a quanto previsto per le borse di studio.
Definizione importi dei benefici
La definizione degli importi dei benefici a valere sulle risorse regionali e nazionali che si renderanno disponibili sarà effettuata in funzione delle effettive domande e pertanto, dopo la chiusura dei bandi, in esito alla validazione da parte delle Province/Città Metropolitana/Comuni dei dati degli aventi diritto, sulla base delle risorse disponibili, con priorità alle domande ammissibili rientranti nella Fascia Isee 1.
Le informazioni sulla determinazione degli importi dei benefici, sulle modalità e tempistica per riscuoterli verranno pubblicate su questo sito.
Si invitano le famiglie a:
- avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare nazionale per la registrazione all’applicativo e la presentazione della domanda, qualora non si sia già effettuata per procedimenti precedenti che hanno utilizzato l’applicativo ERGOScuola;
- attivarsi per il rilascio dell’attestazione ISEE in corso di validità. L’ISEE o Indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M. 159/13) e viene calcolato secondo criteri unificati a livello nazionale.
- Attivarsi per ottenere le credenziali SPID.
Si rimanda a tal proposito al link Home | SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Per saperne di più
- Per maggiori informazioni è possibile consultare i bandi/avvisi che verranno pubblicati sui siti internet dei Comuni (per i contributi libri di testo) e delle Province /Città Metropolitana di Bologna (per le borse di studio).
- Per informazioni di carattere generale è inoltre disponibile il Numero verde regionale 800955157 e la mail: formaz@regione.emilia-romagna.it.
- Per assistenza tecnica all’applicativo: dirittostudioscuole@er-go.it .
- Delibera di Giunta Regionale n. 878 del 14 giugno 2021
- Tratto da Regione Emilia-Romagna
Novità Bonus Vacanze per chi lo ha già richiesto ma non l'ha ancora utilizzato
Il Decreto “Milleproroghe” ha prorogato il termine per usufruire del bonus vacanze al 31 dicembre 2021, a patto che sia stato richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Il bonus vacanze può essere utilizzato una sola volta.
Le famiglie per accedere al diritto devono avere un ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, il bonus deve essere utilizzato per le spese sostenute presso strutture turistiche italiane, agriturismi ,bed & breakfast, per il pagamento di servizi offerti da agenzie di viaggio e tour operator, questa è una novità introdotta dal Decreto legge ” Sostegni – bis”.
Alle famiglie composte da più di due persone spetta un bonus massimo di 500 euro, alle famiglie composte da due persone 300 euro e 150 euro al nucleo composto da una sola persona.
Le spese sostenute devono essere corrisposte in un’unica soluzione per servizi resi da una sola struttura, devono essere corredate da fattura o documento commerciale, solo per il 2020, da scontrino o ricevuta fiscale recante il codice fiscale di chi usufruisce dell’agevolazione.
Per utilizzare il bonus non è necessario che in vacanza siano presenti tutti i componenti il nucleo familiare ma solo alcuni, non è necessario che sia presente in vacanza il soggetto che lo ha richiesto.
Il bonus spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto alla struttura turistica e per il 20% sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021 che sarà presentata dal soggetto che usufruisce del bonus.
Prima di scegliere la struttura per la vacanza è necessario controllarne l’adesione all’iniziativa.
Assegno unico figli: ecco cosa succede a partire dal 1° luglio 2021
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021, il Decreto Legge n. 79 dell’8 giugno 2021, riguardante le misure urgenti in materia dell’assegno temporaneo per i figli minori, in attesa che diventi operativa a partire dal 1 gennaio 2022 la misura dell’assegno unico per i figli (Legge n. 46 del 1 aprile 2021). Con l’approvazione del nuovo Decreto Legge si interviene su due fronti:
- adozione di un assegno temporaneo o “ponte” a favore di coloro che non possono accedere all’assegno al nucleo familiare;
- potenziamento degli assegni per il nucleo familiare per le famiglie che già possiedono i requisiti per accedervi.
Entrambe le misure non concorrono a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI
A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che NON abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare, nello specifico lavoratori autonomi, disoccupati non percettori di ammortizzatori sociali e incapienti, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile il cui importo, che va da un minimo di 30 euro ad un massimo di 217,8 euro, è determinato in base all’indicatore ISEE (che potete richiedere agli uffici del CAAF Cgil; maggiori informazioni sul servizio ISEE qui) e in relazione al numero dei figli minori.
Per accedere all’assegno temporaneo per figli minori a carico occorre, oltre ad avere determinati requisiti soggettivi, di residenza e cittadinanza, possedere un indicatore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore a 50 mila euro.
La domanda per l'assegno va presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato (Inca CGIL), a partire dal 1° luglio 2021. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Il beneficio è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni e dai comuni. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio l'assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza.
POTENZIAMENTO ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di lavoratori dipendenti del settore privato o percettori di alcuni redditi assimilati.
La domanda deve essere presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato (Inca CGIL).
L’importo dell’assegno, rilevato in apposite tabelle che hanno validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo, è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo; NON è richiesto alcun indicatore ISEE.
A decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, il Decreto Legge n. 79 dell’8 giugno 2021 riconosce una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
NOTA BENE
- Dal 1 luglio 2021 quindi anche i lavoratori autonomi potranno fare domanda di assegno temporaneo per figli minori. Per avere diritto va presentato l'isee che deve essere inferiore a 50.000 € e fare domanda presso un patronato( Inca CGIL).
- Per i lavoratori dipendenti (reddito da lavoro dipendente al 70% del reddito familiare) la domanda di anf può essere fatta dal 1 luglio 2021 con le stesse modalità dell'anno scorso e cioè presso un Patronato (Inca CGIL). L'assegno sarà incrementato per il numero dei figli a carico. Non è necessario l'Isee.
L'Inps purtroppo deve ancora emettere le circolari (sono previste nelle prossime settimane) in merito che sanciranno l'operatività del provvedimento.
Hai avuto un lutto? 3 cose che devi sapere sulla successione
Emotivamente è sempre difficile affrontare la scomparsa di una persona cara. Inoltre un lutto è accompagnato da una serie di pratiche burocratiche spesso obbligatorie che quindi devono essere fatte al meglio. Ecco 3 cose importanti da sapere:
- In presenza di immobili di proprietà del deceduto, deve sempre essere presentata la dichiarazione di successione. In presenza di soli beni mobili invece, è necessario verificare, volta per volta, se l’onere sorge.
- Se devi espletare le pratiche per la dichiarazione di successione hai bisogno di assistenza qualificata, ma contrariamente a ciò che molti pensano NON è obbligatorio rivolgersi ad un Notaio: il CAAF Cgil può assisterti in tutto l’iter burocratico garantendoti un servizio completo e sicuro a tariffe contenute. Scopri di più sul nostro servizio successioni
- Dal 1° Gennaio 2019 la presentazione della dichiarazione di successione e domande di volture catastali deve avvenire esclusivamente in via telematica tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, per i quali è necessaria apposita abilitazione.
il CAAF Cgil è un intermediario abilitato ed attraverso le proprie società convenzionate è in grado di fornirti tutta l’assistenza di cui hai bisogno. Trova la nostra sede più vicina a te
Identità Digitale. Siglato importante accordo tra CGIL ER, CAAF e Lepida
Da giugno al via la sperimentazione per fornire l’identità professionale SPID ai dipendenti del CAAF CGIL Emilia-Romagna. Un accordo che può essere d’aiuto a tutta la comunità emiliano romagnola e che permette alla CGIL regionale di aumentare l’offerta di servizi per i suoi utenti e iscritti
CGIL Emilia-Romagna, CAAF CGIL Emillia-Romagna e Lepida, tra i primi in Italia, hanno siglato un accordo che permetterà l’uso dell’identità professionale, anziché quella personale, alle lavoratrici e ai lavoratori del CAAF CGIL Emilia-Romagna e alle sue società convenzionate. Si tratta di una sperimentazione che partirà a fine giugno per entrare in vigore a settembre, quando in tutta Italia si potrà accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione solo attraverso la propria identità SPID.
Grazie a questo accordo, i dipendenti del CAAF CGIL Emilia-Romagna saranno dotati di un’identità SPID legata all’organizzazione di appartenenza, evitando così di usare in orari di lavoro le credenziali personali. Inoltre, anche il CAAF CGIL Emilia-Romagna potrà, al pari di Comuni, Province, Aziende sanitarie, Università e farmacie, dotare i suoi utenti dell’identità SPID.
“Per il CAAF si tratta di un accordo molto importante, perché la CGIL c’è e vuole stare all’interno di questa transizione digitale al servizio dei cittadini, per non lasciare indietro nessun nostro iscritto e nessun nostro utente”, sottolinea Costantino Ricci, presidente del CAAF CGIL Emilia-Romagna.
“Con questo accordo i vantaggi per i dipendenti del sindacato saranno notevoli, a partire dal fatto che, attraverso l’identità professionale, potranno operare non più come liberi cittadini ma come elementi di un’organizzazione – sottolinea Gianluca Mazzini, direttore generale di Lepida -. Ma i vantaggi riguardano anche la CGIL regionale, che diventa uno dei principali sportelli di erogazione dell’identità Lepida in Emilia-Romagna”.
“È un accordo che rafforza ulteriormente la relazione tra la CGIL regionale e Lepida, un rapporto strategico perché noi ci sentiamo particolarmente garantiti da una società pubblica qual è Lepida. Infine, questo nuovo strumento ci permette di incrementare ulteriormente i servizi per i nostri iscritti e utenti, nonché essere di aiuto alla comunità emiliano romagnola, che potrà sfruttare la nostra capillare presenza sul territorio”, conclude il segretario generale della CGIL Emilia-Romagna Luigi Giove.
Pensionato? Ti può convenire fare il 730 (anche se non sei obbligato)
Quest’anno la scadenza della Dichiarazione dei Redditi Modello 730 è fissata al 30 settembre. L’Inps da diversi anni non invia più a casa alcuna comunicazione o certificazione reddituale relativa a Certificazione Unica (ex Cud), o RED.
Pertanto i pensionati non avranno più a disposizione nessuna documentazione per controllare la correttezza dell’importo della loro pensione, oppure per verificare se obbligati ad altri adempimenti, o per sapere se hanno diritto ad integrazioni e/o agevolazioni fiscali.
Se ti rivolgi presso uno dei nostri uffici territoriali e presenti il 730 con il CAAF Cgil (pur non essendo in obbligo) il Caaf ti offre il CHECK-UP FISCALE, un controllo completo sulla tua posizione nei confronti dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.
Potrai così quindi:
- Ricevere dall’INPS tutte le tue certificazioni di natura fiscale
- Essere informato ogni anno su tutti gli adempimenti previsti senza rischiare di incorrere in sanzioni e/o perdite di benefici a cui hai diritto.
- Far verificare se l’INPS ti ha correttamente riconosciuto le detrazioni spettanti per i tuoi familiari a carico
- Essere informato se devi presentare il Mod. RED, che puoi evitare di presentare, se tutti i redditi che possiedi li hai già dichiarati utilizzando il Mod.730.
- Avere a disposizione i dati della tua dichiarazione precompilata, prelevandoli direttamente dal sito dell’Agenzia dell’Entrate ( Mod.CU, spese mediche, interessi passivi per mutui, spese di ristrutturazione ecc.), così ogni anno con la presentazione del Mod.730, i tuoi dati saranno costantemente aggiornati, sempre a tua immediata disposizione e utili anche in caso di presentazionedel Mod. Isee
Chiama subito per prendere l'appuntamento!
Quale ISEE devo fare?
L’ISEE serve a misurare il livello economico complessivo del nucleo familiare e viene calcolato in base ai dati ricavati dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento valido per tutti i componenti di una famiglia e va rinnovato ogni anno.
In base alle prestazioni richieste ed alla composizione del nucleo famigliare sono previsti diversi moduli di dichiarazione.
Ecco quali sono:
- Dsu Mini/ISEE ordinario per un nucleo familiare standard, valido per la maggior parte delle prestazioni sociali.
- ISEE sociosanitario
per prestazioni di natura sociale e/o sanitaria ed ottenibile qualora vi siano disabili in famiglia per:
– ricovero in strutture per i soggetti non autosufficienti;
– prestazioni di assistenza domiciliare;
– bonus per acquisti e/o servizi a favore dei disabili. - ISEE minorenni se si richiedono prestazioni rivolte a minori.
- ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi 12 mesi che tiene conto anche di eventi avversi come ad esempio la perdita del lavoro e/o una cospicua riduzione del reddito.
- ISEE università per tutti gli studenti che intendono richiedere prestazioni di diritto allo studio.
- ISEE integrativo per integrare un modello già presentato nel caso di errata acquisizione dei dati precaricati dall’Agenzia delle Entrate o dall’INPS.
Ricorda che l’ISEE è valido dalla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
Mascherine (e altri dispositivi di protezione) detraibili al 19% se...
Hai comprato mascherine di protezione, gel disinfettanti o altri dispositivi di protezione?
Se:
- nel documento di spesa è indicato che hai acquistato un dispositivo medico marcatura CE o in alternativa chiedi al rivenditore di attestarlo sullo scontrino o ricevuta fiscale
- hai pagato con carta di credito o bancomat o assegno e hai conservato la ricevuta (o l’estratto conto bancario o l’estratto della carta di credito) oppure in alternativa chi ti ha reso la prestazione può attestare sul documento di spesa che hai effettuato il pagamento con strumenti tracciabili.
Allora puoi detrarre il 19% della spesa sul 730/dichiarazione dei redditi
Ecco la Guida dei Servizi 2021 dei CAAF Cgil
I CAAF Cgil non si occupano solo di 730 e dichiarazione dei redditi. Sono infatti tanti i servizi erogati per assistere i cittadini nelle diverse necessità fiscali, come ISEE, IMU, RED, successioni, colf e badanti e superbonus.
Il consorzio dei Caaf Cgil nazionale, ogni anno pubblica la Guida ai Servizi, un opuscolo in formato PDF che raccoglie tutti i servizi erogati aggiornato con tutte le novità.
La CGIL è da sempre il sindacato dei contratti e delle vertenze, ma è anche il Sindacato che offre tutele e servizi qualificati, a partire dai luoghi di lavoro e di socialità, per risolvere in modo competente i problemi individuali o familiari di chi lavora o è in pensione o di chi un lavoro l’ha perso oppure non l’ha ancora trovato. Dopo tanti anni di crisi in cui l’area del disagio sociale e della povertà è aumentata a dismisura, dopo tante operazioni proclamate come “semplificazioni degli adempimenti”, per i cittadini poco o nulla è cambiato, anzi, la richiesta di tutela individuale è cresciuta e si è diversificata moltissimo.
In questo contesto e con una azione progressiva di riduzione dei compensi economici per le nostre attività, i CAAF della CGIL hanno comunque assicurato con i tradizionali standard di competenza e di efficienza tutte le attività di tutela e di servizio. Anzi abbiamo accentuato il nostro tratto di “tutela”, attraverso risposte puntuali alle persone ma anche rafforzando le reti di relazione e di prossimità con il lavoro della nostra confederazione sindacale. Tutto ciò, adesso sarà certamente amplificato dalla crisi sociale ed economica determinata dalla pandemia.
La storia del Sindacato è ricca di atti di solidarietà e di mutuo soccorso: è sul solco di questa tradizione ultracentenaria che continuiamo a mettere a disposizione, per alcune pratiche, un servizio gratuito a quanti si rivolgono a noi. Quando ciò non è possibile, cerchiamo di contenere al massimo i costi e lo facciamo anche su quelle prestazioni per le quali il mercato impone prezzi pesanti oppure, ancor peggio, inganna le persone con offerte e risparmi, esercitando la propria attività spesso in modo irregolare e con gravi rischi di conformità alle leggi anche per l’utente stesso. Rivolgersi al Caaf Cgil vuol dire invece affidarsi a seri e scrupolosi professionisti che si assumeranno anche il compito delle verifiche e l'onere della responsabilità. Consigliandoti come procedere e non facendoti perdere possibili opportunità.
Scarica la Guida dei Servizi in formato PDF
Da luglio assegno unico per i figli
Novità per gli assegni familiari. Da luglio 2021 partirà infatti l'assegno unico figli (mancano solo i decreti attuativi). Per ottenerlo è necessaria la certificazione ISEE. Per ottenerla è possibile prendere appuntamento presso il nostro ufficio territoriale a te più vicino
L’assegno unico verrà riconosciuto mensilmente alle famiglie per ciascun figlio fino a 21 anni a partire dal settimo mese di gravidanza della madre.
Sarà rivolto a:
- lavoratori dipendenti
- lavoratori autonomi
- liberi professionisti
- incapienti
- in misura diretta ai figli maggiorenni
Sono poi previste delle maggiorazioni:
- del 20% a partire dal terzo figlio
- del 30% o anche al 50% per figli disabili
L’assegno unico per i figli si rivolgerà a tutte le famiglie e sarà composto da una parte fissa e una parte variabile che terrà conto dell’ISEE del numero dei figli e della loro età. L’assegno potrà essere ottenuto dalle famiglie in maniera diretta (come assegno vero e proprio) o anche sotto forma di credito d’imposta.
L’ammontare dell’assegno sarà ripartito tra i genitori. In caso di separazione legale ed effettiva, l’assegno spetterà in mancanza di accordo al genitore affidatario.
L’Assegno unico figli sostituirà le seguenti prestazioni e bonus:
- Assegno al nucleo familiare ANF
- Detrazioni Irpef figli a carico
- Assegno di natalità o Bonus Bebè
- Premio alla nascita o Bonus Mamma Domani
- Assegno per il nucleo familiare concesso dal Comune o Assegno per il terzo figlio
Zona rossa o arancione. I Caaf Cgil ci sono sempre
Senza spostarti, usando uno smartphone, un computer o un tablet. Quest'anno puoi inviare i documenti necessari per la presentazione del modello 730 o dell’ISEE direttamente da casa con il nostro servizi online. Oppure naturalmente puoi sempre contattare l'ufficio territoriale a te più vicino e richiedere un appuntamento.
Il momento d’incertezza e di precarietà che stiamo vivendo non deve farci perdere di vista le scadenze fiscali ma soprattutto la possibilità di recuperare, ad esempio presentando il modello 730/2021, le detrazioni fiscali che spettano per i famigliari a carico e le detrazioni di lavoro anche se non riconosciute in busta paga. Le detrazioni per famigliari a carico spettano per dodici mesi mentre le detrazioni di lavoro spettano per tutti i giorni lavorati. Se il lavoratore ha perso, purtroppo, il lavoro nel corso dell’anno 2020, e oggi è ancora disoccupato può presentare comunque il modello 730 senza sostituto, il rimborso sarà corrisposto direttamente dall’Agenzia dell’Entrate.
I lavoratori che sono stati messi, a causa dell’emergenza pandemica, in cassa integrazione, appena saranno in possesso delle CU 2021, contattino il CAAF più vicino per richiedere un controllo della propria situazione reddituale, in particolare per il bonus Irpef o il trattamento integrativo. Si tratta di circa 80 euro mensili per il primo semestre e di circa 100 euro mensili per il secondo semestre 2020 rapportati ai giorni di lavoro motivo per il quale si potrebbe avere convenienza a presentare la dichiarazione dei redditi o si potrebbe esserne obbligati. L’importo esatto spettante del bonus Irpef e del trattamento integrativo può essere quantificato in modo definitivo e corretto solo con la presentazione del modello 730/2021 o del modello Redditi 2021.
Inoltre, i lavoratori che hanno i requisiti per richiedere i diversi bonus prorogati o emanati ex novo per sostenere le famiglie, possono presentare l’ISEE corrente aggiornata con i nuovi redditi certificati dalle CU 2021.
Insomma il mondo fiscale è così articolato che se non lo conosci potresti rinunciare, non sapendolo, a dei diritti che ti spettano.
Quindi, contatta il nostro l'ufficio territoriale a te più vicino. Ti aiuteremo a valutare la tua personale situazione.
Fonte Consorzio Nazionale Caaf Cgil
Recupero riduzione fiscale nella dichiarazione dei redditi
rec per un importo massimo di €600 euro da rapportare ai giorni di lavoro del secondo semestre 2020. Il trattamento integrativo sostituisce il Bonus Irpef rimasto in vigore fino al 30 giugno 2020.
Per i lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo da €28.000 a €40.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo, di valore massimo fino a 600 euro, va rapportato ai giorni di lavoro del secondo semestre 2020 e diminuisce all’aumentare del reddito.
Sia il trattamento integrativo che l’ulteriore detrazione qualora non riconosciuti dal datore di lavoro in busta paga oppure riconosciuti per importi non spettanti vengono conguagliati nella dichiarazione dei redditi.
Proroga dei termini di consegna della Certificazione Unica 2021
Con Comunicato Stampa N° 49 del 13/03/2021 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che verranno differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della “Certificazione unica” all’Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. La medesima proroga al 31 marzo 2021 sarà prevista anche per l’invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all’Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
In virtù di questo slittamento, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei cittadini la dichiarazione precompilata il 10 maggio 2021, anziché il 30 aprile.
Attiva il superbonus 110%! Aiuti il clima, riduci le bollette
Il superbonus 110% è la possibilità di usufruire di una detrazione pari al 110% riconosciuta sulle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e per interventi antisismici, dando la possibilità, se eseguiti congiuntamente, di innalzare al 110% anche le detrazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo ad essi collegati, installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche.
Gli interventi finanziati con il Superbonus possono contribuire concretamente all’azione contro il cambiamento climatico, la grande sfida di questi anni, a ridurre il consumo energetico delle abitazioni e di conseguenza le bollette elettriche, a mettere le abitazioni in sicurezza dal rischio sismico, a migliorare la qualità dell’aria delle nostre città e ad abbattere le barriere architettoniche. Oltre a questi benefici, la realizzazione degli interventi porterà una consistente crescita dell’occupazione locale. Per questi molteplici benefici la CGIL ha chiesto che il Superbonus diventi una misura strutturale e che venga prorogata almeno per 5 anni. Attualmente la misura scade a giugno 2022, e per questo cerchiamo di promuoverne l’utilizzo e di facilitare, con i nostri uffici CAAF, tutte le procedure di attivazione per moltiplicare gli effetti positivi sul clima, sulle bollette, sulla sicurezza antisismica e sull’occupazione.
Per ottenere maggiori informazioni vista la pagina del sito dedicata a Superbonus 110%
Visualizza anche il volantino sul Superbonus 110% in formato PDF con le risposte alle domande più frequenti.
https://youtu.be/WVN8Ur7STiQ
Regione Emilia-Romagna: bando contributo affitto entro il 19 Marzo 2021
La Regione Emilia-Romagna ha destinato altri 11 milioni e 600 mila euro come contributo per il pagamento dell’affitto, avviando per il 2021 il fondo sociale dedicato.
bando
I cittadini possono presentare domanda per avere un contributo fino a tre mensilità, per un tetto massimo di 1.500 euro.
Le domande sono articolate in due graduatorie distinte.
La prima graduatoria è dedicata a coloro che, con un Isee annuo fino a 35 mila euro, hanno registrato una riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 20% nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre 2019.
In questo caso è necessario riportare nella domanda l’importo complessivo delle buste paga e/o dei pagamenti ricevuti, risultanti da fatture o altri documenti di pagamento, nei due periodi di riferimento.
In caso di diminuzione del reddito possono richiedere il contributo anche gli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ACER).
La seconda graduatoria è riservata ai nuclei familiari con reddito Isee inferiore a 17 mila euro, in questo caso a prescindere da un eventuale diminuzione del reddito familiare.
Il contributo può essere richiesto da persone con cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea oppure da cittadini extra Ue in possesso di permesso di soggiorno. E’ necessario risiedere oppure essere domiciliati in Emilia-Romagna ed essere titolari di un regolare contratto di affitto in un comune della regione.
Per presentare la domanda si può indicare il valore Isee 2020 o 2021.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di contributo per l’affitto si può presentare in due modi:
- Al proprio comune di residenza
- Oppure tramite questa piattaforma web regionale
Questi due canali sono alternativi: se si inoltra la domanda tramite la piattaforma web regionale, non la si deve presentare al proprio comune; allo stesso modo, se la si presenta al comune, non la si deve inoltrare tramite la piattaforma web regionale.
Numerosi comuni hanno attivato proprie procedure online per la raccolta delle domande.
Per esempio, in provincia di Bologna, i seguenti Comuni hanno attivato procedure autonome:
- Bologna
- Loiano
- Monghidoro
- Monterenzio
- Ozzano dell’Emilia
- Pianoro
- Unione di Comuni Reno Galliera
(Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale).
Chi abita in questi comuni non deve utilizzare la piattaforma regionale ma deve utilizzare unicamente la procedura predisposta dal proprio comune.
È disponibile l’elenco di tutti i comuni dell’Emilia Romagna per i quali sono state attivate procedure autonome.
Se hai bisogno di chiarimenti in merito ai requisiti o di assistenza nel presentare la domanda, contatta il tuo Comune.
Novità relative all’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione
Il Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire attraverso:
- il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
- la Carta di Identità Elettronica (CIE)
- la Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
Dal 1° marzo 2021 non è più possibile ottenere dall’Agenzia delle Entrate le credenziali di Fisconline, quelle già rilasciate potranno continuare ad essere utilizzate fino alla naturale scadenza (e comunque non oltre il 30 settembre 2021).
Anche l’Inps, a decorrere dal 1° ottobre 2020, ha sospeso il rilascio di nuovi PIN agli utenti come credenziali di accesso ai servizi dell’Istituto. I PIN già in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria.
In base all’andamento del processo di onboarding su SPID, l’Istituto, di concerto con il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l’AGID e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fisserà la data di cessazione definitiva di validità dei PIN rilasciati dall’Inps.
Per informazioni su come richiedere lo SPID è possibile visitare il sito per l'Agenzia per l'Italia Digitale
Hai ricevuto la cassa integrazione nel 2020? Devi fare il 730
Sei un dipendente che nel 2020 ha utilizzato ammortizzatori sociali? (cassa integrazione ordinaria, speciale o in deroga, fis). Qualora l’azienda non abbia provveduto a pagarti in modo anticipato le indennità dovute e gli importi ti siano stati pagati direttamente dall’Inps, sei obbligato a compilare la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi).
L’azienda produrrà e ti consegnerà la CU (Certificazione Unica), riferita solo ai redditi da lavoro dipendente, per l’anno 2020. Contestualmente tu dovrai recuperare dall’Inps la CU (Certificazione Unica) riferita ai redditi prodotti dalle somme erogate a titolo di ammortizzatore sociale nell’anno 2020. L’Inps non invierà nulla. Ci penseremo noi a recuperare la tua certificazione dall’Inps
Presso le sedi del Caaf Cgil potremo assisterti per la tua dichiarazione dei redditi
Se l’anno scorso hai fatto la dichiarazione dei redditi presso il Caaf Cgil ti arriverà la proposta di appuntamento, senza bisogno di telefonare per fissarlo di nuovo. Altrimenti contatta subito il nostro uffici territoriale più vicino a te.
Nota bene: l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi è previsto dalla normativa fiscale ogni volta che un dipendente ha più di una CU (Certificazione Unica) a lui intestata nel corso di un anno fiscale, anche in caso di più rapporti di lavoro.
Visualizza il volantino della news in formato PDF
Superbonus 110%, un’occasione da non perdere
Il Superbonus 110% è una grandissima e imperdibile opportunità per tutti coloro che intendono far eseguire lavori di efficientamento energetico o adeguamento antisismico sulle unità immobiliari entro il 30 giugno 2022, godendo così di un grande beneficio fiscale. È inoltre possibile usufruire della super detrazione anche per i lavori condominiali.
IL CAAF CGIL Emilia-Romagna può assisterti e tutelarti in TUTTE LE FASI del processo per l’ottenimento del Superbonus 110%. Attraverso la nostra consulenza, sarai guidato lungo tutte le fasi del processo per l’ottenimento degli incentivi offerti in completa sicurezza e facilità. E se opterai per lo sconto in fattura e/o per la cessione del credito, verrà organizzato tutto a COSTO ZERO.
CONTATTA SUBITO il nostro ufficio territoriale a te più vicino.
Per maggiori informazioni sul super bonus 110% e sulle due tipologie di interventi (Super Ecobonus e Super Sismabonus) consulta la nostra "GUIDA AL SUPERBONUS 100%"
ISEE 2021. I documenti necessari per ottenerlo
Con l'inizio dell'anno nuovo è cominciata la fase di rinnovo dell’ISEE, il documento che consente di fotografare la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. L'ISEE è importante al fine di ottenere bonus, prestazioni agevolate o per continuare a ricevere quelle a cui si ha già diritto.
Per richiedere un appuntamento per il nuovo ISEE o per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso uno dei nostri uffici territoriali.
Di seguito l'elenco dei documenti necessari, tra cui figurano la dichiarazione dei redditi dei due anni precedenti, così come i dati relativi ai patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti.
DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE ISEE 2021
NOTA BENE: Dal 1 gennaio 2021 i valori dei patrimoni sono quelli riferiti al 31/12/2019. Inoltre tutta la documentazione si intende per tutti i componenti del nucleo familiare. Nel caso non si presenti il diretto interessato occorre la DELEGA.
• DOCUMENTO IDENTITÀ DEL DICHIARANTE (e/o tutore/rappresentante legale in corso di validità)
• STATO DI FAMIGLIA (o autocertificazione)
• CODICI FISCALI O TESSERA SANITARIA di tutte le persone presenti nello stato di famiglia, degli eventuali figli maggiorenni (fino a 26 anni) non residenti se a carico, del coniuge iscritto all’AIRE
• ASSEGNI PERIODICI DI MANTENIMENTO (corrisposti e percepiti) PER CONIUGE E FIGLI PER IL 2019 (Sentenza separazione o divorzio)
• VERBALI DI RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA’ E/O HANDICAP O NON AUTOSUFFICENTE
• REDDITO DICHIARATO AI FINI IRPEF PER L’ANNO 2019 (CUD E DICHIARAZIONE DEI REDDITI), certificazioni relative a TUTTI i redditi percepiti (redditi a imposta sostitutiva, borse di studio, vendite porta a porta, compensi per attività sportive dilettantistiche, lavori socialmente utili, ecc.)
• DOCUMENTAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI EROGATI DAI COMUNI (es: contributo affitto)
• RENDITE INAIL (senza grado di disabilità grave o rendite percepite in qualità di eredi)
• REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO, compresi i redditi derivanti dagli immobili.
• CONTRATTO D’AFFITTO REGISTRATO E CANONE pagato al momento della compilazione (per case popolari portare lettera aggiornata ACER)
• TARGA DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI (cilindrata superiore a 500cc) di tutte le macchine di proprietà di componenti presenti nel nucleo (libretto di circolazione)
• PATRIMONIO IMMOBILIARE posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare al 31/12/2019, categoria e rendita catastale di fabbricati e terreni, valore delle aree edificabili (Visure catastali, atti di proprietà)
• CAPITALE RESIDUO MUTUO AL 31/12/2019 (dichiarazione della banca che lo attesta)
• PATRIMONIO MOBILIARE:
Iban
Saldo c/c al 31/12/2019, data di inizio e/o fine c/c aperti e chiusi nel 2019 (da richiedere alla banca, posta, coop, etc.)
Giacenza media (da richiedere alla banca, posta)
Depositi di c/c, libretti/buoni postali, depositi coop, carte prepagate, bot, titoli di stato
Azioni, obbligazioni, partecipazioni azionarie, ecc...
Assicurazioni miste sulla vita, di capitalizzazione, a premio unico anticipato, capitale totale versato al 31/12/2019
Dati relativi a chi gestisce il patrimonio mobiliare (codice fiscale e nome della banca, posta, coop, etc)
Per i titolari di Partita IVA individuale occorre il prospetto compilato con il valore del patrimonio netto.
PER UNIVERSITARI E/O MINORENNI che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la situazione reddituale e patrimoniale anche dell’altro genitore.
PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare e di eventuali donazioni di immobili effettuate negli ultimi 3 anni a persone non comprese nel nucleo
Bonus Bebè bambini nati nel 2020: presentazione DSU per ISEE 2021
La legge di bilancio 2020 ha confermato l’assegno di natalità (cd. Bonus Bebè), anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino.
Il beneficio viene riconosciuto, nella misura minima, anche in assenza di un ISEE in corso di validità, purché sussistano tutti gli altri requisiti e fatta salva la possibilità di effettuare eventuali integrazioni a seguito di successiva presentazione dell’ ISEE.
Con la comunicazione del 22 dicembre 2020, l’Inps ricorda che la DSU presentata nel corso del 2020 ha validità fino al 31 dicembre 2020. Pertanto, dal 1° gennaio 2021 occorre presentare tempestivamente una nuova DSU per il rilascio dell’ ISEE 2021 necessario al calcolo dell’importo della rata di assegno di natalità spettante.
Il vademecum dell’INPS per difendersi dalle truffe
Internet, email, sms, app e social network. Oggi disponiamo di tanti strumenti e canali che offrono molteplici opportunità, per ottenere informazioni e fare operazioni senza doverci recare fisicamente negli uffici preposti. Particolarmente in questo periodo di emergenza covid, sono strumenti sempre più utilizzati ma che possono esporci anche a qualche rischio.
È per questo che l'INPS ha predisposti un breve vademecum che raccoglie informazioni e consigli utili per difendersi dalle truffe online (i così detti phishing), telefoniche, falsi funzionari ed infine prestiti e pubblicità ingannevole.
Le indicazioni possono essere sicuramente utili a tutti, anche a quelli che si considerano più attenti e preparati, perché queste tipologie di truffe stanno diventando sempre più sofisticate. È bene inoltre tenere presente che l’INPS non acquisisce in alcun caso, telefonicamente o via email ordinaria, le coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a informazioni finanziarie.
Il vademecum è consultabile sul sito dell'INPS raggiungibile a questo link
Superbonus 110% tutte le novità e le risposte ai quesiti
L’Agenzia delle Entrate risponde alle domande sull’applicazione del Superbonus provenienti da stampa specializzata, associazioni di categoria, ordini professionali e Centri di assistenza fiscale (CAF), dopo la Circolare n. 24/E e le molte risposte agli interpelli già pubblicate. Con la circolare n. 30/E di del 22 dicembre 2020 (visualizzatile qui in formato PDF), infatti, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano nel Superbonus al 110%. Il documento di prassi inoltre spiega le modifiche introdotte all’agevolazione dal decreto legge n. 104/2020 e fornisce l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
L’elenco delle novità del Dl n. 104/2020 - Nel documento dell’Agenzia vengono riepilogate le recenti modifiche al Superbonus introdotte dal Dl n. 104/2020 per semplificare e rendere più fruibile il Superbonus. Tra le novità, il chiarimento della nozione di accesso autonomo dall’esterno, il quorum ridotto (1/3 della proprietà) necessario per le maggioranze condominiali che approvano i lavori, alcune semplificazioni in merito alle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali, l’aumento del 50% dei massimali nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017.
Onlus, OdV, ApS – Le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono fruire del Superbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento. Il Superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile. Per tali soggetti non opera neanche la limitazione delle due unità immobiliari.
IACP – Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamente a interventi ammessi al Superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (IACP) comunque denominati che optano per il cd. “sconto in fattura”, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, non si applica lo split payment.
L’accesso autonomo - Il documento di prassi chiarisce in quali casi si può ritenere che una unità immobiliare abbia «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio: all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione; all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
Gli interventi trainanti e quelli trainati, alcuni casi concreti – La circolare affronta anche il tema degli interventi trainanti, chiarendo che possono essere eseguiti anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.
Inoltre, l’Agenzia chiarisce che l’installazione di impianti fotovoltaici – che rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo – è ammessa al Superbonus l anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari.
Un'ulteriore circostanza affrontata nel documento delle Entrate è quella degli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio. In questo caso, spiega la circolare, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che per l’edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche.
Bonus mobili (forse) solo fino al 31 dicembre 2020
Il Bonus mobili consente di usufruire in dichiarazione dei redditi di una detrazione del 50%, su una spesa massima di €10.000, suddivisa in 10 rate di pari importo. È stato introdotto dal 2013 e prorogato di anno in anno sino al 31 dicembre 2020. Salvo ulteriori proroghe al momento non previste nella Legge di Bilancio in discussione in Parlamento, è possibile beneficiare della detrazione solo entro il 31 dicembre.
Il bonus mobili spetta a tutti coloro che acquistano mobili o grandi elettrodomestici per arredare l’ immobile su cui sono stati effettuati o sono in corso interventi di recupero del patrimonio edilizio. Deve trattarsi di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento edilizio, ristrutturazione edilizia o per la ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi oppure nel caso di acquisto di immobili facenti parte di edifici residenziali interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. Non è possibile usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici in caso di interventi di manutenzione ordinaria, a meno che gli interventi non siano stati effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e l’arredo sia destinato alle stesse.
Per beneficiare del bonus mobili per gli acquisti effettuati nel 2020 è necessario che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio suindicati siano iniziati a partire 1° gennaio 2019.
Su quali spese è possibile beneficiare della detrazione? Sono agevolabili l’acquisto di mobili nuovi, anche se acquistati all’estero, quali letti, armadi, cassettiere, sedie, tavoli, materassi , poltrone, librerie, ecc.; non rientrano invece le spese per l’acquisto di porte, tende, pavimentazioni.
Tra i grandi elettrodomestici detraibili rientrano frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, condizionatori a condizione che dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore (è sufficiente la classe A o superiore solo per i forni e lavasciuga)
Si ha diritto alla detrazione anche se si acquistano mobili o grandi elettrodomestici destinati ad arredare un ambiente diverso da quello ristrutturato; ad esempio, in caso di rifacimento di un bagno è possibile acquistare e detrarre l’arredo completo della cucina e della camera da letto.
Nell’ammontare complessivo dell’importo detraibile, sempre al massimo 10.000 €, sono da considerarsi anche le spese sostenute per il trasporto e per il montaggio degli acquisti sostenuti.
Tutte le spese per essere agevolabili devono essere corrisposte in modalità tracciabile, cioè con bonifico bancario/postale, carte di credito o debito; non sono considerati validi a tali fini i pagamenti effettuati con assegni bancari o postali tanto meno in contanti. Sono considerati validi a tali fini anche gli acquisti sostenuti con finanziamenti rimborsabili a rate, a patto che la finanziaria, concedente il finanziamento, effettui il pagamento al fornitore in modalità tracciabile e ne fornisca copia al proprio cliente.
Per saperne di più e per sapere quale documentazione deve essere conservata per usufruire dell’agevolazione è meglio rivolgersi ai nostri uffici territoriali a cui porre tutte le domande del caso anche in riferimento ad eventuali spese sostenute dal coniuge o da altri familiari o alla trasmissione telematica dei dati relativi agli acquisti effettuati da inviare all’ENEA.
(Fone Consorzio Nazionale CAAF CGIL)
2° rata IMU 2020 in scadenza il 16 dicembre
A pochi giorni dal termine per effettuare il pagamento della seconda rata IMU 2020, sono intervenute ulteriori modifiche legislative dell’ultima ora. Il Decreto-Legge n. 125/2020, entrato in vigore il 3 dicembre scorso, infatti ha posticipato al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale i Comuni possono trasmettere le delibere relative alle aliquote IMU 2020 e al 31 gennaio 2021 il termine di pubblicazione degli atti nel sito del MEF (prima era il 16 novembre).
Si tratta di una nuova disposizione che interviene in una fase avanzata dell’attività dei CAAF che hanno già predisposto e consegnato le deleghe di pagamento del saldo IMU 2020 a partire dal 17 novembre scorso, calcolando l’imposta sulla base delle aliquote rese note a quella data nel sito del MEF.
Interessa milioni di contribuenti, molti dei quali hanno già provveduto al pagamento dell’imposta a saldo al fine di evitare code ed assembramenti in banca o posta, a maggior ragione in questo periodo di emergenza COVID-19.
La possibilità per i Comuni di trasmettere le delibere sino a fine anno potrebbe comportare per molti la necessità di ricalcolare l’imposta dovuta a saldo, qualora la delibera fosse pubblicata entro la scadenza del pagamento del 16 dicembre.
Per questo motivo i CAAF hanno espresso forte preoccupazione ed hanno subito chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze di salvaguardare tutti quei contribuenti che verseranno un eventuale importo IMU a saldo, inferiore al dovuto, a seguito delle delibere pubblicate dopo il 16 novembre.
Il Ministero ha accolto le richieste dei CAAF e tramite apposita FAQ ha precisato che sarà possibile effettuare il pagamento dell’eventuale differenza a debito entro il 28 febbraio 2021, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi. In caso di importi versati superiori al dovuto sarà invece possibile presentare istanza di rimborso.
Riconfermata l’esenzione dal pagamento del saldo IMU per gli immobili utilizzati nelle attività maggiormente colpite dalle chiusure o restrizioni previste dai vari provvedimenti del Governo per contrastare la diffusione del COVID-19. L’esenzione è stata disposta dal Decreto Agosto e dai vari Decreti Ristori.
Sono altresì esenti IMU coloro che possiedono immobili nei quali viene svolta l’attività di bed & breakfast e di case vacanze, ma soltanto se tale attività è esercitata in forma imprenditoriale.
(Fonte Consorzio CAAF CGIL Nazionale)
Assistenza lavoratori autonomi e partite iva
I CAAF CGIL nel corso degli anni hanno ampliato i servizi che offrono e si sono strutturati per fornire assistenza anche ai lavoratori autonomi.
Costantemente aggiornati rispetto alle nuove normative fiscali, anche durante questo periodo di pandemia, possono assistere il lavoratore autonomo in tutto, dall’apertura alla gestione fino alla chiusura della Partita IVA. Il servizio, a costi molto competitivi, è rivolto a professionisti, lavoratori autonomi, lavoratori del mondo dello spettacolo e imprenditori che non hanno dipendenti, che abbiano già aperto la P.IVA o che la debbano ancora aprire. Si inizia con l’esaminare, insieme al lavoratore, l’attività che intende svolgere, al fine di valutare il regime fiscale più conveniente e illustrare l’insieme degli adempimenti conseguenti all’apertura della P.IVA. Al momento i regimi fiscali tra cui poter scegliere, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, sono due: il regime ordinario e il regime forfetario, quest’ultimo prevede una serie di semplificazioni a livello amministrativo, contabile e fiscale. Dalla scelta del regime fiscale più adatto al tipo di attività che si intende svolgere scaturiranno adempimenti e costi che il lavoratore autonomo dovrà affrontare.
I CAAF attualmente seguono la gestione contabile di molti lavoratori autonomi: parrucchieri, attori, edicolanti, venditori porta a porta, giornalisti, tatuatori, infermieri, fotografi e altri ancora. Per ogni tipo di attività sono previsti scadenze e adempimenti diversi e i CAAF CGIL, che hanno nel loro DNA la tutela del cittadino nel pieno rispetto delle regole, consigliano e guidano nella direzione più vantaggiosa. Si impegnano a tutelare i loro diritti verificando i requisiti, soprattutto in questo difficile momento, al fine di usufruire dei contributo a fondo perduto.
Nel servizio offerto sono compresi l’individuazione del corretto codice attività e la presentazione della Dichiarazione d’inizio attività, la gestione delle scritture contabili e degli obblighi fiscali, la fatturazione elettronica, la compilazione e trasmissione telematica del modello Redditi, il calcolo del versamento IVA e la compilazione del modello di versamento, gli obblighi e i versamenti dei contributi previdenziali, ecc.
Nel corso dell’attività di assistenza, inoltre, fanno il possibile per far risparmiare tempo comunicando, con largo anticipo, i versamenti da effettuare ai fini IVA, IRPEF, INPS, INAIL, IMU, ecc. e tutte le scadenze da rispettare.
Per maggiori informazioni e per verificare i servizi offerti per le partite iva contatta il nostro ufficio territoriale a te più vicino
Fonte Consorzio Nazionale CAF CGIL
Reddito di cittadinanza e Reddito di emergenza: L'INPS pubblica due nuove guide aggiornate
Il Reddito di Cittadinanza e il Reddito di Emergenza sono due tra le misure più rilevanti introdotte recentemente nel nostro ordinamento in materia di inclusione sociale e sostegno al reddito.
RdC e REM hanno assunto un’importanza ancora maggiore nell’attuale contesto emergenziale, che ha reso ancora più urgenti gli interventi a beneficio delle tante categorie rese più fragili dalla pandemia.
Per aiutare gli utenti interessati a conoscere nel dettaglio questi benefici, l'INPS ha reso disponibili due nuove brochure (aggiornate all’ultimo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) che ne illustrano le procedure, i requisiti e le modalità di accesso.
Le due brochure sono scaricabili in formato PDF qui di seguito:
BROCHURE REDDITO DI CITTADINANZA
Novità dal 2021 per i bonus sociali energia, acqua, gas
I cosiddetti “bonus sociali” sono bonus che consentono alle famiglie in condizione di disagio economico di usufruire del regime di compensazione della spesa sostenuta per le forniture di energia elettrica, gas e per la fornitura idrica, utilizzate per uso domestico.
In presenza dei requisiti necessari i tre bonus sono cumulabili, ma ogni nucleo familiare può richiedere l’agevolazione per disagio economico e/o fisico per una sola fornitura di energia elettrica.
Gli importi dei bonus sono aggiornati annualmente dall'ARERA: per i clienti domestici diretti ossia gli intestatari delle forniture, sono scontati direttamente nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Per i clienti domestici indiretti ossia coloro che utilizzano un impianto condominiale centralizzato, ma solo per le forniture di gas o idriche, l'erogazione avviene attraverso l'emissione di un bonifico domiciliato erogato in un'unica soluzione.
Fino ad oggi, per garantire la continuità dell’agevolazione bonus energia per disagio economico, per il gas e/o idrico il cittadino doveva presentare domanda di rinnovo entro un mese prima della scadenza dell'agevolazione, tranne per il bonus energia per disagio fisico che non deve essere mai rinnovato.
Dal 1° gennaio 2021 cambiano le regole per beneficiare dei bonus sociali: il bonus elettrico per disagio economico, il bonus gas e il bonus idrico, saranno riconosciuti automaticamente a tutti i cittadini che ne hanno diritto, senza dover presentare la domanda .
I requisiti richiesti per avere diritto ai bonus per disagio economico non cambiano.
Il cittadino deve essere intestatario di un contratto attivo di fornitura elettrica, gas, idrica con tariffa per usi domestici , oppure usufruire di una fornitura condominiale delle stesse. Deve, inoltre, appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro oppure ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Si rammenta che ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia di contratto e per anno di competenza.
La domanda non dovrà essere più inoltrata al Comune o al CAAF convenzionato, ma per beneficiare dell’agevolazione il cittadino dovrà presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile anche per le altre prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè, ecc.)
Se il nucleo familiare rispetterà una delle tre condizioni (tipo di nucleo e valore ISEE) richieste per accedere ai bonus, l'INPS invierà i dati al Sistema Informativo Integrato, una banca dati che contiene le informazioni necessarie per individuare le forniture elettriche, gas e idriche, che incrocerà i dati ricevuti con quelli in possesso per concedere il bonus.
Per accedere al bonus per disagio fisico invece i soggetti, che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza, dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAAF abilitati.
Fonte Consorzio Nazionale CAAF CGIL www.cafcgil.it
Diritti e tutele dei malati oncologici
L'INPS ha recentemente pubblicato una piccola guida sui diritti e sulle tutele dei malati oncologici.
Chi si trova ad affrontare una situazione difficile come una malattia, in modo particolare quella legata a patologie oncologiche, sa bene che oltre all’aiuto medico, fondamentale, ci sono molti altri aspetti della vita quotidiana che necessitano di un sostegno e un’attenzione in più.
La legge riconosce ai soggetti più fragili e alle loro famiglie tutele e garanzie che hanno il compito di alleviare, per quanto possibile, il peso delle incombenze durante il periodo in cui le condizioni psico-fisiche non sono ottimali.
Nella guida pubblicata dall'INPS (scaricabile in formato pdf qui) sono riepilogate le principali misure a tutela dei malati oncologici (e non solo) sul piano assistenziale, sociale, lavorativo ed economico. Un piccolo vademecum che può essere di aiuto e orientamento per tutti quelli che si trovano ad affrontare, direttamente o indirettamente, questi momenti di difficoltà.
Domande per il Reddito di Cittadinanza
Il Reddito di Cittadinanza è un beneficio riconosciuto ai nuclei familiari con un valore ISEE di 9.360 € , reddito di 6.000 €, valore patrimoniale di 30.000 € e mobiliare di 6.000 €.
Per nucleo familiare s’intende la famiglia anagrafica che risiede nella stessa abitazione, i figli maggiorenni non conviventi fanno parte del nucleo familiare se sotto i 26 anni, a carico, non coniugati e senza figli.
Il beneficio consiste in 500 € mensili, rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, alla presenza di figli minorenni o maggiorenni; in 280 € mensili quale contributo per l’affitto.
Il Reddito di cittadinanza (RdC) è riconosciuto per il periodo durante il quale il nucleo familiare richiedente si trova nelle condizioni previste dall’attuale normativa vigente e, in ogni caso, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi.
La normativa prevede che il RdC possa essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del beneficio per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera invece per la Pensione di cittadinanza.
Nel mese di settembre 2020 i nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione senza soluzione di continuità fin dalla prima erogazione (aprile 2019) hanno ricevuto la diciottesima mensilità e pertanto la domanda è stata posta in stato “Terminata”.
Tali nuclei potranno quindi (a partire dal mese di ottobre 2020) presentare la domanda di rinnovo di RdC.
I nostri uffici territoriali sono a disposizione per ulteriori informazioni
Fonte Consorzio Nazionale CAAF CGIL www.cafcgil.it
Nuovo contratto collettivo per colf e badanti
Dal 1° di ottobre sono entrate in vigore le regole del nuovo Contratto collettivo per il lavoro domestico, siglato lo scorso 8 settembre.
Innanzitutto, cambia la definizione, le collaboratrici domestiche si chiameranno d'ora in poi assistenti familiari e saranno inquadrate in livelli diversi a seconda delle loro competenze e mansioni guardando soprattutto al lavoro di cura dei bambini e delle persone non autosufficienti. Infatti, il nuovo contratto collettivo si rivolge alla figura professionale degli assistenti familiari, suddivisi in quattro livelli a seconda che si occupino della cura della casa o dell’assistenza di persone (bambini o anziani), autosufficienti o no. Riconosce, anche dal punto di vista retributivo, alcune indennità ad hoc ai lavoratori che seguono i minori di sei anni o che si occupano di più di una persona non autosufficiente.
Inoltre, si dà un valore alla formazione, introducendo la possibilità di permessi retribuiti dalle famiglie fino a 64 ore all’anno per i lavoratori che volessero seguire corsi, e una maggiorazione mensile che potrà essere versata - tra un anno - agli assistenti familiari che abbiano ottenuto la certificazione di qualità, il cosiddetto “patentino” delle colf.
Nel nuovo contratto trova spazio anche un congedo per le donne vittime di violenza: la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione per la violenza di genere, certificati dai servizi sociali del Comune o da case rifugio, potrà astenersi dal lavoro per motivi legati al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi, con una indennità versata dall’Inps.
Oltre a ciò, a partire dal 2021 aumentano da 3 centesimi a 6 centesimi l’ora i contributi alla Cassa Colf.
Questo sono in estrema sintesi le novità contenute nel nuovo CCNL quindi nel caso tu sia già datore di lavoro domestico o se stai pensando di assumere uno, puoi trovare le risposte ai tuoi dubbi o ai tuoi questi rivolgendoti ad uno dei nostri uffici territoriali.
I CAAF CGIL ti possono assistere con l’assunzione tramite il consulente del lavoro e possono prenderti in carico il tuo rapporto di lavoro predisponendoti, mese per mese, la busta paga e i bollettini pagoPA trimestrali per il versamento dei contributi previdenziali.
Fonte www.cafcgil.it
Servizi fiscali, bonus, sostegni economici. Il CAAF Cgil lo sa come si fa!
Parte una campagna di informazione che, attraverso tre spot animati. Il loro scopo è ricordare a tutti che l’attività dei centri di assistenza fiscale del sindacato di Corso d'Italia va ben oltre il grande lavoro offerto a supporto e a sostegno di quanti, ogni anno, scelgono i Caaf Cgil per presentare il 730 – sempre di più, come confermano i dati del 2020 – e ben oltre la competenza messa a disposizione dei cittadini per la compilazione dell’Isee.
I Caaf Cgil infatti offrono una consulenza preziosa anche per tanti altri servizi, a tariffe molto convenienti. Servizi che spesso non si conoscono. Dal calcolo e dalla predisposizione dei moduli per il pagamento dell’Imu, agli adempimenti che siamo chiamati a gestire in caso di successione. Dall’assistenza offerta ai titolari di partita Iva, alla gestione del rapporto di lavoro di colf e badanti; dalla consulenza e la guida alla scoperta dei bonus e delle prestazioni sociali, quelli tradizionali e quelli appena varati dal governo, all’assistenza per la compilazione della dichiarazione Red. E molto altro ancora.
Aprire un rapporto di fiducia con i Caaf Cgil non significa solo superare agevolmente la stagione delle dichiarazioni dei redditi, significa godere, per l’intero arco dell’anno, della consulenza di esperti che possono consigliare, ai cittadini e alle loro famiglie, il modo migliore di muoversi nell’intricata jungla di regole e norme che impattano nei differenti ambiti dello scenario fiscale.
Come recita in modo chiaro lo slogan della campagna, “Il Caaf si occupa di te, cosicché tu possa occuparti di chi ti sta intorno”.
https://youtu.be/o019aheQzvY
https://youtu.be/sf4CLAfm_tc
Dai CAF passa oltre l’80% delle dichiarazioni fiscali degli italiani
Una rete professionale, strutturata, di fiducia, solida, veloce, che ha dimostrato anche nella delicata fase COVID-19 di essere punto di riferimento di milioni di italiani. Questi i motivi per cui l’81% delle dichiarazioni fiscali viene raccolto in tutta Italia dai CAF, i Centri di Assistenza Fiscale, che hanno una diffusione territoriale capillare su tutto il territorio nazionale, compresi i piccoli centri.
Per questa ragione, i CAF vengono considerati dal cittadino il punto di riferimento delle relazioni economiche che lo legano allo Stato e questo vale in maniera trasversale per tutti i ceti e in tutte le regioni.
Questo trend – anche dopo l’avvio della procedura del 730 online – non tende a diminuire tanto che in numeri assoluti il lavoro dei CAF è ulteriormente aumentato passando da 17.369.822 di dichiarazioni del 2015 a 18.080.000 di dichiarazioni gestite nel 2020. Numeri che non potranno subire sostanziali ridimensionamenti nemmeno in futuro.
Le ragioni possono riassumersi:
- nella fidelizzazione dell’utenza che vive un rapporto di fiducia consolidato con i CAF e le loro organizzazioni di riferimento;
- nella mancanza di tempo e la paura di sbagliare che spingono il contribuente a rivolgersi ad un intermediario, che assiste e tutela, e allo stesso tempo garantisce correttezza e legalità fiscale per non incorrere in errori, ed evitare il pagamento dell’eventuale sanzione;
- nella scarsa dimestichezza con l’informatica e i servizi telematici di ancora larga parte della popolazione.
Nonostante ciò, nel Dl Agosto approvato dal Parlamento sono stati riconosciuti ai CAF solamente 20 milioni di euro, una tantum, per il 2020, a fronte della richiesta (reiterata più volte) di ripristinare un compenso economico adeguato e commisurato a quanto effettivamente prodotto dall’attività 730. Già lo scorso anno – a causa della scelta di imporre un tetto massimo di spesa – ai CAF è stato infatti rimborsato solo il 56% delle dichiarazioni trasmesse, 217 su 387 milioni di euro. Un mancato riconoscimento di 170 milioni di euro!
Altro settore in cui l’intervento dei CAF è imprescindibile è quello legato alle prestazioni agevolate per i servizi pubblici attraverso ISEE. Al momento sono oltre 7 milioni le famiglie italiane che hanno usufruito dei servizi dei Centri di Assistenza Fiscale con un incremento, rispetto al 2019, di oltre il 25%.
I CAF, per il loro modello organizzativo molto flessibile, consentono di realizzare servizi a costi molto bassi. Costi che lo Stato, da solo, non sarebbe in grado di ottenere. Tuttavia, nonostante la convenienza per la pubblica amministrazione e per il cittadino e nonostante l’aumento esponenziale del lavoro dei Centri di Assistenza Fiscale (anche sul fronte Isee) durante tutta la difficile fase della pandemia, il governo ha continuato a ridurre i finanziamenti a favore dei CAF:
«I CAF – dichiarano Mauro Soldini e Massimo Bagnoli, del Coordinamento Nazionale dei CAF – sono sempre stati al fianco delle istituzioni dello Stato, come l’Agenzia delle Entrate e l’Inps, diventandone in sostanza uno dei bracci operativi. La crescita del livello di informatizzazione raggiunto dal fisco italiano è stata ottenuta anche grazie all’apporto dei Centri di Assistenza Fiscale che hanno applicato appieno l’evoluzione digitale in atto nel rapporto Stato – contribuente. È proprio grazie ai dati inviati dai CAF (e dagli altri intermediari) che L’Agenzia può predisporre le singole dichiarazioni dei redditi. Tuttavia, ricade sempre sul cittadino l’onere di verifica, motivo per cui continua a rivolgersi ai CAF. Stupisce che, proprio per i molti e diversi fronti su cui i CAF sono impegnati, risultando indispensabili per gli utenti, le risorse stanziate dal governo siano state sistematicamente ridotte anziché commisurate e aggiornate alla situazione reale».
Consulta CAF: in esaurimento i fondi per l'ISEE
In queste ore si stanno discutendo in Commissione Bilancio del Senato gli emendamenti presentati al Dl Agosto. Uno di questi riguarda anche lo stanziamento di risorse aggiuntive ai CAF per fare fronte all’intensificarsi dell’attività per le dichiarazioni sostitutive uniche (DSU), necessarie a ottenere la certificazione ISEE oggi diventata l’indicatore primario attraverso cui il cittadino può accedere alle molte misure di sostegno al reddito varate dal Governo e dagli enti locali.
Ai ritmi attuali – stante la convenzione INPS in vigore – i CAF esauriranno i fondi messi a disposizione per il 2020 il prossimo 9 ottobre, con tre mesi di anticipo. Questo avrà come conseguenza quello di non poter garantire l’assistenza gratuita ai cittadini nei prossimi cruciali mesi, considerando che le fasce più coinvolte saranno presumibilmente quelle delle famiglie degli universitari e di coloro che chiederanno l’ISEE corrente, per certificare un peggioramento delle loro condizioni economico-occupazionali.
La significativa adesione a misure come il bonus vacanze, hanno aumentato inaspettatamente, in maniera esponenziale, il lavoro dei Centri di Assistenza Fiscale che sono considerati dai cittadini gli sportelli dello stato sul territorio.
«I CAF – dichiarano Massimo Bagnoli e Mauro Soldini, coordinatori della Consulta Nazionale dei CAF – sentono la responsabilità di continuare ad essere al servizio della pubblica amministrazione e dei cittadini. In questi mesi, nonostante le difficoltà imposte dal lockdown e dalla gestione successiva per la riapertura in totale sicurezza degli sportelli, non hanno mai fatto mancare la propria disponibilità, facendo fronte ad una mole di lavoro che si è costantemente intensificata. Le risorse però non sono state commisurate alla situazione contingente. Se non si interverrà al più presto i cittadini che si rivolgeranno ai CAF non potranno più beneficiare delle medesime condizioni di favore che garantiscono l’assistenza fiscale gratuita».
Super bonus 110% anche su lavori condominiali
È possibile beneficiare della super detrazione anche per i lavori condominiali, possibilità che consente di realizzare interventi di efficientamento energetico in pratica quindi a costo zero, usufruendo dello sconto in fattura o della cessione del credito. Interventi che inoltre garantiranno nel tempo risparmi economici ad esempio sul costo del riscaldamento.
Il Super Ecobonus interessa anche tutte le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli immobili assegnati in godimento ai soci, gli IACP e gli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi sugli immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica, le ONLUS, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, le associazioni sportive dilettantistiche ma per quest’ultime solo sui locali adibiti a spogliatoi.
Ricordiamo che sono due i principali interventi che possono essere realizzati in un condominio ai fini del Super Ecobonus.
L’isolamento termico ossia il cosiddetto cappotto per coibentare le pareti esterne, le coperture e i pavimenti o le superfici inclinate che delimitano il volume esterno dell’edificio. È ammessa al beneficio anche la spesa per la coibentazione del tetto se lo stesso separa il volume riscaldato e l’esterno, il lavoro deve però garantire un miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio.
La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: lavori rivolti alle parti comuni degli edifici condominiali per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, impianti di microcogenerazione e impianti a collettori solari (pannelli).
L’agevolazione fiscale è riconosciuta anche sulle spese per interventi antisismic isugli edifici situati nelle zone a rischio 1-2-3, mentre è esclusa la zona 4.
La detrazione del 110% è riconosciuta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Invece, per gli interventi eseguiti sugli immobili IACP o enti equiparati, le spese possono essere sostenute sino al 30.06.2022.
Possono accedere al Super Bonus anche i condomini che, oltre ad avere il 50% della loro superficie adibito ad abitazioni civili, hanno per la restante parte locali non ad uso residenziale. Non possono invece beneficiare dell’agevolazione i condomini costituiti da due o più unità immobiliari facenti parte di un edificio posseduto da un unico proprietario o in comproprietà di più soggetti.
L’assemblea del condominio dovrà approvare l’esecuzione degli interventi previsti per beneficiare della detrazione e il singolo condomino usufruirà della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili nel rispetto del Codice civile.
Si potrà decidere, in alternativa alla detrazione in cinque quote annuali, di optare per lo sconto in fattura anticipato dai fornitori di beni e servizi o per la cessione del credito d’imposta a favore dei fornitori o di altri soggetti, compresi gli istituti di credito. Le scelte possono essere effettuate liberamente e singolarmente dai condomini, alcuni potranno optare per lo sconto o per la cessione, mentre altri potranno optare per la detrazione in 5 anni ( modello 730 o modello redditi ).
Tutte queste procedure comporteranno un aumento di lavoro per l’Amministratore: dovrà individuare i fornitori di servizi e beni affidabili, disponibili a riconoscere lo sconto in fattura o i soggetti a cui cedere il credito d’imposta. Dovrà rivolgersi ai tecnici abilitati per il rilascio dell’attestazione energetica ante e post lavori, l’asseverazione per la sussistenza dei requisiti e la congruità delle spese sostenute, il visto di conformità rilasciato dal Responsabile dell’Assistenza fiscale del CAF o da un professionista, gli invii telematici all’ENEA e all’Agenzia delle entrate.
Gli uffici CAAF CGIL territoriali rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Fonte: Consorzio Caaf Cgil Nazionale
Super Ecobonus: Detrazione 110% per gli interventi fino al 31 dicembre 2021
Il Super Ecobonus è un'ottima opportunità per tutti coloro che intendono eseguire interventi di efficientamento energetico o antisismico sulle unità immobiliari, possedute o detenute da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa.
La detrazione del 110% è riconosciuta sulle spese sostenute relative a tre particolari categorie di interventi, ma solo se a seguito dei lavori eseguiti è garantito e certificato un aumento del livello di efficienza energetica degli edifici o una riduzione del rischio sismico. Il beneficio fiscale è esteso anche ad altri tipi di interventi di efficienza energetica, i cosiddetti “interventi trainati”, esclusivamente se gli stessi sono effettuati congiuntamente ad uno dei tre interventi previsti per il Super Ecobonus.
INTERVENTI “TRAINANTI” | TIPO DI EDIFICIO | LIMITE MASSIMO DI SPESA |
ISOLAMENTO
TERMICO |
Edificio unifamiliare, villette a schiera | 50.000 € per unità immobiliare |
Edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari | 40.000 € x N. unità immobiliare | |
Edificio composto da più di 8 unità immobiliari | 30.000 € x N. unità immobiliare | |
SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE | Edificio unifamiliare, villette a schiera | 30.000 € per unità immobiliare |
Edificio composto fino a 8 unità immobiliari | 20.000 € x N. unità immobiliare | |
Edificio composto da oltre 8 unità immobiliari | 15.000 € x N. unità immobiliare | |
INTERVENTI
ANTISISMICI ZONE 1-2-3 |
Unità immobiliari | 96.000 € |
Parti comuni dei condomini | 96.000 € x N. unità immobiliare |
Di seguito un esempio concreto:
il proprietario di un edificio unifamiliare intende realizzare il cappotto termico (spesa 21.000 €), sostituire le finestre comprensive di infissi (spesa 9.000 €) e installare pannelli solari per la produzione di acqua calda (5.000 €), sostenendo inoltre la spesa di € 1.800 per le attestazioni e asseverazioni necessarie rese dai tecnici abilitati.
ECOBONUS sino al 30 giugno 2020: detrazione spettante 22.570 € in 10 rate annuali pari a 2.257 €
(22.800 x 65% + 9.000 x 50% + 5.000 x 65%)
BONUS 110% dal 1.7.2020 al 31.12.2021: detrazione spettante 40.480 € in 5 rate annuali pari a 8.096 €
(21.000+9.000+5.000+1.800= 36.800 € + 10%)
In entrambi i casi il contribuente può optare per lo sconto in fattura anticipato dai fornitori di beni e servizi (100% per i lavori dal 1.07) oppure per la cessione del credito d’imposta a favore dei fornitori o di altri soggetti, compresi gli istituti di credito (110%). È del tutto evidente che i benefici per gli interventi suindicati sono un’occasione irripetibile di cui usufruire, inoltre la possibilità di ottenere da subito lo sconto in fattura, quindi a costo ZERO, rende ancor più appetibile la realizzazione di uno o più interventi anche se non erano programmati.
Proprio per il rilevante beneficio fiscale, l’iter per usufruire dell’agevolazione è più complesso, richiede ulteriori adempimenti e verranno eseguiti controlli più stringenti: l’individuazione di fornitori di servizi e beni affidabili che riconoscano lo sconto in fattura o di coloro a cui cedere il credito d’imposta, l’attestazione energetica a cura di un tecnico abilitato ante e post lavori (compresa l’APE), l’asseverazione attestante la sussistenza dei requisiti e la congruità delle spese sostenute rispetto ad ogni tipo di intervento, l’invio della comunicazione all’ENEA, il visto di conformità rilasciato dai RAF del CAAF o da un professionista, l’invio telematico al fine di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ecc.
Fonte Consorzio Nazionale CAAF Cgil
Superbonus 110%: disponibile la guida dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul suo sito la guida sul Superbonus 110% che spiega anche attraverso una casi pratici, tutto quello che c'è da sapere sull'agevolazione introdotta dal Dl Rilancio.
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi e per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta dal Dl Rilancio di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest'ultimo di cederlo ulteriormente.
Il Superbonus è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Il Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l'efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette "trainanti", si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al Superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. La guida inoltre chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d'impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.
Il Dl Rilancio ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cosiddetto bonus facciate) e per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario. Verrà pubblicato prossimamente il provvedimento ed il relativo modello per effettuare la cessione attraverso la piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate a seguito dell'emenazione dei relativi DM.
La guida è scaricabile qui. Gli uffici territoriali CAAF CGIL sono a disposizione per ogni necessità e chiarimento.
Tutto sulle modalità di riduzione del canone d'affitto
La crisi economica a seguito dell’epidemia da COVID-19 ha investito appieno tutto il mondo del lavoro e le famiglie. Le numerose chiusure di esercizi commerciali e di piccole-medie imprese, la messa in cassa integrazione di tanti lavoratori e i pagamenti tardivi, hanno fatto sì che da marzo le risorse economiche a disposizione dei cittadini si siano notevolmente ridotte.
Una delle spese a cui far fronte ogni mese è il canone di locazione.
Cosa fare in questi casi? Al fine di evitare tardivi o mancati pagamenti da parte degli affittuari che si trovano in difficoltà, proprietari e inquilini possono trovare un accordo per rendere la situazione meno onerosa per entrambi, concordando un canone minore rispetto a quello stabilito dal contratto, anche solo per un periodo di tempo circoscritto.
Chi beneficia della riduzione del canone? Entrambi i soggetti coinvolti: l’inquilino potrà pagare con puntualità un affitto “ridotto”, mentre il proprietario - a fronte di un canone inferiore – percepirà quanto concordato e pagherà di conseguenza minori imposte, evitando eventuali intimazioni di sfratto in caso di inadempienza nel pagamento del canone.
Attenzione: affinché la riduzione del canone abbia valore, l’accordo deve essere registrato e trasmesso all’Agenzia delle entrate.
A chi rivolgersi? L’inquilino può rivolgersi al SUNIA (organizzazione degli inquilini) per essere assistito e consigliato nella richiesta di riduzione del canone. Inquilino e proprietario potranno inoltre essere assistiti, sempre dal SUNIA, per la stesura del contratto al fine di ottenere tutte le informazioni utili per formalizzare l’accordo.
Dopodiché ci si può rivolgere al CAAF CGIL per la compilazione e trasmissione telematica del modello RLI, con il quale comunicare all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione. La registrazione dell’atto con cui si comunica la riduzione concordata tra le parti (proprietario ed inquilino) è esente dall’ imposta di bollo e di registro. L’esenzione spetta anche se le parti concordano la riduzione del canone limitatamente ad un periodo di durata dello stesso.
Se invece dopo la registrazione del contratto con cui si comunica la riduzione del canone d’affitto, il canone viene riportato all’ importo concordato risultante dal contratto di locazione iniziale, la nuova comunicazione sarà soggetta al pagamento dell’imposta di registro e di bollo.
Si rammenta che il CAAF offre ai propri assistiti un servizio di consulenza sulla tassazione degli immobili e sulla convenienza, dal punto di vista fiscale, rispetto al tipo di contratto di locazione che si intende stipulare (contratto a canone concordato, opzione per la tassazione cedolare secca, ecc.). Maggiori informazioni contattando i nostri uffici territoriali.
Fonte: Consorzio CAAF Cgil Nazionale
Il 30 giugno è il termine per il versamento delle imposte
Siamo a ridosso del primo termine di versamento delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020. Si tratta dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale, della cedolare secca e delle imposte sostitutive, dell’IVIE e IVAFE per coloro che detengono immobili o attività finanziarie all’estero.
I contribuenti interessati dovranno versare le imposte dovute che risultano dalla dichiarazione 730/2020 “in assenza del sostituto d’imposta” e dal modello REDDITI PF 2020 entro il prossimo 30 giugno, in alternativa potranno posticipare i versamenti al 30 luglio, in quest’ultimo caso maggiorando gli importi dovuti dello 0,40%.
Per la maggioranza dei contribuenti non ci sarà alcuna proroga, salvo disposizioni dell’ultimo minuto. Infatti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emanazione di un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini IRPEF e IVA, ma solo per i contribuenti interessati dall’ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) compresi quelli aderenti al regime forfetario, per i quali il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.
Ad oggi, tutti gli altri contribuenti saranno tenuti a rispettare il termine del 30 giugno (o 30 luglio con lo 0,40% in più).
In genere il pagamento può essere fatto mediante modello F24 direttamente in banca o in posta oppure via web (servizi internet banking, tramite il canale telematico dell’Agenzia o rivolgendosi al CAAF), mentre i titolari di Partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti solo in via telematica. È possibile rateizzare le imposte a debito, al massimo sei rate mensili, versando contestualmente gli interessi dovuti differenziati in base alla scadenza della rata.
Attenzione alle compensazioni di debiti con crediti. Infatti è esteso alla generalità dei contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta.
I debiti scaturiti dalla dichiarazione potranno essere compensati con eventuali crediti d’imposta, ma in caso di importi a credito superiori a 5.000 euro ci si può avvalere della compensazione solo se il credito risulta nella dichiarazione dei redditi. I contribuenti, in questo caso, potranno utilizzare il credito in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello della corretta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione.
È una delle nuove regole fissate dal “Decreto Fiscale 2020”, finalizzate a contrastare l'utilizzo di crediti fiscali inesistenti. I CAAF CGIL potranno assistere il contribuente ad orientarsi fra limiti e divieti alla compensazione, soprattutto per evitare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Fonte Consorzio Nazionale CAAF CGIL
Bonus vacanze: tutte le info su come chiederlo e a chi spetta
L’Agenzia delle Entrate ha fornito nei giorni scorsi le istruzioni per richiedere e utilizzare il Bonus vacanze, previsto dal Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020). L’agevolazione, è rivolta ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40mila euro, ed è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast. Il bonus spetta nella misura massima di 500 euro, da utilizzare per l’80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile una guida che illustra tutti i meccanismi per richiedere l’agevolazione, le date da ricordare e gli importi di cui possono fruire le famiglie, in base al numero dei componenti.
La prima cosa da sapere è che il Bonus vacanze può essere richiesto e utilizzato sul territorio nazionale dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da uno dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto che lo richiede, e può raggiungere un importo massimo di 500 euro nel caso delle famiglie composte da almeno tre persone. Per le famiglie composte da due persone, l’importo del bonus è pari a 300 euro e, in caso di nuclei familiari composti da una sola persona, pari a 150 euro.
Altra informazione importante da tenere in considerazione è che per fruire del bonus, le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva e vanno documentate con fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore, con indicazione del codice fiscale di chi intende fruire del bonus (scontrino parlante).
Per richiedere l’agevolazione il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA S.p.A. Una volta entrati nell’app, a cui si accede mediante l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0), il contribuente dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica - DSU - in corso di validità, da cui risulti un indicatore ISEE sotto la soglia di 40mila euro). In caso positivo otterrà un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus. Per poter accedere al bonus è quindi importante, anche prima del 1° luglio 2020:
- assicurarsi di avere presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE;
- dotarsi di una identità digitale SPID, se non si è già in possesso di una Carta d’Identità Elettronica abilitata per l’accesso all’app IO (versione CIE 3.0) ;
- installare sul proprio smartphone IO – l’app dei servizi pubblici.
Il bonus viene utilizzato in due modalità. L’80% dell’agevolazione, infatti, viene attribuita ad uno qualunque dei componenti della famiglia sotto forma di sconto diretto, al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura ricettiva prescelta. Il restante 20% sarà portato in detrazione dalle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno, dallo stesso soggetto che ha utilizzato lo sconto e che quindi dovrà essere l’intestatario della fattura, del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore del servizio turistico.
Al momento del pagamento dell’importo dovuto, da effettuare esclusivamente presso la struttura turistica, il componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il codice univoco generato dall’app IO o esibire il relativo QR-code. Oltre al codice, il Bonus visualizzato nell’app include anche il riepilogo dei seguenti dati: l’importo dello sconto e quello del beneficio fiscale, l’elenco di tutti i componenti del nucleo familiare a cui è attribuito il Bonus e il periodo entro cui è possibile utilizzarlo.
Per riscuotere il Bonus, la struttura ricettiva dovrà verificarne la validità inserendo il codice univoco, il codice fiscale del cliente e l’importo del corrispettivo dovuto in una procedura web dedicata, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con le ordinarie modalità di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia (SPID, CIE, credenziali Entratel/Fisconline). In caso di esito positivo del riscontro, il fornitore può confermare a sistema l’applicazione dello sconto e da questo momento l’agevolazione si intende interamente utilizzata.
Il fornitore recupera lo sconto effettuato sotto forma di credito d’imposta che potrà essere utilizzato, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto, in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo oppure potrà essere ceduto a terzi, anche diversi dai propri fornitori, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione dovrà essere comunicata all’Agenzia attraverso una procedura web dedicata, accedendo alla propria area riservata del sito web delle Entrate.
I nostri uffici territoriali restano a disposizione per ogni necessità
Fino al 15 luglio opportunità per regolarizzare il lavoro di colf e badanti
Colf e badanti, anzitutto. E tutti i rapporti di lavoro irregolare nei settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura. Il “decreto rilancio”, entrato in vigore il 19 maggio scorso, ha previsto la possibilità di far emergere il “sommerso” mediante la regolarizzazione dei lavoratori italiani, comunitari e stranieri extracomunitari. I primi interessati, anche in virtù dei numeri (sarebbero più di un milione gli irregolari, in netta maggioranza donne), sono coloro che sono impegnati nell'assistenza alla persona e nel lavoro domestico. Il rapporto di lavoro irregolare deve essere iniziato prima del 19 maggio scorso e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione della domanda.
A inoltrare l’istanza debbono essere i datori di lavoro (italiani, comunitari o stranieri in possesso di carta di soggiorno) che intendono concludere un contratto con cittadini presenti sul territorio nazionale o dichiarare la sussistenza di un rapporto irregolare in corso con cittadini stranieri. Il lavoratore straniero da regolarizzare deve essere presente in Italia prima dell’8 marzo, dimostrandolo attraverso il rilievo delle impronte digitali o in base alla dichiarazione di presenza, o di essere in possesso di attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici.
Le domande vanno presentate all’Inps (per i lavoratori italiani o comunitari), allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura (per i lavoratori stranieri extracomunitari), in Questura (per il rilascio di permessi di soggiorno temporanei ai lavoratori stranieri con contratto di lavoro scaduto dal 31 ottobre 2019 in poi). Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 15 luglio prossimo.
Per la domanda è previsto il pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore (italiano, comunitario o extracomunitario). Per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro stipulato con un lavoratore extracomunitario, in particolare, è previsto il pagamento di un ulteriore contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, la cui determinazione e le modalità di pagamento saranno stabilite con un prossimo decreto interministeriale.
Il provvedimento del governo stabilisce anche i requisiti reddituali del datore di lavoro. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico, il reddito imponibile è di 20 mila euro annui se composto da un solo percettore di reddito, o non inferiore ai 27 mila annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi. I limiti di reddito s’intendono riferiti al nucleo familiare della persona che presenta l’istanza; al raggiungimento di questi limiti possono concorrere i redditi del coniuge o dei parenti entro il secondo grado (anche se non conviventi). Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale (assegno invalidità, indennità di accompagnamento). La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro domestico affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza che effettua la dichiarazione di emersione di un unico addetto alla sua assistenza.
Il decreto rilancio ha previsto anche la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno temporanei ai non comunitari. Questo permesso dura sei mesi e viene riconosciuto a chi può dimostrare di aver lavorato in uno dei tre settori individuati dal decreto e a cui il permesso di soggiorno sia scaduto dal 31 ottobre 2019 in poi. Le domande vanno presentate in Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno temporanei ai lavoratori stranieri con contratto di lavoro scaduto dal 31 ottobre 2019 in poi. Riguardo il pagamento, infine, è previsto un contributo forfettario di 130 euro a carico del lavoratore interessato.
Per informazioni e assistenza nella presentazione delle domande, ricordiamo a lavoratori e datori di lavoro che possono anzitutto rivolgersi per la presentazione della domanda di emersione al patronato Inca, per informazione e consulenza ai nostri uffici territoriali.
Fonte consorzio nazionale CAAF Cgil
Rinviate le scadenze delle cartelle di pagamento
Il fisco si allinea a quanto previsto dal cosiddetto “decreto rilancio”, rinviando una serie di scadenze di pagamento. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha infatti differito al 31 agosto il termine della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti (anche multe stradali, tributi locali, casse di previdenza professionale), compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi, che resteranno sospesi fino al 31 agosto. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre. Resta valida la possibilità di richiedere una rateizzazione la cui domanda, al fine di evitare la successiva attivazione della procedura di recupero da parte dell’Agenzia, deve essere presentata entro il 30 settembre.
Tra le novità c’è la sospensione dal 19 maggio scorso (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 agosto prossimo degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi a oggetto stipendi e pensioni e altre indennità assimilate, effettuati dall'agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Pertanto fino al 31 agosto il datore di lavoro o l’ente pensionistico non effettueranno le relative trattenute e le somme saranno rese disponibili al debitore.
Nuove scadenze anche per la “rottamazione-ter”. Il “decreto rilancio” dispone una maggiore flessibilità per i versamenti delle rate previste per il 2020 (con scadenze in febbraio, maggio, luglio e novembre) e del cosiddetto "saldo e stralcio” (con scadenze in marzo e luglio). I versamenti, se non eseguiti alle relative deadline, potranno essere effettuati entro il termine ultimo del 10 dicembre, senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Per la scadenza del 10 dicembre, comunque, non è prevista la tolleranza di cinque giorni. Il decreto rilancio ha anche previsto che i contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate per il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possano presentare la domanda di rateizzazione per i debiti “rottamati” e non pagati.
La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo scorso e il 31 agosto prossimo. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 settembre. Il decreto, inoltre, introduce una nuova disciplina che amplia i termini di decadenza. Per tutte le rateizzazioni in essere all'8 marzo scorso e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto prossimo, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché le cinque ordinariamente previste.
Riguardo gli “avvisi bonari”, i termini per i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio scorsi (a seguito dei controlli automatici o dei controlli eseguiti dagli uffici, per i quali risultano dovute a titolo d'imposta: ritenute, contributi e premi, minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento) sono spostati al 16 settembre prossimo.
Fonde Consorzio Nazionale CAF CGIL
Dalle lenti alle mascherine: ecco i dispositivi medici che si possono detrarre
Occhiali (da vista), scarpe ortopediche, apparecchi acustici, cerotti e garze. E in questa fase di emergenza, anche la mascherina di protezione individuale. Sono numerosi i dispositivi medici e le attrezzature sanitarie, comprese le protesi, il cui acquisto (o affitto) è possibile detrarre nella dichiarazione dei redditi. Per poterne beneficiare è indispensabile che il documento attestante la spesa (fattura, scontrino parlante dal quale si rilevi il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’acquisto per se stesso o quello del familiare a carico) riporti la natura del dispositivo medico acquistato, che può essere identificato anche mediante il codice AD (spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE).
Ma cosa si può “scaricare”? Ecco alcuni esempi: gli occhiali da vista o gli occhiali premontati per presbiopia, le lenti a contatto (inclusi i liquidi per la pulizia e conservazione), gli apparecchi acustici (comprese le batterie di alimentazione), gli apparecchi di ortopedia come le cinture medico-chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici (purché su misura). E ancora altri, acquistati con più frequenza: cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate, siringhe, termometri, apparecchi per aerosol e per la misurazione della pressione arteriosa, penne pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia, pannoloni per incontinenza.
La natura dell’attrezzatura è attestata dalla descrizione “dispositivo con marcatura CE” per quelli più comuni elencati nella Circolare della Agenzia delle entrate. Vista però la grande quantità dei prodotti venduti, in caso di acquisto di dispositivi diversi da quelli elencati nella circolare è indispensabile che il documento di spesa riporti anche la dicitura “conforme direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e s.m.”. Se assente, occorre chiedere al venditore l’attestazione di conformità alla normativa europea (eventualmente anche annotata in fattura/scontrino con timbro e firma dell’esercente). Attenzione: non possono quindi essere considerati validi i documenti che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”.
In questa fase di emergenza Covid-19 uno dei dispositivi più acquistati è la mascherina di protezione individuale, spesa detraibile il prossimo anno. Ai fini della detraibilità occorre verificare che la mascherina acquistata rientri fra i dispositivi medici individuati dal ministero, in quanto potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico.
Qualora lo scontrino menzioni il codice AD non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE; nel caso in cui non lo contenga è invece indispensabile conservare la documentazione dalla quale risulti il marchio CE, oppure occorre chiedere all'esercente un'attestazione di conformità alla normativa europea.
Una precisazione: queste spese possono essere detratte il prossimo anno anche se i dispositivi non sono acquistati in farmacia, a condizione che rispettino le condizioni precedentemente illustrate. Si rammenta, in conclusione, che questo tipo di spesa può essere sostenuta anche con l’utilizzo del contante, non essendo richiesto il pagamento mediante strumenti tracciabili (come carta di credito o bancomat).
Fonte Consorzio Nazionale CAAF Cgil
Tutte le info sulle indennità di €600 per l'emergenza COVID-19
Con l’apertura del sito INPS per la presentazione delle domande “Congedi COVID-19” (congedi per autonomi e gestione separata) o per ottenere l’indennità “600 euro” prevista per determinate categorie di lavoratori, si sono intensificate le richieste di assistenza e consulenza rivolte ai nostri uffici.
Rammentiamo che l’indennità “600 euro”, prevista per il mese di marzo, è riservata a determinate categorie di lavoratori in possesso dei requisiti, ed è stata estesa ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro sulla base dei requisiti fissati dal Decreto interministeriale Ministero dell’economia e delle Finanze e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in corso di pubblicazione in G.U..
In allegato la scheda indennità riepilogativa dei soggetti interessati, aggiornata alle ultime disposizioni legislative.
Scheda indennità (aggiornata il 7 aprile 2020) in formato PDF
Coronavirus: tutto sulla sospensione mutuo prima casa
Tra le numerose disposizioni legislative a sostegno delle famiglie e dei lavoratori per l'emergenza coronavirus una delle più attese è la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa. Il decreto del 25 marzo scorso ha infatti esteso i benefici del Fondo di solidarietà, istituito in favore dei titolari di mutuo in caso di situazioni di temporanea difficoltà economica, anche a tutti coloro che stanno risentendo maggiormente di questa emergenza.
Entrando nel merito del provvedimento, sono ammessi ai benefici i lavoratori dipendenti che hanno visto sospeso il proprio lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o a coloro cui è stato ridotto l’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (la riduzione deve essere almeno pari al 20 per cento dell'orario complessivo).
Sono ammessi all'agevolazione anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti (per un periodo di nove mesi) che, a seguito della chiusura o della limitazione della propria attività causata dall'emergenza Covid-19, autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato medio giornaliero, superiore al 33 per cento del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, nell'arco del trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor lasso di tempo tra il 21 febbraio e la data di presentazione della domanda.
Una novità da sottolineare è quella che riguarda l’Isee: il decreto “Cura Italia” ha disposto che per un periodo di nove mesi, a far data dal 17 marzo 2020, in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo di solidarietà per l’accesso ai benefici, non verrà richiesta la presentazione dell’Isee.
Questi quindi i requisiti per accedere al Fondo di solidarietà:
- occorre essere proprietari dell'immobile destinato ad abitazione principale, oggetto del contratto di mutuo;
- l’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), né deve avere caratteristiche di lusso;
- il mutuo erogato deve avere un importo non superiore ai 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno.
Come sottolineato prima, il criterio legato all'Isee (non superiore ai 30 mila euro) per questa particolare emergenza non è richiesto.
Un'ulteriore specificazione va fatta riguardo i lavoratori dipendenti. La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa per un massimo di sei mesi se la sospensione (o la riduzione dell’orario) ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi; per un massimo di 12 mesi se la sospensione (o la riduzione dell'orario) ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi; per un massimo di 18 mesi se la sospensione (o la riduzione dell'orario) ha una durata superiore ai 303 giorni lavorativi consecutivi.
Durante il periodo di sospensione il Fondo provvederà a pagare agli istituti di credito, con i quali è stato stipulato il mutuo, il 50 per cento degli interessi maturati in relazione alle rate sospese, mentre il restante 50 per cento rimarrà a carico del mutuatario. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporterà l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e non verranno richieste garanzie aggiuntive.
Una volta valutata l’effettiva convenienza della sospensione rispetto alla propria situazione debitoria, il titolare del mutuo potrà presentare domanda alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, presentando la documentazione richiesta per accedere al beneficio
Fonte: Consorzio CAF CGIL Nazionale
Coronavirus: tutte le proroghe e le sospensioni
L’emergenza coronavirus sta provocando lo slittamento, la sospensione o la proroga di numerosi adempimenti. È davvero difficile dare conto di tutti. Ecco quelli di maggiore fruizione collettiva:
Bonus sociali per energia, gas e acqua: il termine di presentazione dell’istanza di rinnovo, il cui bonus è in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile prossimo, slitta al 30 giugno. Verrà quindi garantita (dopo le consuete verifiche sulle condizioni di accesso) la continuità degli stessi bonus, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria. Il rinnovo ha la consueta durata di 12 mesi, come previsto dalle norme attuali.
Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (anche per multe stradali): Va detto, anzitutto, che non verranno notificate dall'8 marzo al 31 maggio prossimo. I pagamenti riferiti a cartelle notificate prima dell’8 marzo, il cui termine di pagamento scade nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio prossimo, sono sospesi fino al 31 maggio (è possibile chiedere la rateazione per debiti fino a 60 mila euro). Sono sospese, e dovranno essere pagate entro il 30 giugno prossimo, le rate dei pagamenti ricadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio prossimo. Si ricorda che in caso di mancato pagamento dei debiti riferiti a cartelle notificate prima dell’8 marzo, l’Agenzia delle Entrate non può attivare alcuna procedura cautelare (fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (pignoramento).
Le comunicazioni telematiche all'Enea per usufruire delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio (50 per cento), risparmio energetico (65-55-50 per cento) e acquisto di grandi elettrodomestici (50 per cento), devono essere inviate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Se la scadenza dei 90 giorni ricade nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio prossimo, la trasmissione all'Enea potrà essere inoltrata entro il 30 giugno.
Non risultano invece sospesi i pagamenti richiesti dall'Agenzia delle entrate a seguito dell’invio delle comunicazioni di irregolarità, i cosiddetti “avvisi bonari”, a seguito dei controlli delle dichiarazioni 730/2019 e 730/2017.
La presentazione telematica della dichiarazione di successione e delle domande di voltura al catasto terreni/urbano per gli immobili ereditati, il cui termine (1 anno dalla data del decesso) ricade nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio, viene posticipata al 30 giugno prossimo. La dichiarazione potrà essere comunque presentata telematicamente anche in queste settimane, rivolgendosi ai Caaf Cgil, al fine di sbloccare i conti correnti intestati o cointestati alla persona deceduta. Riguardo il reddito di cittadinanza, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 18/2020 gli obblighi connessi alla fruizione del reddito quali l’immediata disponibilità al lavoro e l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.
Tra le varie proroghe rientra anche il posticipo del rinnovo dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza a partire dal 18 marzo (carta di identità, passaporto, porto d’armi ecc.), che saranno validi fino al 31 agosto, così come la patente di guida in scadenza dal 31 gennaio.
Non è prevista alcuna moratoria per quanto riguarda il pagamento in contanti degli oneri detraibili ai fini delle detrazioni fiscali, che dal 1° gennaio deve essere effettuato con strumenti di pagamenti tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Ricordiamo che la detrazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute mediante l’utilizzo del contante solo per i farmaci, i dispositivi medici, le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate. Per non perdere i benefici fiscali è necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabile per le restanti spese detraibili, quali quelle sanitarie rese da professionisti o esercenti le professioni sanitarie tecniche, le spese funebri o le spese veterinarie.
Fonte Consorzio CAF Cgil Nazionale
Uffici CAAF Cgil Emilia-Romagna: assistenza ridotta e chiusura temporanea di alcune sedi
In questi giorni di emergenza i servizi che i CAAF Cgil dell'Emilia-Romagna riescono ad erogare sono limitati e variano da territorio a territorio. Alcune sedi sono chiuse.
Vi invitiamo quindi a NON RECARVI presso i nostri uffici ma a telefonare a quello più vicino a voi (qui l'elenco completo) per verificarne l’apertura e il tipo di servizio/assistenza che riesce a dare.
Emergenza coronavirus, le novità per fisco e 730
Molte sono le misure urgenti varate dal governo con il decreto legge di lunedì 2 marzo, tutte a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, per fronteggiare l’emergenza provocata dall'epidemia da coronavirus (Covid-19), in continua evoluzione. Le novità introdotte in ambito fiscale interessano principalmente la proroga di alcune scadenze per i sostituti d’imposta e i soggetti terzi che inviano i dati all'Agenzia, oltre all'anticipazione al 2020 dei termini di presentazione del modello 730, valevoli su tutto il territorio nazionale e non solo nelle zone rossa e gialla.
La prima novità interessa i lavoratori dipendenti e i pensionati: quest’anno potranno presentare il modello 730/2020 entro il 30 settembre, mentre in precedenza era il 23 luglio (la novità riguarda anche gli eredi che utilizzano il 730 per presentare la dichiarazione per conto dei deceduti).
Come lo scorso anno, il lavoratore o il pensionato riceverà entro il 31 marzo il modello CU (Certificazione Unica) 2020 che certifica i redditi corrisposti nel 2019, documento indispensabile per poter presentare il modello 730. In largo anticipo sulla scadenza l’Inps ha già messo a disposizione la CU, che potrà essere scaricata dal sito dell’Istituto accedendo con le proprie credenziali oppure potrà essere richiesta agli uffici territoriali o tramite il Patronato o tramite il Contact center. Quindi i pensionati potranno già prenotare un appuntamento per la compilazione del loro 730.
Slitta invece al 5 maggio l’accesso alla precompilata (fino allo scorso anno era il 15 aprile), in quanto è stato posticipato il termine per tutti quei soggetti che devono trasmettere all'Agenzia i dati utili per predisporla. Il rinvio di venti giorni penalizzerà maggiormente i Caaf, quando autorizzati dal dichiarante al prelievo della precompilata, in quanto occorrerà loro più tempo per confrontare i dati in essa contenuti con quelli del 730 predisposto da propri dipendenti sulla base dei documenti presentati dal contribuente.
Nessun timore invece per la tempistica dei rimborsi, che verranno effettuati dai datori di lavoro o dagli enti pensionistici a seguito delle comunicazioni relative ai conguagli, messe a disposizione dall'Agenzia.
Da 15 giugno al 30 settembre sono previste per i Caaf cinque scadenze per le trasmissioni telematiche del 730, a seguito delle quali l’Agenzia metterà a disposizione dei sostituti i dati per i conguagli. Anzi, potendo presentare il 730 entro settembre, molti contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato avranno modo di ricevere il rimborso tramite il 730 a condizione che abbiano un datore di lavoro dal mese di presentazione del 730 sino al terzo mese successivo (in precedenza dovevano avere un sostituto d’imposta nei mesi di giugno-luglio).
Un’altra novità contenuta nel decreto legge 9/2020 di lunedì 2 marzo riguarda le persone fisiche residenti nei Comuni della zona rossa (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’) alla data del 21 febbraio 2020, per i quali è disposta la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020. Si tratta dei versamenti a seguito di cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate o dall'Inps. La sospensione è prevista anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche che alla stessa data avevamo nei medesimi Comuni la sede legale o la sede amministrativa. Dopo il 30 aprile i versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Le stesse disposizioni si applicano agli stessi soggetti anche per i versamenti relativi gli atti impositivi degli enti locali, alle rate della rottamazione in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo.
fonte Consorzio Nazionale CAF CGIL
Resta al 1 gennaio 2020 l'obbligo dei pagamenti tracciabili per le detrazioni
Malgrado le voci che si sono susseguite nelle scorse settimane, nella conversione in legge del decreto Milleproroghe non è stata inserita nessuna moratoria o proroga dei termini di entrata in vigore della norma sulla tracciabilità dei pagamenti per le detrazioni.
Quindi al momento resta confermato che sono detraibili solo le spese che dal 1 gennaio 2020 in poi sono fatte con sistemi tracciabili (carte di credito, carte di debito come il bancomat, carte prepagate, bonifico bancario o postale o attraverso assegno bancario o circolare).
L’obbligo di pagamento tracciabile non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate con il SSN.
Ecco alcuni esempi:
Spese che hanno l’obbligo di pagamento tracciabile per fruire della detrazione IRPEF:
- Spese d’istruzione scolastiche e universitarie
- Spese per canoni di locazione studenti fuori sede
- Spese sport ragazzi
- Spese funebri
- Spese veterinarie
- Spese per addetti all’assistenza personale come ad esempio le badanti
- Spese rate del mutuo per la detrazione degli interessi
- Spese di assicurazione (vita, infortuni, ecc.)
- Spese per addetti all’assistenza di non autosufficienti
- Spese per abbonamento al trasporto pubblico locale
- Spese di intermediazione acquisto prima casa
- Spese per visite mediche presso strutture private o medici specialisti non accreditati con il SSN (es. dentista privato)
- Spese per ricoveri o interventi presso strutture private non accreditate
Spese che NON hanno l’obbligo di pagamento tracciabile
- Spese per acquisto farmaci
- Spese per acquisto di dispositivi medici
- Spese per visite mediche presso strutture pubbliche
- Spese per visite mediche presso strutture private convenzionate con SSN
In tutti i casi in cui la spesa sarà detraibile soltanto se pagata con mezzi tracciabili, sarà quindi importante controllare che sul documento commerciale (scontrino, ricevuta o fattura) sia evidenziata la modalità di pagamento e che sia stato indicato il metodo di pagamento tracciabile utilizzato.
Possibile slittamento al 1 aprile dell'obbligo dei pagamenti tracciabili per le detrazioni
Anche a causa della scarsa informazione ai cittadini, è possibile che il ministero dell’Economia decida di accogliere la proposta della consulta dei CAF per fare slittare l’obbligo dei pagamenti tracciabili al 1° aprile 2020.
Ricordiamo che, salvo modifiche, a partire dal 1 gennaio 2020, saranno detraibili solo le spese pagate con un sistema tracciabile (carte di credito, carte di debito come il bancomat, carte prepagate, bonifico bancario o postale o attraverso assegno bancario o circolare).
L’obbligo di pagamento tracciabile non si applicherà alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate con il SSN.
Ecco alcuni esempi
Spese che hanno l’obbligo di pagamento tracciabile per fruire della detrazione IRPEF:
- Spese d’istruzione scolastiche e universitarie
- Spese per canoni di locazione studenti fuori sede
- Spese sport ragazzi
- Spese funebri
- Spese veterinarie
- Spese per addetti all’assistenza personale come ad esempio le badanti
- Spese rate del mutuo per la detrazione degli interessi
- Spese di assicurazione (vita, infortuni, ecc.)
- Spese per addetti all’assistenza di non autosufficienti
- Spese per abbonamento al trasporto pubblico locale
- Spese di intermediazione acquisto prima casa
- Spese per visite mediche presso strutture private o medici specialisti non accreditati con il SSN (es. dentista privato)
- Spese per ricoveri o interventi presso strutture private non accreditate
Spese che NON hanno l’obbligo di pagamento tracciabile
- Spese per acquisto farmaci
- Spese per acquisto di dispositivi medici
- Spese per visite mediche presso strutture pubbliche
- Spese per visite mediche presso strutture private convenzionate con SSN
In tutti i casi in cui la spesa sarà detraibile soltanto se pagata con mezzi tracciabili, sarà quindi importante controllare che sul documento commerciale (scontrino, ricevuta o fattura) sia evidenziata la modalità di pagamento e che sia stato indicato il metodo di pagamento tracciabile utilizzato.
Da luglio 2020 meno tasse per i lavoratori
A partire da luglio 2020, 16 milioni di lavoratori avranno un beneficio economico in busta paga con il taglio dell’Irpef. Per quattro milioni e mezzo sarà la prima volta grazie ad una nuova detrazione.
In particolare
- Tutti coloro che già percepiscono il ‘bonus 80 euro’, cioè chi guadagna tra 8.200 e 24.600 euro lordi annui, avranno diritto ad un ulteriore taglio delle tasse di 240 euro l’anno.
- Chi ad oggi non riceve il ‘bonus 80 euro’, o lo riceve solo parzialmente, cioè percepisce tra i 24.600 e i 28.000 euro, avrà diritto ad un beneficio mensile fino a 100 euro.
- Chi guadagna tra i 28.000 e i 35.000 euro avrà una riduzione delle tasse di almeno 80 euro.
- Chi ha una retribuzione annua tra i 35.000 e i 40.000 euro potrà usufruire di una detrazione che si abbassa gradualmente fino ad azzerarsi.
- I lavoratori che guadagnano fino a 12.500 euro non pagheranno l’Irpef.
In allegato il volantino della CGIL
In Emilia-Romagna bonus affitto per le famiglie in difficoltà
Fino a 6 mensilità in un anno, per un contributo che potrà arrivare fino a tremila euro. È il bonus affitto che la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione delle famiglie residenti in regione che hanno difficoltà a pagarlo, ad esempio per la perdita di lavoro, un lutto, una grave malattia in famiglia.
Un aiuto concreto reso possibile dal rifinanziamento del Fondo sociale per l’affitto regionale, con oltre 36 milioni di euro in tre anni. Grazie a questo fondo, i Comuni (a cui spetta il compito di indire i bandi rivolti alle famiglie per la richiesta del contributo) potranno concedere alle famiglie che stentano a pagare il canone di locazione della casa in cui abitano, un contributo che potrà variare da 2 a 6 mensilità, per un tetto massimo di 3mila euro. Requisiti necessari per ottenere il contributo, risiedere in Emilia-Romagna e dichiarare un reddito Isee compreso tra 3mila e 17mila euro.
Un’altra novità del Fondo affitti è la raccolta, richiesta ai Comuni, di alcune informazioni sui nuclei familiari in affitto (non nel patrimonio ERP), che dichiarano un reddito Isee fino a 41mila euro: una richiesta di collaborazione – facoltativa – utile a definire la fotografia del disagio abitativo presente in regione e per programmare l’utilizzo delle prossime risorse. Per questo, contemporaneamente ai Bandi per l’assegnazione delle risorse 2019, sarà possibile per i nuclei famigliari, compilare un modulo per la raccolta delle informazioni richieste (dal genere di occupazione al tipo di contratto di locazione).
Per ulteriori informazioni sui bandi comunali, sulle scadenze e sulla modalità di presentazione della domanda, vi invitiamo a rivolgervi presso il nostro ufficio territoriale a voi più vicino.
Fonte sito Regione Emilia-Romagna
Detrazioni 730 e tracciabilità pagamenti. La consulta dei CAF chiede indicazioni chiare
La legge di Bilancio 2020 ha introdotto una importante e opportuna nuova norma che prevede l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2020, di utilizzare sistemi tracciabili - bancomat, carta di credito, carte prepagate, assegno, versamento bancario o postale - per pagare le spese da portare in detrazione al 19% nella dichiarazione dei redditi Unica eccezione sarebbero le spese per l’acquisto dei medicinali, dispositivi medici e per le prestazioni rese da strutture del Sistema Sanitario Nazionale (pubbliche o accreditate).
Si tratta delle spese che andranno conteggiate nel modello 730 del 2021, in riferimento ai redditi 2020.
«Questa misura – dichiarano Massimo Bagnoli e Mauro Soldini, coordinatori della Consulta Nazionale dei CAF – è condivisibile ed in linea con le proposte presentate anche dalla stessa Consulta a livello di politiche d’incentivo ai pagamenti con mezzi tracciati, ai fini di un più efficace contrasto all’evasione fiscale».
«A questo proposito i CAF – proseguono Bagnoli e Soldini - per il ruolo di responsabilità che rivestono verso cittadini e pubblica amministrazione, si sentono in dovere di segnalare le preoccupazioni che stanno sorgendo da un lato a causa di elementi applicativi della norma, ancora da chiarire, nonché di ritardi da parte di alcuni erogatori di servizi che non sono ancora riusciti ad attrezzarsi per rispondere alle nuove disposizioni; ma soprattutto, dall’altro, per la mancanza di conoscenza della nuova normativa da parte dell’intera platea di contribuenti.»
«Per evitare possibili criticità non risolvibili al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi – concludono i coordinatori della Consulta Nazionale dei CAF - servono indicazioni chiare da parte dell’Amministrazione sul nuovo regime (tipologia di spese incluse o escluse, documentazione necessaria), anche considerando l’opportunità di salvaguardare tutti quei contribuenti che non hanno applicato tempestivamente le nuove disposizioni, in virtù di quanto sancito dallo Statuto dei Diritti dei Contribuenti e in coerenza con quanto accaduto in altre situazioni».
È per questo che la Consulta, dopo un primo confronto con l’Agenzia delle Entrate, propedeutico a chiarire, nei prossimi giorni, una serie di quesiti applicativi della norma, ha deciso di chiedere un immediato intervento al Ministero dell’Economia e delle Finanze per ristabilire una condizione che agevoli i cittadini, soprattutto dipendenti e pensionati, per evitare loro, in veste di contribuenti, molti e diversi malintesi , tali da compromettere il naturale corso dell’esercizio del diritto all’accesso alle agevolazioni fiscali.
I CAF hanno già iniziato a far partire una campagna di comunicazione capillare verso i propri associati. I cittadini possono sempre rivolgersi presso i nostri uffici territoriali per ogni dubbio, per essere informati e aggiornati costantemente e in maniera puntuale sui diversi adempimenti da seguire.
Importante novità per le DSU presentate dal 1°gennaio 2020
NOVITA' DSU DAL 1° GENNAIO 2020Per le DSU del 2020, il riferimento per i documenti necessari alla compilazione è il 2018, sia per i redditi che per i patrimoni immobiliari e mobiliari. Per questi ultimi occorrerà infatti inserire il valore/saldo al 31/12/18 e il valore della giacenza media annua 2018. Gli estratti conto e gli altri resoconti/documenti di Banche e Poste necessari alla compilazione sono quelli al 31/12/2018.
In particolare infatti, nel corso dell’anno 2019, in materia di ISEE diversi interventi normativi hanno modificato il comma 4 dell’articolo 10 del D.lgs. n. 147 del 2017, che disciplina il periodo di validità della DSU e gli anni di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella stessa.
La nuova normativa prevede che per le DSU presentate dal 1° gennaio 2020, oltre a stabilire che sono valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre, varia l’anno di riferimento dei patrimoni della DSU. In particolare, posto che la norma prevede che dal 1° gennaio di ogni anno i redditi e i patrimoni della DSU “sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente”, ne deriva che l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU viene uniformato e che, per entrambi, si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi nel 2020 il riferimento è al 2018, sia per i redditi che per i patrimoni mobiliari e immobiliari).
Ricordiamo che la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare con la quale si ottiene l'indicatore ISEE per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.
Novità 2020: obbligo pagamenti tracciabili per detrazioni fiscali
La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che le spese che hanno diritto alla detrazione al 19% indicate nell’articolo 15 del TUIR, e in altre disposizioni normative, sostenute a partire dal 1 gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile (carte di credito, carte di debito come il bancomat, carte prepagate, bonifico bancario o postale o attraverso assegno bancario o circolare).
L’obbligo di pagamento tracciabile non si applicherà alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate con il SSN.
Ecco alcuni esempi
Spese che hanno l’obbligo di pagamento tracciabile per fruire della detrazione IRPEF:
- Spese d’istruzione scolastiche e universitarie
- Spese per canoni di locazione studenti fuori sede
- Spese sport ragazzi
- Spese funebri
- Spese veterinarie
- Spese per addetti all’assistenza personale come ad esempio le badanti
- Spese rate del mutuo per la detrazione degli interessi
- Spese di assicurazione (vita, infortuni, ecc.)
- Spese per addetti all’assistenza di non autosufficienti
- Spese per abbonamento al trasporto pubblico locale
- Spese di intermediazione acquisto prima casa
- Spese per visite mediche presso strutture private o medici specialisti non accreditati con il SSN (es. dentista privato)
- Spese per ricoveri o interventi presso strutture private non accreditate
Spese che NON hanno l'obbligo di pagamento tracciabile
- Spese per acquisto farmaci
- Spese per acquisto di dispositivi medici
- Spese per visite mediche presso strutture pubbliche
- Spese per visite mediche presso strutture private convenzionate con SSN
In tutti i casi in cui la spesa sarà detraibile soltanto se pagata con mezzi tracciabili, sarà quindi importante controllare che sul documento commerciale (scontrino, ricevuta o fattura) sia evidenziata la modalità di pagamento e che sia stato indicato il metodo di pagamento tracciabile utilizzato.
Bonus bebè e nido: conferme e novità 2020
Importanti novità nella legge di bilancio 2020 per le famiglie con figli piccoli o appena nati. La manovra finanziaria ha esteso il cosiddetto “bonus bebè” (assegno di natalità) a tutte le famiglie che avranno un bambino nel corso del 2020, e ha incrementato il “bonus asilo nido” per le famiglie con Isee fino a 40 mila euro.
Il “bonus asilo nido” viene confermato per tutti i nati dal 1° gennaio 2016. La legge di bilancio ha previsto, a decorrere dal 2020, una rimodulazione e un incremento del contributo, che viene concesso per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
L’agevolazione rimane di 1.500 euro per i nuclei familiari con Isee minorenni superiore a 40 mila euro, aumenta a 2.500 euro (era di 1.500) per i nuclei familiari con Isee minorenni da 25.001 a 40 mila euro, raddoppia a 3.000 euro (era di 1.500) per i nuclei familiari con Isee minorenni fino a 25 mila euro.
Il bonus viene erogato dall'Inps mensilmente, parametrando l’importo massimo su 11 mensilità, al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento. Ogni retta mensile deve essere ovviamente documentata. Il contributo non può superare la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Il bonus è previsto anche per le forme di supporto presso la propria abitazione.Viene erogato sempre dall'Inps a seguito della presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che certifichi per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. Nell'ambito di tale fattispecie l’Istituto eroga l'importo del contributo in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente.
La manovra finanziaria ha anche confermato il “bonus bebè” per ogni figlio nato o adottato dal 1° al gennaio al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Il contributo, erogato mensilmente dall'Inps, è parametrato al valore dell'Isee Minorenni .
Il bonus ammonta a 1.920 euro in presenza di Isee Minorenni pari o inferiore a 7 mila euro annui, a 1.440 euro se il valore Isee è compreso fra 7.001 euro e 40.000 euro annui, a 960 euro in caso di Isee da 40.001 euro annui in su. L’importo, infine, è aumentato del 20 per cento in caso di figlio successivo al primo, purché ovviamente nato o adottato nel 2020.
Bonus TV: a chi spetta, come ottenerlo
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto Mise-Mef, sul
cambio di televisori e decoder per favorire il passaggio al DVB-T2.
Il “Bonus TV”, con valore fino a €50, è un’agevolazione per
l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi
con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022.
L’agevolazione è riservata ai residenti nel territorio italiano
appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a €20.000.
Il contributo è riconosciuto per ciascun nucleo familiare, per l’acquisto di
un solo apparecchio nell’arco temporale dal 18 dicembre 2019 e fino al 31
dicembre 2022. Lo stanziamento complessivo previsto, per l’intero periodo
2019-2022, è di circa 150 milioni di euro.
Il bonus verrà erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul
prezzo del prodotto acquistato. Per ottenere lo sconto, i cittadini
dovranno presentare al venditore una domanda di richiesta “Bonus Tv” per
acquistare una TV o un decoder.
In pratica si dovrebbe trattare di un’autocertificazione che
attesti di possedere i requisiti ISEE sopra specificati e che dichiari di
non aver già usufruito del beneficio.
Per verificare che una TV o un decoder rientrino tra i prodotti
per i quali è possibile usufruire del bonus, il Ministero metterà a
disposizione dei cittadini una lista di prodotti “idonei”.
Per ogni comunicazione di richiesta del bonus attivata dal venditore il sistema telematico verificherà che l’utente finale non abbia già usufruito del contributo e le disponibilità delle risorse finanziarie.
In allegato il Fac simile di domanda bonus TV decoder.
Imu e Tasi, novità e scadenze
Novità e appuntamenti per Imu e Tasi. Iniziamo dalle scadenze: lunedì 16 dicembre è la data di scadenza per il versamento del saldo dell’Imposta municipale dovuta dal possessore di fabbricati (esclusa l’abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli.
Imu e Tasi, quando dovute, si versano in due rate: la prima entro il 16 giugno, calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente; la seconda a saldo, appunto, entro il 16 dicembre, utilizzando le aliquote e detrazioni dell’anno in corso, pubblicate sul sito del ministero dell’Economia entro il 28 ottobre 2019 (quando non pubblicate nel sito, si usano quelle dell’anno precedente). Il saldo, ovviamente, è pari all'imposta o alla tassa dovuta per l’anno in corso meno l’acconto versato. Imu e Tasi possono anche essere versate in un’unica rata, se a giugno si conoscono già le aliquote e detrazioni dell’anno in corso.
La Tassa per i servizi indivisibili (Tasi) si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (esclusa l’abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9) e di aree edificabili. A versare la Tasi sono sia il titolare del diritto reale sia l’eventuale occupante, ossia l’inquilino o il comodatario (questi ultimi versano al Comune una quota compresa fra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto).
Quest’anno, in particolare, è importante controllare le aliquote Imu e Tasi deliberate dal Comune per il 2019. La scorsa Legge di bilancio, infatti, non ha più prorogato la sospensione degli aumenti, in vigore dal 2016 al 2018, per cui le aliquote potrebbero essere più alte rispetto a quelle dell’anno precedente.
Un altro motivo per il quale è utile verificare la delibera comunale è dato dal fatto che il Comune può deliberare aliquote agevolate per alcuni tipi di immobili, stabilendo requisiti e condizioni per usufruirne. Un esempio: Il Comune può equiparare all'abitazione principale l’alloggio e la pertinenza posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L’equiparazione all'abitazione principale è però riconosciuta solo se l’immobile non è locato.
Sul pagamento di Imu e Tasi è bene precisare che si versa nell'anno per gli immobili posseduti o detenuti nell'anno in corso, mentre l’imposta e/o il tributo vanno calcolati per i mesi di possesso e le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si considerano mese intero. Stante la regola su indicata, acquistare o vendere in un dato giorno fa la differenza: se si acquista un alloggio il 14 dicembre ai fini del calcolo dell’imposta si terrà conto di un mese intero di possesso, mentre se l’acquisto avvenisse dal 17 dicembre in poi il mese non verrebbe più considerato.
La novità, invece, riguarda il nuovo termine di presentazione della dichiarazione Imu e Tasi. Il "decreto crescita” ha spostato il termine di presentazione dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. È bene ricordare che devono presentare la dichiarazione Imu e Tasi i possessori di immobili per i quali sono intervenute variazioni che incidono sul calcolo dell'imposta o per i quali il Comune necessita di ulteriori informazioni al fine di verificare il corretto adempimento tributario.
Per le variazioni avvenute nel 2018, dunque, il termine di presentazione della dichiarazione Imu e Tasi scade martedì 31 dicembre. La dichiarazione va consegnata al Comune (in varie forme, anche mediante raccomandata o telematicamente con posta certificata), che rilascia apposita ricevuta. La dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi, ovviamente fino a quando non si verifichino nuove ulteriori modifiche dei dati dichiarati.
fonte Consorzio Nazionale CAF CGIL
Previsto un gennaio 2020 di fuoco per i CAAF
“Confermiamo l’impegno dei Caf ad assicurare l’assistenza ai cittadini, ma il rischio è che a gennaio non saremo nelle condizioni di svolgere i servizi di fronte a una simile ondata di afflussi”. A lanciare l’allarme sono Mauro Soldini e Massimo Bagnoli, coordinatori della Consulta nazionale dei Centri di assistenza fiscale. A inizio anno i Caf saranno inondati di pratiche: reddito e pensione di cittadinanza, bonus sociali (energia, gas e acqua), asili nido. Si prevede un afflusso di ben tre volte superiore alla media degli anni passati per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), necessaria per la richiesta dell’Isee: una marea di richieste, stimate in 2 milioni 200 mila pratiche, cui vanno sommate le diverse migliaia di cittadini che si rivolgeranno ai Caaf semplicemente per avere informazioni riguardo l’Isee precompilato, che appunto debutta il 1° gennaio.
Si stima un flusso di circa 100 mila Dsu al giorno. I calcoli sono presto fatti, a cominciare dai 978 mila percettori del reddito e della pensione di cittadinanza, che in gennaio devono presentare una nuova dichiarazione all’Inps, pena la sospensione del sussidio. A questi si sommano, anzitutto, coloro che debbono rinnovare le domande dei bonus sociali (energia, gas e acqua). Per garantire la continuità dell’agevolazione la domanda deve essere presentata entro un mese prima della scadenza, per cui i beneficiari, la cui agevolazione scade a febbraio, dovranno presentare la Dsu e la domanda di rinnovo entro gennaio.
Vanno sommati anche i richiedenti del bonus per gli asili nido: almeno la metà delle persone (200 mila) che ne ha diritto farà domanda a gennaio. L’attuale importo del bonus è di 1.500 euro su base annua, ma potrebbe essere aumentato fino a 3 mila euro modulando il contributo in base a tre fasce di indicatori Isee, sempre che tale modifica legislativa sia confermata a seguito dell’approvazione della prossima Legge di bilancio 2020. Sempre entro il 31 gennaio 2020 potrà essere presentata al Comune di residenza la domanda per l’assegno 2019 riconosciuto ai nuclei familiari numerosi, ovvero ai nuclei con almeno tre figli minori e in possesso di un Isee in corso di validità non superiore a 8.745,26 euro.
La Consulta nazionale dei Caf, però, pone una questione economica. Nel 2019 la convenzione con l’Inps ha previsto 82 milioni per gestire l’Isee (cui si aggiungono ulteriori 11 milioni reperiti dai risparmi di gestione), mentre 35 milioni sono stati stanziati per la gestione del reddito di cittadinanza nella scorsa manovra finanziaria. “Per il 2020 nella legge di bilancio non c'è alcuno stanziamento per consentire ai Caf di proseguire l’attività”, riprendono i due coordinatori della Consulta Mauro Soldini e Massimo Bagnoli: “Tutto ciò è molto rischioso, perché se non ci saranno finanziamenti certi nel 2020, per importi anche superiori a quelli del 2019, non avremo le risorse per assicurare le prestazioni ai cittadini”. Da qui, la proposta della Consulta di “un avvio morbido dei nuovi adempimenti previsti per gennaio, concedendo ai cittadini una moratoria per chi non presenterà l’Isee aggiornato nei termini previsti”.
Agevolazioni fiscali per i disabili
L' Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la guida fiscale aggiornata dedicata alle più importanti agevolazioni riservate alle persone con disabilità e ai loro familiari per non perdere i benefici che la normativa riconosce quando si acquistano mezzi di ausilio o si sostengono spese per l’assistenza.
Qui è possibile scaricare la guida in formato PDF-> https://bit.ly/2NaszcB
Energia elettrica, gas e acqua: i bonus sociali
Il “bonus sociale” ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica, gas e acqua. I tre bonus sono cumulabili, ovviamente se ricorrono i requisiti, ma ogni nucleo familiare può richiedere l’agevolazione per disagio economico e/o fisico per una sola fornitura di energia elettrica.
Iniziamo allora dallo “sconto” applicato attraverso una compensazione sulla fattura dell’energia elettrica, che può essere chiesto dai soggetti intestatari di una fornitura elettrica utilizzata per uso domestico nella propria abitazione di residenza. Ad averne diritto sono le persone con un disagio economico certificato dall'Isee del nucleo familiare (il suo ammontare varia da 132 a 194 euro) o con un disagio fisico di uno dei componenti del nucleo familiare, certificato dalla Asl, in sostanza la presenza di una grave malattia che impone l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita (varia da 204 euro a 732 euro).
Il secondo bonus sociale riguarda la riduzione sulle bollette del gas naturale dell’abitazione di residenza. Può essere richiesto dalle famiglie a basso reddito e da quelle numerose, come certificato dall'Isee. Gli intestatari del contratto di fornitura vedranno la riduzione riconosciuta nella bolletta, mentre per i clienti domestici indiretti (che utilizzano un impianto condominiale centralizzato) il beneficio sarà riconosciuto in un’unica soluzione con pagamento tramite bonifico; ai clienti misti l’agevolazione viene riconosciuta nella bolletta. L’ammontare della riduzione varia da 37 a 314 euro. Il beneficio non è valido per chi utilizza il gpl e il gas in bombola.
L’ultimo bonus, richiedibile dal luglio 2018, concerne la diminuzione della spesa per il consumo di acqua di famiglie in condizioni di disagio economico e sociale (sempre certificato dall’Isee). I beneficiari avranno 50 litri di acqua (pari a 18,25 metri cubi) al giorno gratis per componente familiare, il consumo verrà scontato sulle tariffe applicate in bolletta. Gli intestatari del contratto di fornitura vedranno la riduzione riconosciuta nella bolletta, mentre per i clienti domestici indiretti (che utilizzano un impianto condominiale centralizzato) il beneficio sarà riconosciuto in un’unica soluzione con pagamento su conto corrente o assegno circolare.
Comuni ai tre bonus sociali sono i requisiti Isee, che per il 2019 ammettono al beneficio i nuclei familiari con Indicatore non superiore a 8.107,5 euro e quelli con più di tre figli a carico e Indicatore non superiore a 20 mila euro. Unica eccezione è la richiesta del bonus elettrico nel caso di disagio fisico: se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti, la famiglia può ottenere il bonus senza necessitare del requisito Isee.
È possibile utilizzare un unico modulo per chiedere tutti e tre i bonus (o anche solo due di essi), in questo modo si compila una sola volta la domanda di ammissione. L’istanza, corredata di attestazione Isee valida, va presentata al proprio Comune di residenza o ai Centri di assistenza fiscale convenzionati. Per garantire la continuità dell’agevolazione, il cittadino deve presentare domanda di rinnovo entro un mese prima della scadenza dell'agevolazione, salvo che si tratti di bonus energia per disagio fisico (in questo caso non deve essere mai presentato il rinnovo).
Fonte Consorzio Nazionale CAAF CGIL
Dsu e Isee: importanti novità
L'Isee è uno strumento di equità dello stato sociale che consente ai cittadini, con determinate situazioni reddituali e patrimoniali, di accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate. A seguito della presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) l’Isee viene rilasciato dall'Inps, che provvede a calcolarlo sulla base del reddito di tutti i componenti il nucleo familiare, del 20 per cento del loro patrimonio mobiliare e immobiliare, di una scala di equivalenza che tiene conto della composizione del nucleo stesso e delle sue caratteristiche.
Questo strumento, che valuta la situazione economica del cittadino, è stato riformato solo quattro anni fa (nel 2015), ma è stato oggetto di ulteriori modifiche anche negli anni successivi. Nel 2019 ben tre provvedimenti legislativi (i cosiddetti decreti “quota 100”, “crescita” e “crisi”) sono intervenuti sulla normativa. È bene analizzare, allora, quali siano state queste modifiche.
Partiamo dal periodo di validità della Dsu. Per le Dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 2019, la Dsu stessa e il relativo Isee sono validi dalla data di presentazione fino al 31 dicembre 2019. Per le Dichiarazioni presentate a partire dal 1° agosto 2018, la Dsu stessa e il relativo Isee sono ugualmente validi sino al 31 dicembre 2019 (nel caso, però, in cui l’attestazione Isee a suo tempo rilasciata riporti la scadenza del 31 agosto 2019, il cittadino dovrà chiederne una copia aggiornata all’Inps o al Caaf cui si è rivolto in modo che nella stessa sia indicata la corretta scadenza, ossia il 31 dicembre 2019). Dal 1° gennaio 2020, sarà ovviamente tutto più chiaro in quanto la validità seguirà sempre l’anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
Un'altra novità riguarda l’annualità dei redditi, dei patrimoni mobiliari e immobiliari da dichiarare. Per le Dichiarazioni presentate nel 2019, il cittadino dichiarerà i redditi percepiti nel 2017 (ossia quelli conseguiti due anni prima rispetto all'anno in corso) e dichiarerà i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti al 31 dicembre 2018 (ossia quelli conseguiti un anno prima rispetto all'anno in corso). Dal 1° gennaio 2020, invece, l’anno di riferimento sia dei redditi sia dei patrimoni verrà uniformato, per entrambi il cittadino dovrà dichiarare gli importi riferiti al 2018 (secondo anno precedente a quello di presentazione della Dsu).
Fonte Consorzio Nazionale CAAF CGIL
Universitari fuori sede: si può detrarre l'affitto
Sono stati oltre 273 mila i contribuenti italiani che quest'anno hanno indicato nella propria dichiarazione dei redditi le spese di locazione per le abitazioni degli studenti universitari fuori sede. L’ammontare complessivo supera i 457 milioni di euro, la media del rimborso ottenuto è di 1.670 euro.
Il costo dell’affitto, che incide in maniera importante sul budget delle famiglie italiane, è dunque possibile “scontarlo” nella dichiarazione dei redditi. È infatti riconosciuta la detrazione del 19%, sull'importo massimo di spesa di €2.633, per i canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998. Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane (o in uno degli Stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo) in dipendenza di qualsiasi contratto registrato relativo a un’unità immobiliare destinata a uso abitativo, compresi i contratti a uso transitorio o quelli relativi a un singolo posto letto.
Per beneficiare dell’agevolazione gli studenti devono essere iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, lontano da quest’ultimo almeno 100 chilometri, e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere a oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. La detrazione spetta anche agli iscritti agli Istituti tecnici superiori (Its) e ai nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati. La detrazione non spetta, invece, agli studenti che frequentano corsi post-laurea (master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione) sia in Italia sia all’estero.
Al fine di rispettare il requisito della distanza fra il comune di residenza dello studente e il comune ove è ubicata l’università, il conteggio dei chilometri deve essere effettuato facendo riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti (ad esempio, ferroviaria o stradale). Se nel comune di residenza dello studente non è presente una linea ferroviaria, occorre calcolare il percorso “più breve” mediante il collegamento stradale o il collegamento “misto” (stradale + ferroviario o linea autobus).
La detrazione non spetta per il deposito cauzionale, per eventuali spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione. Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti (non sono ammesse, invece, se autonomamente addebitate dall'istituto).
Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti (ad esempio, a più studenti), il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente sia fiscalmente a carico, la detrazione compete al familiare; se i genitori hanno a carico due figli universitari, titolari di due distinti contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a euro 2.633. Al fine di usufruire della detrazione lo studente dovrà dimostrare di essere iscritto a un corso di laurea, dovrà essere in possesso sia del contratto di locazione regolarmente registrato sia delle ricevute relative all'effettivo pagamento dei canoni.
Fonte Consorzio Nazionale CAAF Cgil
Sport per i figli, agevolazione fiscale ai genitori
Tra le agevolazioni fiscali per la dichiarazione dei redditi, una forse non sempre conosciuta, è la detrazione riferita alle spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi dai 5 ai 18 anni.
Il beneficio consiste in una detrazione del 19 per cento, calcolata su un ammontare massimo di spesa di €210 per il contribuente (ad esempio, in caso di minore emancipato) e/o per ogni soggetto fiscalmente a carico. Quest’importo va inteso quale limite massimo di spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dello stesso figlio.
Riguardo il requisito dell’età, questo è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno: se il ragazzo ha compiuto 18 anni il 2 marzo 2019, per esempio, la detrazione spetta anche per le spese sostenute dal 3 di marzo in poi e sino a fine anno, anche se sostenute successivamente al compimento della maggiore età.
La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture destinate alla pratica sportiva dilettantistica. Le strutture sportive coinvolte sono: società o associazioni che riportano espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica; palestre e piscine (impianti sportivi in genere) destinati alla pratica sportiva non professionale (agonistica e non), gestite da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici sia privati anche in forma di impresa.
La detrazione, di conseguenza, non spetta per le spese sostenute presso le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica” (come quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni), le società di capitali (sport professionistico), le associazioni non sportive (come le associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.
Come si documenta la spesa? Servono il bollettino bancario o postale, la fattura, la ricevuta o la quietanza di pagamento. La documentazione deve contenere il nome della ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica), la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre); la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento); l’attività sportiva esercitata; l’importo pagato; i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
Fonte: Consorzio Nazionale CAF CGIL
Contributi libri di testo e borse di studio: domande dal 16 settembre
È stato confermato dalla giunta regionale dell'Emilia-Romagna l’impegno, anche per l'anno scolastico 2019-2020, di concedere benefici del diritto allo studio al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico e sostenere gli studenti in difficili condizioni economiche nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, garantendo parità di trattamento e uniformità sul territorio regionale e prevedendo che i benefici siano riconosciuti a tutti gli studenti idonei compatibilmente con le risorse disponibili.
I bandi saranno aperti dal al 16 settembre 2019 fino al 31 ottobre 2019 (ore 18) sia per le borse di studio (di competenza delle Province/Città metropolitana di Bologna) che per i contributi dei libri di testo (di competenza di Comuni/Unioni dei Comuni) per l’anno scolastico 2019/2020. In tale periodo i cittadini potranno presentare le domande di beneficio esclusivamente on line all'indirizzo https://scuola.er-go.it/.
I destinatari dei benefici sono gli studenti iscritti:
- alle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione,
- al secondo e terzo anno di Istruzione e Formazione Professionale presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;
- alle tre annualità dei progetti personalizzati di Istruzione e Formazione Professionale di cui al comma 2, art. 11 della L.R. 5/2011 presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;
in possesso del requisito reddituale rappresentato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità, che dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:
- Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94
- Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78
Gli studenti devono avere un’età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/1995. Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e alle studentesse disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992.
I Contributi per i libri di testo sono finalizzati a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche nell’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione. Sono destinati a studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione. Sono erogati dal Comune/Unione dei Comuni di residenza dello studente. Per i contributi non si tratta più di un rimborso di spesa sostenuta e non occorre dichiarare la spesa sostenuta: l’importo del beneficio non è soggetto a rendiconto.
Le Borse di studio regionali sono finalizzate a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Sono destinate a studenti iscritti al primo e al secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, al secondo anno e terzo dei percorsi Istruzione e Formazione Professionale e alle tre annualità dei progetti personalizzati di IeFP presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP. Sono erogate dalla Provincia/Città Metropolitana di residenza dello studente.
Le Borse di studio ministeriali sono finalizzate a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche nell’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai bene e servizi di natura culturale. Sono destinate a studenti iscritti all’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. Sono erogate con modalità che verranno comunicate dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca.
La definizione degli importi dei benefici a valere sulle risorse regionali e nazionali che si renderanno disponibili sarà effettuata in funzione delle effettive domande e pertanto in esito alla validazione dei dati degli aventi diritto, sulla base delle risorse disponibili con priorità alle domande ammissibili rientranti nella Fascia Isee 1.
Le informazioni sulla determinazione degli importi delle borse di studio, sulle modalità e tempistica per riscuotere i benefici verranno pubblicate su ER Scuola.
Per maggiori informazioni collegarsi al sito della Regione Emilia-Romagna
I nostri uffici territoriali sono a disposizione per il rilascio dell'attestazione ISEE
Esonero tasse universitarie anno scolastico 2019-2020
La domanda per l'esonero delle tasse universitarie anno scolastico 2019-2020 deve essere fatta online collegandosi a Servizi online della home page del sito ER.GO Azienda regionale per il diritto agli studi superiori.
Per richiedere i benefici (borsa di studio/esonero totale tasse, alloggio, ecc) è necessario compilare 2 sezioni: dati personali e dati economici, ed il modulo di domanda benefici.
Per richiedere l'esonero no tax area/contributo ridotto:
- per l'Università di Bologna e Parma sono sufficienti le sezioni dati personali e dati economici;
- per l'Università di Modena e Reggio Emilia oltre alle 2 sezioni bisogna compilare anche il modulo di domanda no tax area/contributo ridotto.
maggiori informazioni sul sito ER.GO
I nostri uffici territoriali sono a disposizione per assistenza per il calcolo dell'ISEE
Detrazioni spese per trasporto pubblico
La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, su un costo annuo massimo di 250 euro. L’agevolazione riguarda sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l’acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico, sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico.
Per le detrazioni relative all’acquisto dell’abbonamento da parte dei cittadini e dei familiari a carico dovranno essere conservati il titolo di viaggio e la documentazione relativa al pagamento.
Inoltre, non concorrono a formare reddito di lavoro le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro o le spese sostenute direttamente da quest’ultimo per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico del dipendente e dei suoi familiari.
Rottamazione-ter e saldo-stralcio: un’ultima occasione
Chi non avesse fatto in tempo ad aderire alla “rottamazione” delle cartelle o al “saldo-stralcio”, in riferimento a debiti contratti con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ha ancora una possibilità: presentare la domanda di adesione entro e non oltre il 31 luglio prossimo per debiti riferiti al periodo 2000–2017. Con la conversione in legge del decreto crescita sono stati riaperti i termini della cosiddetta “rottamazione-ter”, per cui i contribuenti che hanno uno o più debiti con l’Agenzia possono presentare domanda di adesione al fine di pagare le somme dovute, senza interessi e sanzioni, l’aggio, le spese per procedure esecutive e i diritti di notifica.
Chi può aderire alla rottamazione? Possono farlo coloro che hanno contratto debiti con l’Agenzia e non hanno mai presentato la domanda di adesione (rottamazione o saldo e stralcio), anche quando, per effetto di pagamenti già effettuati, hanno ancora da versare importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi di mora.
Possono aderire alla rottamazione anche coloro che hanno presentato domanda entro il 30 aprile scorso, ma intendono aderire alla definizione agevolata per debiti diversi oppure coloro che, per gli stessi debiti, hanno già aderito in precedenza ma non hanno pagato una o più rate entro le scadenze. Il mancato pagamento degli importi a debito, infatti, causa la decadenza dal diritto a usufruire della precedente rottamazione.
Si rammenta che si può beneficiare dello “sconto” anche per le multe stradali senza pagare le sanzioni, gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
È importante sapere, inoltre, che coloro che avevano presentato la precedente domanda tardivamente, ossia oltre il 30 aprile 2019, e per questo motivo erano impossibilitati a beneficiare dello “sconto sulla cartella”, non dovranno far nulla in quanto l’Agenzia provvederà a esaminare la domanda di adesione pervenuta.
Chi, invece, non può aderire? Non possono presentare domanda tutti coloro che, per gli stessi debiti, hanno già aderito alla rottamazione entro lo scorso 30 aprile, salvo i casi sopra indicati. Parimenti non possono presentare domanda coloro che hanno contratto debiti riferiti a sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi a premi e contributi dovuti agli enti previdenziali.
Chi vorrà usufruire della rottamazione–ter potrà scegliere di versare le somme dovute rateizzando il debito fino a un massimo di 17 rate consecutive (cinque anni): in questo caso la prima rata, che corrisponde al 20 per cento delle somme dovute, dovrà essere pagata entro e non oltre il 30 novembre prossimo, mentre le restanti rate dovranno essere corrisposte in quattro rate annuali. Sarà l’Agenzia delle entrate-Riscossione a comunicarlo al diretto interessato. Naturalmente il contribuente potrà sempre scegliere di versare in un’unica soluzione, in questo caso l’importo dovrà essere pagato entro il 30 novembre prossimo.
Il decreto crescita “riapre la porta” anche ai quei contribuenti che si trovano in grave e comprovata difficoltà economica, i quali potranno aderire anche al cosiddetto “saldo e stralcio” delle cartelle esclusivamente per i debiti che non siano stati oggetto di una precedente domanda di adesione alla rottamazione-ter o al saldo e stralcio, presentata entro lo scorso 30 aprile. In particolare, possono presentare domanda i contribuenti “persone fisiche” per alcune tipi di debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000-2017, con un’Isee riferito al proprio nucleo familiare non superiore a 20 mila euro. Presentando la domanda potranno estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. Anche in quest’ultimo caso la domanda dovrà essere presentata entro il 31 luglio prossimo, effettuando il pagamento delle somme dovute in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in cinque rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.
(Fonte Consorzio Nazionale CAAF CGIL)
Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)
Se sei una lavoratrice o un lavoratore dipendente e vuoi rinnovare o fare per la prima volta la domanda degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) dal 1 Aprile 2019 puoi avvalerti dei servizi della Cgil per compilare il modulo necessario. Infatti è cambiata la modalità di presentazione della domanda e la nuova procedura deve essere fatta direttamente sul sito dell’Inps e nessun modulo dovrà essere consegnato al datore di lavoro.
Nuova guida detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie
Sarà ancora possibile, fino a tutto il 2019, chiedere una detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie. Trovi la nuova guida aggiornata sul sito dell'Agenzia delle Entrate
Polizze casa: detrazione fiscale sui premi contro le catastrofi
Tutte le polizze assicurative stipulate dal 1 gennaio 2018 in avanti che hanno per oggetto il rischio di eventi calamitosi che possono colpire e danneggiare le abitazioni dei contraenti, potranno essere portate in detrazione in dichiarazione dei redditi nel limite del 19%.
Per maggiori informazioni rivolgiti al nostro ufficio territoriale a te più vicino.
Da oggi disponibile il 730... pr3comp1la7o
La dichiarazione precompilata, alla quale il cittadino può accedere usando il suo PIN, è online a partire dal oggi fino al 23 luglio data ultima di scadenza per inoltrare il proprio 730.
Nonostante da qualche anno, questa possibilità di compilazione online, sia consentita dalla Agenzia delle Entrate, sono ancora troppo complesse le procedure per gestire in proprio tutti gli ostacoli di una normativa fiscale tra le più articolate in campo Europeo.
Infatti sono oltre 17 milioni, l’86% del totale, le persone che si rivolgono ancora ai CAF per adempiere ai loro obblighi di contribuenti e per avere la sicurezza di non sbagliare e per recuperare tutte le somme di deduzioni e/o detrazioni alla quali, non sempre sanno di aver diritto.
Se si vuole assistenza, fissare un appuntamento o chiedere informazioni puoi rivolgerti presso uno dei nostri uffici territoriali.
Ricordiamo che ai servizi del CAAF CGIL possono accedere tutti i cittadini e per gli iscritti CGIL sono previste tariffe ancora più agevolate.
Bonus verde? Vieni al CAAF Cgil
Hai fatto lavori di sistemazione del giardino nel 2018? Se hai rispettato certi requisiti puoi usufruire di una detrazione Irpef fino a 1.800 euro (ripartita in 10 anni) quando fai la dichiarazione dei redditi. E se stai pensando di farli quest'anno leggi in cosa consiste il così detto "Bonus Verde".
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Il Bonus Verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2019 per i seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).
Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.
La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).
Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Fonte Agenzia delle Entrate
Agevolazioni Fiscali per persone con disabilità
Informazioni tratte dal sito dell'Agenzia delle Entrate
Cos’è
Dalle agevolazioni per l’acquisto di veicoli e di ausili tecnici e informatici, alla detrazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza o per l’eliminazione delle barriere architettoniche: tutto quello che c’è da sapere per ottenere i benefici fiscali. Numerose sono, infatti, le misure tributarie di vantaggio per le persone con disabilità e per i loro familiari. Tra queste, quelle relative alle spese sostenute per l’acquisto di veicoli, l’assistenza personale e l’eliminazione di barriere architettoniche. Agevolazioni sono poi riservate all’acquisto e al mantenimento del cane guida per i non vedenti, per i servizi di interpretariato dei sordi, per gli acquisti degli ausili tecnici e informatici. Un trattamento privilegiato è previsto anche per le spese sanitarie con la deduzione dal reddito dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica oltre ai figli a carico che beneficiano di un maggiore sconto sull’Irpef.
Chi ne può usufruire
Possono usufruire di questi benefici fiscali le persone con ridotte o limitate capacità motorie o con difficoltà di deambulazione o di linguaggio, quelle con handicap psichico o mentale, non vedenti e sordi.In particolare per questi ultimi sono previste altre specifiche agevolazioni, come l’acquisto e il mantenimento del cane guida per i non vedenti e la detrazione per i servizi di interpretariato per i sordi. Altri benefici sono destinati ai familiari delle persone con disabilità.
Quali sono i vantaggi
Favorire la mobilità dentro e fuori la propria casa, potenziare l’assistenza sanitaria, facilitare gli scambi e l’interazione sociale e, più in generale, migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Approfondimenti
Per approfondire consulta la Guida alle agevolazioni fiscali per persone con disabilità
Guida in lingua italiana – pdf
Tutto su Reddito e Pensione di Cittadinanza
Ecco un approfondimento completo preparato dal nostro ufficio CSC di Modena su Reddito e Pensione di Cittadinanza.
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Ricordiamo che il primo passo è ottenere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Questa dichiarazione è possibile richiederla presso i CAF. Elenco sedi CAAF CGIL Emilia-Romagna
Depliant CAF CGIL Nazionale su reddito di cittadinanza
INPS manuale e modulistica su reddito e pensione di cittadinanza
Indagine FP-CGIL Nazionale: reddito di cittadinanza e situazione INPS
A chi è destinato (requisiti)
Il Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti.
Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne italiano o dell’Unione Europea, oppure, suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso di:
- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità).
- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
Altri requisiti
Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:
- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. L’assegno non verrà invece erogato ai nuclei familiari che hanno fra i loro componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
Come viene determinato il Reddito di cittadinanza
Il beneficio economico si compone di due parti:
- una integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di cittadinanza),
- l’altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza). È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro.
L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza.
Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza.
Perdita del diritto
Vi sono determinate circostanze in cui il Reddito di cittadinanza può essere perso o ridotto.
Si prevede la decadenza dal Reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare:
- non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
- non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue oppure, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua;
- non comunica l’eventuale variazione della condizione occupazionale oppure effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Reddito di cittadinanza maggiore;
- non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato.
Chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute è punito con la reclusione da due a sei anni. È prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all’ente erogatore delle variazioni di reddito o patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. In entrambi i casi, è prevista la decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Se l’interruzione della fruizione del Reddito di cittadinanza avviene per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a una prima richiesta.
Cos’è la Pensione di cittadinanza?
Per chi ha compiuto 67 anni
Il beneficio assume la denominazione di Pensione di cittadinanza se il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni
*Informazioni tratte da Sito Ministero del lavoro dedicato a reddito di cittadinanza
Fonti rinnovabili e risparmio energetico: ecco le detrazioni
Avete svolto interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati al risparmio energetico oppure all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia? Se la risposta è sì, occorre sapere che per beneficiare della detrazione del 50 per cento è indispensabile inviare una comunicazione all’Enea. L’obbligo di inviare i dati relativi a questo tipo di interventi, introdotto dalla legge di bilancio 2018, è finalizzato a monitorare e valutare l’effettivo risparmio energetico conseguito a seguito dei lavori realizzati sugli edifici. L’Enea, incaricata del monitoraggio, elabora le informazioni trasmesse dai contribuenti, inviando successivamente una relazione sui dati raccolti ai ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il 21 novembre scorso l’Enea ha aggiornato il proprio sito internet per consentire l’inoltro on line dei dati. L’invio deve avvenire di regola entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
E’ possibile inviare la comunicazione relativa sia agli interventi conclusi nel 2018 che nel 2019:
- per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) ricade nel periodo compreso tra 1° gennaio e 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni (in scadenza il 19 febbraio 2019) è stato prorogato in un primo tempo al 21 febbraio e successivamente al 1° aprile;
- per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra 1° gennaio e 11 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati decorre dall’11 marzo.
Le comunicazioni vanno inviate attraverso il sito https://detrazionifiscali.enea.it/, scegliendo bonus casa 2018 o 2019.
Cosa succede se la comunicazione non viene inviata nei termini? La normativa non ha espressamente previsto la decadenza dal diritto alla detrazione in caso di omessa o tardiva trasmissione dei dati all’Enea. Pertanto, in questo caso, siamo ancora in attesa di un pronunciamento da parte dell’Agenzia delle entrate.
È anche utile sapere che la comunicazione dei dati all’Enea non deve essere presentata per qualsiasi intervento di recupero del patrimonio edilizio, ma solo per i lavori finalizzati al risparmio energetico o all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette e per i quali, ai fini dei benefici fiscali, è indispensabile acquisire idonea documentazione attestante il conseguimento del risparmio energetico.
La comunicazione dovrà essere presentata anche in caso di acquisto di elettrodomestici di classe energetica A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di classe A in caso di forni, a condizione che per le spese sostenute nel 2018 i lavori di ristrutturazione siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2017, mentre per le spese sostenute nel 2019 i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2018.
Il contribuente può autonomamente comunicare i dati all’Enea (è indispensabile possedere un indirizzo mail) oppure può rivolgersi a un Caaf Cgil che, oltre a garantire informazioni e assistenza per l’invio dei dati, potrà fornire un servizio di consulenza su adempimenti e documentazione da conservare al fine di beneficiare delle detrazioni del 50 e del 65 per cento.
Reddito di Cittadinanza. In oltre 300.000 si sono già rivolti ai CAF
A pochi giorni dall’apertura della raccolta di domande per il reddito di cittadinanza, i Centri di assistenza fiscale (Caf) dichiarano che sono già circa 140.000 i cittadini che nel nostro Paese hanno sottoscritto la richiesta e oltre 160.000 quelli che hanno fissato l’appuntamento per utilizzare le competenze degli operatori agli sportelli. Sono molte le richieste di informazioni, anche telefoniche (ricordiamo che la guida del CAF CGIL Nazionale "Puoi avere il Reddito di Cittadinanza se..." è disponibili qui).
“È questa la caratteristica dei Caf: un'assistenza preliminare che agevola sia il cittadino, potenzialmente interessato alla misura, sia, in questo caso, l’Inps, soggetto che avrà l’onere di vagliare tutte le domande che via via confluiranno nel proprio sistema di raccolta", affermano i coordinatori della Consulta nazionale dei Caf Massimo Bagnoli e Mauro Soldini: "Nell’effettuare questo lavoro siamo anche molto attenti a cercare di classificare le varie casistiche che man mano arrivano ai nostri uffici. Come sempre i riscontri concreti correggono eventuali difficoltà e migliorano la definizione della misura governativa”.
L’attività di questi giorni nei Centri di assistenza fiscale ha assunto ritmi e impegni simili alle campagne fiscali. In questa prima parte del 2019 la mole di lavoro delle strutture associate alla Consulta è certamente aumentata e gli operatori hanno retto grazie alla professionalità e a una solida organizzazione.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai nostri uffici territoriali.
Fonte www.cafcgil.it
Puoi avere il reddito di cittadinanza se rispetti TUTTE queste condizioni
Pubblicato il depliant preparato da CAF CGIL Nazionale sul reddito di cittadinanza. Ricordiamo che il primo passo è ottenere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Questa dichiarazione è possibile richiederla presso l'ufficio CAAF CGIL più vicino.
Borse di studio a.s. 2018/2019
La Regione Emilia-Romagna comunica l'apertura dei Bandi relativi alle domande per le Borse di Studio anno scolastico 2018/2019 riservate agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado.
Novità 730 precompilato 2019
Nella bozza del 730 precompilato e nelle relative istruzioni emergono alcune novità. Ecco le principali.
La Regione Emilia-Romagna estende l’ecobonus per chi acquisterà l’auto ibrida anche nel 2019
Altri 3 anni di contributi per i cittadini emiliano-romagnoli che acquisteranno nel 2019 un’auto ad alimentazione ibrida, a basso impatto ambientale e a ridotto consumo energetico.
Risparmio energetico, ecco le detrazioni
I Caaf Cgil sono in prima fila per garantire ai contribuenti l'invio della documentazione all'Enea, oltre a fornire assistenza su tutti gli adempimenti, per ottenere l'agevolazione fiscale del 50 per cento introdotta con la scorsa manovra finanziaria
Se nel 2018 avete svolto interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati al risparmio energetico oppure all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, per beneficiare della detrazione del 50 per cento è indispensabile inviare una comunicazione all’Enea. L’obbligo di inviare i dati relativi a questo tipo di interventi è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 con l’obiettivo di monitorare e valutare l’effettivo risparmio energetico conseguito a seguito dei lavori realizzati sugli edifici. L’Enea, incaricata del monitoraggio, avrà il compito di elaborare le informazioni trasmesse dai contribuenti e di inviare una relazione sui dati raccolti ai ministeri dello Sviluppo economico e dell'Economia, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
A distanza di quasi un anno dall’approvazione della legge di bilancio 2018, il 21 novembre scorso l’Enea ha aggiornato il proprio sito per consentire l’inoltro on line dei dati. Occorre però prestare attenzione alle scadenze. L’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, con un’unica eccezione per gli interventi la cui data di fine lavori (o collaudo) ricade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018: in questo caso il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018 e scadrà quindi il 19 febbraio 2019.
Cosa succede se la comunicazione non viene inviata nei termini? Al momento non vi sono certezze, in quanto la normativa non ha espressamente previsto la decadenza dal diritto alla detrazione in caso di omessa o tardiva trasmissione dei dati all’Enea. In attesa che l’Agenzia delle entrate si pronunci sull’argomento, in caso di ritardo sarà comunque possibile, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, usufruire della cosiddetta “remissione in bonis”, versando contestualmente la sanzione prevista e sempre se tale scelta risulterà conveniente.
È utile sapere che la comunicazione dei dati all’Enea non deve essere presentata per qualsiasi intervento di recupero del patrimonio edilizio, ma solo per i lavori finalizzati al risparmio energetico o all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette e per i quali, ai fini dei benefici fiscali, è indispensabile acquisire idonea documentazione attestante il conseguimento del risparmio energetico. La comunicazione dovrà essere presentata anche in caso di acquisto di elettrodomestici di classe energetica A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di classe A in caso di forni, a condizione che i lavori di ristrutturazione siano iniziati dal 1° gennaio 2017.
Il contribuente può autonomamente comunicare i dati all’Enea (è indispensabile possedere un indirizzo mail) oppure può rivolgersi a un Caaf Cgil che, oltre a garantire informazioni e assistenza per l’invio dei dati, potrà fornire un servizio di consulenza su adempimenti e documentazione da conservare al fine di beneficiare delle detrazioni del 50 e del 65 per cento.
Fonte cafcgil.it
Allarme dei CAF. A rischio le dichiarazione ISEE 2019
La Consulta nazionale chiede un incontro urgente a Inps e governo per il rinnovo della convenzione. L'Indicatore sarà al centro delle tante riforme promesse dall'esecutivo, ma la copertura economica per questi nuovi servizi è del tutto insufficiente.
Nel 2018 i Centri di assistenza fiscale hanno trasmesso all’Inps circa 6,1 milioni di Dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu) dei nuclei familiari (97 per cento del totale), valide ai fini del calcolo Isee, con un incremento del 9 per cento sull’anno precedente. Ma a fronte di queste cifre, la Consulta nazionale dei Caf suona un campanello d’allarme: a oggi i Centri non hanno alcuna certezza rispetto all’attività Isee del 2019, che avrà un ulteriore significativo incremento in termini numerici e di complessità per effetto delle diverse misure che governo e Parlamento intenderebbero adottare.
“La richiesta urgente che i Caf fanno all’Inps è quella dell’apertura di un tavolo di confronto sul rinnovo della convenzione”, affermano i due coordinatori della Consulta, Massimo Bagnoli e Mauro Soldini, rivolgendosi al presidente dell’Istituto Boeri, e per suo tramite ai ministeri del Lavoro e dell’Economia, per sollecitare un incontro che si annuncia delicato per il futuro delle riforme previste nella legge di bilancio 2019.
La presentazione della Dsu dell’Isee viene giustamente considerata un requisito fondamentale per chiedere agevolazioni economiche e accessibilità ai servizi sociali. Attualmente, secondo gli annunci apparsi tra media ed emendamenti alla manovra e al collegato fiscale, oltre a quelle tutt’ora vigenti, alle quali applicare la prova dei mezzi, sarebbero state considerate numerose altre ipotesi: il bonus bebè, il fondo per la gratuità della ristorazione nella scuola primaria statale, il fondo per la promozione dello studio all'estero, l’istituzione dell'assegno per l'occupazione e la riqualificazione dei lavoratori disoccupati di età compresa tra 30 e 50 anni, la concessione di un incentivo per l'assunzione di lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno, l’assegno sociale, il cosiddetto saldo e stralcio nella rottamazione delle cartelle esattoriali, il bonus cultura e il reddito di cittadinanza. Un elenco, peraltro non esaustivo, che testimonia come ci sia un’incongruenza tra la mole di lavoro di cui i Caf si potrebbero ulteriormente fare carico e l’insufficiente copertura finanziaria che già quest’anno non riuscirà a coprire interamente i costi vivi, essendo decaduto il finanziamento aggiuntivo del ministero del Lavoro, valido solo per il 2018.
“I Centri di assistenza fiscale - proseguono Massimo Bagnoli e Mauro Soldini - possono essere gli sportelli dello Stato sul territorio, grazie alla stretta vicinanza e al rapporto fiduciario instaurato negli anni con i cittadini, a tutto vantaggio della pubblica amministrazione che può contare su una rete esistente, capillare e dotata di professionalità e competenze consolidate”. I due coordinatori della Consulta nazionale evidenziano però che “la fornitura di eventuali nuovi servizi da parte dei Caf rende tuttavia necessario il recupero delle risorse economiche per l’Isee, data l’insufficienza di copertura economica, a meno di rifinanziamenti, sulle risorse dell’Inps e del ministero del Lavoro”.
I 40 mila sportelli Caf italiani operano ormai a pieno regime per offrire ai cittadini un supporto professionale e competente. Tendenzialmente questi numeri non potranno che aumentare (per il terzo anno di seguito), visto che quasi un sesto della popolazione italiana nel 2019 utilizzerà l’Isee, senza tuttavia un corrispettivo aumento delle risorse a disposizione. Al momento, dunque, i Centri di assistenza fiscale sono ancora in attesa di un riscontro e, per altro, nessun emendamento è stato introdotto nella manovra finanziaria. Questo silenzio costringe i Caf a denunciare il rischio di non poter garantire il servizio ai cittadini, che così saranno impossibilitati ad aderire alle varie iniziative del governo.
Fonte cafcgil.it
Il Reddito di solidarietà della Regione Emilia-Romagna (Res)
Un sostegno concreto per persone e famiglie in gravi difficoltà economiche, per superare le difficoltà economiche personali e del proprio nucleo familiare
Cos'è il Reddito di solidarietà della Regione Emilia-Romagna (Res)
Il Res è una misura di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito della Regione Emilia-Romagna, finalizzata a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.
Dal 1^ luglio 2018, il Res è una misura che integra il REI - Reddito di inclusione nazionale aumentandone il valore economico.
Chi può fare domanda per accedere al REI-Res?
Possono accedere alla misura regionale i nuclei e i singoli con residenza continuativa in Emilia-Romagna da almeno 24 mesi che posseggono i requisiti per l’accesso al REI. Per conoscere nel dettaglio i requisiti si può consultare la pagina del Ministero del Lavoro e Politiche sociali dedicata al REI - Reddito di inclusione.
Come si accede al nuovo Res?
Dal 1^ luglio 2018 ottengono in modo automatico il Res i cittadini che siano già destinatari della misura nazionale REI. L’erogazione del beneficio parte dal mese di agosto in quanto i requisiti devono essere posseduti dal beneficiari per tutto il mese di luglio. Chi non usufruisce ancora del REI deve presentare domanda REI-Res allo sportello sociale/punto di accesso REI del Comune di residenza. Una volta che l’INPS abbia verificato i requisiti e accettato tale domanda, scatta automaticamente anche l’erogazione del beneficio regionale.
Cosa può fare chi già beneficia del vecchio Res e vuole passare al nuovo?
Chi desidera passare al nuovo Res deve fare domanda del REI e, se viene accettata, somma il beneficio nazionale con quello regionale. Se la domanda di REI viene rifiutata, il richiedente conserva il vecchio beneficio Res fino alla sua naturale scadenza (durata complessiva 12 mesi).
A chi va fatta la richiesta?
La richiesta va presentata da uno dei componenti del nucleo familiare allo sportello sociale del Comune di residenza e/o a eventuali altri punti di accesso indicati dai Comuni tramite apposito modello.
A quanto può ammontare il contributo economico?
Il Res prevede un contributo economico della durata massima di 18 mesi, che varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare beneficiario e si integra con il REI nazionale.
Gli importi massini sono indicati nella seguente tabella:
Numero componenti del nucleo | Importo mensile massimo nuovo Res (Res+REI) |
1 | 297,50 € |
2 | 467,08 € |
3 | 606,90 € |
4 | 731,85 € |
5 | 847,87 € |
6 e più | 891,82 € |
I cittadini stranieri possono fare domanda?
Hanno diritto al REI e – se residenti in Emilia-Romagna da almeno 24 mesi anche al Res - i cittadini non comunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, apolidi in possesso di analogo permesso e coloro che siano titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).
Possono inoltre accedere alla misura i familiari di cittadini italiani o comunitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Per quanto tempo si può percepire il nuovo Res?
Il Res, in quanto misura integrativa del REI, ha la stessa durata di 18 mesi, che possono essere rinnovati di ulteriori 12, trascorsi 6 mesi dall’ultimo beneficio percepito.
N.B. Tale durata sarà inferiore per coloro che beneficiavano già del REI prima dell’entrata in vigore del nuovo Res (luglio 2018); in questi casi il nuovo Res avrà durata pari al periodo residuo di REI.
In cosa consiste il “Progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo”?
Chi punta a ottenere il Res deve accettare di entrare in un percorso di impegno sociale e inserimento lavorativo. Devo cioè aderire a un progetto per il quale gli verranno proposte le misure ritenute più opportune per combattere la propria esclusione sociale e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, individuate dai Servizi sociali territoriali in collaborazione con i Centri per l’impiego, nonché altri soggetti pubblici e privati del territorio.
Il progetto è sottoscritto dai beneficiari e dai servizi coinvolti. A titolo di esempio, il progetto può prevedere incontri con il servizio sociale territoriale; misure per favorire la frequenza scolastica di ragazzi all’interno del nucleo familiare; progetti di ricerca attiva del lavoro e di accettazione di offerte di lavoro; iniziative di prevenzione e cura della salute; sostegno dei minori; cura del proprio alloggio.
Motivi di perdita del beneficio
Il beneficio può decadere nel caso in cui si perdano i requisiti di accesso (ad es. si superi il livello Isee massimo), oppure nei seguenti casi:
- mancata sottoscrizione del patto;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dal Progetto di attivazione sociale e inserimento lavorativo;
- presenza di comportamenti incompatibili con il progetto da parte dei componenti il nucleo familiare (es: non partecipazione a corsi di riqualificazione, mancata frequenza scolastica dei minori ecc.);
- mancata comunicazione della modifica del nucleo familiare dichiarato in DSU secondo la modalità e nei tempi previsti.
Sisma Bonus
Che cos'è il Sisma bonus
I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.
A chi interessa
L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Quali vantaggi
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).
Infine, chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro).
Maggiori informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate
Pubblicata la nuova guida dell'Agenzia delle Entrate sul risparmio energetico
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la guida aggiornata sulle "Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (clicca per scaricarla in PDF)", che contiene le nuove regole sui controlli recentemente stabiliti dal ministero dello Sviluppo Economico, e le novità sulle detrazioni per la riqualificazione energetica in vigore dal 2018.
Cosa sono le agevolazioni per il risparmio energetico? I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires).
In generale, le detrazioni sono riconosciute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
- l'installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto di intervento. Oltre ai proprietari, tra gli altri possono fruire dell’agevolazione i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali); gli inquilini; i comodatari. Inoltre, la detrazione può essere fruita dal familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e dal convivente more uxorio. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
L’importo da portare in detrazione dalle imposte può variare dal 50% al 85% della spesa in base alle caratteristiche dell’intervento. Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.
Per maggiori informazioni è consultabile la sezione apposita sul sito dell'Agenzie delle Entrate
Spese per l'istruzione: lo "sconto fiscale" sconosciuto
L’anno scolastico 2018/2019 è ormai iniziato e i genitori hanno sostenuto in media circa 600 euro per mandare a scuola i propri figli, ma il costo si rileva ben più alto se i figli frequentano l’università. Libri, zaini, cancelleria, mensa, trasporti, doposcuola, gite scolastiche e altro ancora: ma tutti i genitori sanno che possono recuperare parte della spesa sostenuta mediante la dichiarazione dei redditi? Pare proprio di no.
Al 1° gennaio 2017 le famiglie con figli rappresentavano in Italia circa il 44 per cento dei nuclei familiari (fonte Istat): da un’indagine commissionata alla Doxa risulterebbe che una famiglia su due non sa di poter recuperare il 19 per cento delle spese per la scuola. Di seguito una panoramica generale delle spese per i figli più frequentemente sostenute che possono essere detratte nel 730/2019.
Le rette relative alla frequenza di asili nido sia pubblici sia privati: l’importo massimo di spesa sul quale calcolare il 19 per cento è di 632 euro per ciascun figlio (recupero fiscale di 120 euro).
Le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia (ex scuola materna), scuola primaria di primo grado (ex scuole elementari), scuola secondaria di 1° grado (ex medie), scuola secondaria di 2°grado (come licei o istituti tecnici), statali o paritarie private o di enti locali: l’importo massimo di spesa sul quale calcolare il 19 per cento è di 786 euro, che sale a 800 euro dal 2019 (recupero fiscale di 149 euro nel 2018 e di 152 euro nel 2019).
Attenzione: sono detraibili solo le tasse di iscrizione e di frequenza, i contributi obbligatori, la mensa scolastica, l’assistenza al pasto, il pre e post scuola, le gite scolastiche e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (come corsi di lingua o di teatro) svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza. Non è possibile, purtroppo, detrarre le spese relative all’acquisto di libri, dizionari o cancelleria.
Le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado, per l'acquisto di strumenti compensativi, sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento: nessun limite di spesa su cui calcolare la detrazione spettante.
Le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, università telematiche, italiani o stranieri: l’importo massimo di spesa sul quale calcolare il 19 per cento varia in base all’area disciplinare e alla regione in cui ha sede l’ateneo frequentato, va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 3.700 (recupero fiscale da 285 a 703 euro per ogni studente). Sono detraibili ad esempio: le tasse di immatricolazione e iscrizione, le soprattasse per esami di profitto e laurea, la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, le spese per la frequenza dei Tirocini formativi attivi (Tfa) per la formazione iniziale dei docenti.
Le spese sostenute dagli studenti universitari fuori sede per contratti di locazione con privati, per contratti di ospitalità o per atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Gli studenti devono essere iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in un’altra provincia (per l’anno 2018 e solo per gli studenti residenti in zone montane o disagiate, la distanza è ridotta a 50 chilometri e l’ateneo può essere ubicato anche nella stessa provincia di residenza). Il contratto di locazione deve avere a oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. E’ riconosciuta la detrazione su un importo di spesa non superiore a 2.633 euro.
Fonte CAAF CGIL Nazionale
Le nuove detrazioni per disturbo specifico dell'apprendimento
Con l'inizio della scuola, si ricorda che la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017), in vigore dall'1 gennaio 2018, ha introdotto una importante novità per le persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA): le spese sostenute per "L'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n° 170, necessari all'apprendimento" diventano fiscalmente detraibili dalle tasse.
L’agevolazione si applica alle spese sostenute dal 2018 “per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonchè per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere”
La detrazione spetta a condizione che il contribuente presenti:
- fattura che attesta l'acquisto dello strumento compensativo/informatico, che deve essere debitamente conservata.
- un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato, quindi la diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento DSA.
Per quanto attiene al profilo soggettivo, le spese devono essere sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Colui che usufruisce dello strumento compensativo deve quindi essere uno studente con DSA dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado.
Su tali spese pertanto il beneficiario potrà godere di una detrazione ai fini IRPEF pari al 19% della spesa sostenuta, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2019 (sui redditi del 2018).
Maggiori informazioni rivolgendosi presso i nostri uffici territoriali
Contributi per libri di testo-anno scolastico 2018/2019
Le famiglie possono presentare le domande per i contributi per i libri di testo dell'anno scolastico 2018/2019, esclusivamente online, dal 3 settembre fino alle ore 18.00 del 23 ottobre 2018.
Hanno diritto al contributo gli:
- studenti residenti e frequentanti le scuole nella regione Emilia-Romagna, secondarie di I e II grado, statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
- studenti frequentanti scuole dell'Emilia-Romagna e residenti in altre Regioni che erogano il beneficio secondo il criterio "della scuola frequentata". In questo caso competente all'erogazione del beneficio è il Comune sul cui territorio si trova la scuola frequentata dallo studente;
Il requisito richiesto per partecipare al bando è un valore ISEE 2018 riferito al nucleo familiare dello studente: Fascia 1 soglia ISEE di 10.632,94 euro – Fascia 2 da € 10.632,95 a € 15.748,78.
Per richiedere il contributo, gli interessati, devono conservare la documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo ed essere in possesso di un indirizzo email e di un numero di cellulare nazionale.
Le famiglie possono fare domanda dal 3 settembre fino alle ore 18.00 del 23 ottobre 2018 online collegandosi al link: https://scuola.er-go.it/
Maggiori informazioni sul portale ERscuola
Se avete bisogno di assistenza per la compilazione della domanda potete rivolgervi (previo appuntamento) presso uno dei nostri uffici territoriali
Modello 730, in oltre 17 milioni dai Caf
Scade lunedì 23 luglio la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730) e il lavoro nei Centri di assistenza fiscale (Caf) sta volgendo al termine. Gli appuntamenti previsti con i contribuenti per la raccolta delle dichiarazioni continuano in modo serrato ma ordinato. Nel 2017 furono 17.624.556 le dichiarazioni raccolte dai Caf: anche nel 2018 il dato non sembra discostarsi di molto, nonostante un leggero aumento delle dichiarazioni online (2.700.000, 400 mila mila in più rispetto all'anno precedente). “Su quasi 20 milioni di contribuenti - dichiarano Massimo Bagnoli e Mauro Soldini, coordinatori della Consulta nazionale dei Caf - l’86 per cento, pari a circa 17.200.000, anche nel 2018 si rivolge ai Centri. Siamo oramai di fronte a un dato strutturale e non modificabile nella sostanza. La dichiarazione online, dopo quattro anni di sperimentazione, segnala un limite di fondo: il cittadino vuole garantire sia a se stesso sia allo Stato la massima correttezza, quindi preferisce farsi assistere anche solo per avere una conferma della veridicità della propria dichiarazione”.
Il dato rilevante è proprio il mantenimento del numero dei 730 (precompilati e ordinari) raccolti dai Caf anche in questa stagione fiscale. Oramai la relazione tra cittadino e Centri, dopo 25 anni di presenza capillare in tutto il Paese, è stabile. “Il livello del nostro servizio, con 20 mila dipendenti aggiornati e professionali, consente di mantenere funzionante e poco costoso il modello italiano di gestione del sistema fiscale che, lo ricordiamo ancora una volta, è tra i migliori al mondo (ovviamente il riferimento è al modello di gestione delle dichiarazioni dei redditi relative ai pensionati e ai dipendenti)", affermano Bagnoli e Soldini: "Questa osmosi tra pubblico e privato consente allo Stato di contare su di un sistema Caf che con il visto di conformità si assume la responsabilità della veridicità della dichiarazione, e con una presenza capillare e strutturata è in grado di offrire informazioni e soprattutto assistenza nella raccolta dei modelli 730 in tutti i comuni italiani, con un costo non paragonabile a quello occorrente allo Stato se assolvesse allo stesso compito". I due coordinatori della Consulta sottolineano anche che "con questo spirito di servizio, sviluppato e rivolto alla tutela del cittadino, il sistema dei Caf concorre a migliorare esponenzialmente l’immagine complessiva della pubblica amministrazione”.
Ma non sul solo modello 730 hanno operato a oggi i Centri di assistenza fiscale. Fino al 30 giugno scorso, infatti, sono state 4.132.568 le famiglie italiane che sono entrate nei Caf per presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e ottenere così dall’Inps la certificazione Isee. Qui l’incremento sul 2017 è del 12,37 per cento, segno del valore dello strumento utilizzato per il Reddito d’inclusione, che apre la via al probabile reddito di cittadinanza. Questi risultati potrebbero portare a un'evoluzione del rapporto tra Stato e sistema dei Caf. “La nostra rimane una silenziosa ma costante volontà: quella di stabilire un nuovo patto con il ministero dell’Economia e delle finanze", concludono Massimo Bagnoli e Mauro Soldini, coordinatori della Consulta nazionale dei Caf: "Crediamo di poter rappresentare, con l’esempio indiscutibile dei nostri numeri, un soggetto organizzato e competente che sa e può affrontare sia l’evoluzione del tema fiscale sia l’attuazione dei servizi a favore del reddito delle famiglie italiane. Un grande consulente vicino ai cittadini. Nei fatti è ciò che siamo: potremmo esserlo anche nella forma, magari con la prossima legge di Bilancio”.
Fonte cafcgil.it
Isee 2018, rinnovata la convenzione con l'Inps
Con la determina presidenziale si conclude positivamente il confronto tra Caf e Inps, raggiungendo finalmente un accordo per il rinnovo della convenzione Isee 2018, dopo un lungo iter di approvazione.
I Centri di assistenza fiscale, dunque, potranno continuare a operare al meglio per garantire gratuito supporto ai cittadini nelle richieste di agevolazione e accesso a servizi sociali, ottenibili attraverso la certificazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).
Fonte www.cafcgil.it
Con bonus fiscali e fondi pubblici la #Casaconviene
Al via per il terzo anno consecutivo la campagna d’informazione #casaconviene avviata nel 2016 dal MEF per promuovere la massima diffusione delle informazioni su bonus e fondi pubblici per la casa previsti dalla legge. L’iniziativa ha l’obiettivo di stimolare la vasta platea composta da famiglie, proprietari di immobili ad uso abitativo, locatari ed imprese, ad usufruire dei vantaggi derivanti dalle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi e dalle misure a favore di lavoratori con difficoltà nell'accesso al mutuo o nel pagamento delle rate.
Anche la Legge di Bilancio 2018 ha previsto nuove risorse per la casa. Tra le novità, la detrazione Irpef per la sistemazione a verde di aree scoperte private e di parti comuni esterne di edifici condominiali (il “Bonus verde”) e la detrazione per chi esegue congiuntamente interventi di riqualificazione energetica e di prevenzione antisismica. Sono state inoltre prorogate le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione, di riqualificazione energetica degli edifici (“Ecobonus”) e di messa in sicurezza degli immobili (“Sisma bonus”). Dal 2018 alcune di queste detrazioni sono fruibili anche dagli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Continua ad essere possibile la cessione del credito fiscale dell’Ecobonus e del Sisma bonus alle imprese esecutrici o ad altri soggetti privati, mentre i contribuenti “incapienti” possono cedere il credito relativo all’Ecobonus anche alle banche.
Non solo bonus fiscali, grazie ai fondi pubblici è più facile ottenere un mutuo (con le garanzie statali) o sospendere il pagamento delle rate nel caso di una temporanea difficoltà economica (accedendo al Fondo di Solidarietà). Il Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per le garanzie sui mutui prima casa da gennaio 2015 (quando è diventato operativo) al 31 marzo 2018, ha giudicato ammissibili 58.501 richieste con un importo di garanzie rilasciate pari a 3,3 miliardi di euro. Alla fine di marzo 2018 i mutui ipotecari effettivamente accesi ricorrendo alle garanzie dello Stato – che hanno sostituito, in molti casi, le ulteriori garanzie da parte di familiari o altri soggetti terzi – risultano 40.432 per un valore pari a 4,5 miliardi di euro.
Il Libretto "Casa? Conviene" scaricabile in formato PDF (5MB)
Ed ecco un breve video illustra le caratteristiche del "bonus verde":
https://www.youtube.com/watch?v=NOq29_oca68
Fonte: Sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Il 90% delle dichiarazioni fiscali degli italiani passa dai CAF
Una rete professionale, organizzata, solida, veloce. Questi i motivi per cui circa il 90% delle dichiarazioni fiscali viene raccolto in tutta Italia dai CAF, i Centri di Assistenza Fiscale. I CAF sono infatti considerati dal cittadino il punto di riferimento di tutte le relazioni economiche che lo legano allo Stato e questo vale in maniera trasversale per tutti i ceti e in tutte le regioni. Questo ruolo di cerniera tra Pubblica Amministrazione e cittadini coinvolge oltre 30 milioni di italiani.
Questo trend – anche dopo l’avvio della procedura del 730 online – non tende a diminuire tanto che in numeri assoluti il lavoro dei CAF è ulteriormente aumentato passando da 17.369.822 di dichiarazioni del 2015 a 17.624.566 di dichiarazioni gestite nel 2017. Numeri che non potranno subire sostanziali ridimensionamenti nemmeno in futuro. Le ragioni possono riassumersi:
- nella fidelizzazione dell’utenza che vive un rapporto di fiducia consolidato con i CAF e le loro organizzazioni di riferimento;
- nella mancanza di tempo e la paura di sbagliare che spingono il contribuente a rivolgersi ad un intermediario, che assiste e tutela, e allo stesso tempo garantisce correttezza e legalità fiscale per non incorrere in errori, ed evitare il pagamento dell’eventuale sanzione;
- nella scarsa dimestichezza con l’informatica e i servizi telematici di ancora larga parte della popolazione;
- nella relativa incompletezza del precompilato, che se da un lato è stata in parte colmata nel 2016 e 2017, dall’altro è alimentata dall’introduzione di sempre nuove norme particolari in materia di deduzioni e detrazioni.
Si tratta di gap sembrano difficilmente superabili nei 5 anni previsti dallo Stato per la precompilazione totale delle dichiarazioni.
Altro settore in cui l’intervento dei CAF è imprescindibile è quello relativo alle pratiche riguardanti sia il reddito d’inclusione (REI) che quelle legate alle prestazioni agevolate per i servizi pubblici attraverso ISEE. Quasi 6 milioni di famiglie italiane hanno usufruito dei servizi dei Centri di Assistenza Fiscale. Nei primi tre mesi dell’anno, le richieste sono aumentate del 25%.
I CAF, per il loro modello organizzativo molto flessibile, consente di realizzare servizi a costi molto bassi. Costi che lo Stato non sarebbe in grado di ottenere.
Tutte le informazioni sul Bonus Arredi 2018
È partita la campagna informativa sul bonus fiscale 2018 relativo agli acquisti di mobili, arredi ed elettrodomestici nell’ambito delle ristrutturazioni: gli Italiani che sono coinvolti in spese importanti per la propria abitazione, troveranno così una modalità di risparmio utile ad agevolare i propri consumi.
Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), in collaborazione con Federmobili (che rappresenta 20.000 punti vendita), FederlegnoArredo (80.000 aziende produttive) e la Consulta Nazionale dei CAF (20.000 Centri di Assistenza Fiscale CAF), promuovono una campagna massiccia che si dispiega dal 22 marzo al 4 aprile attraverso oltre 50.000 passaggi di spot pubblicitari nei cinema italiani del circuito Moviemedia (vedi tutte le sale cinematografiche), un utilizzo altrettanto importante dei social e una divulgazione diretta da parte dei soggetti aderenti alla campagna. Sul sito www.bonusarredi.it chiunque potrà essere informato delle agevolazioni previste e trovare i negozi aderenti alla campagna organizzati per area geografica.
Ecco alcune domande/risposte:
- A chi interessa il bonus? A tutti coloro che hanno iniziato un intervento di ristrutturazione in data non anteriore al 1 gennaio 2017.
- Per che cosa? Per acquisti di mobili ed elettrodomestici realizzata entro il 31 dicembre 2018.
- Quanto si risparmierà? La detrazione prevista è del 50% su una spesa massima di 10.000 euro. L’importo in detrazione verrà rimborsato in 10 rate attraverso la dichiarazione dei redditi a partire dall’anno successivo all’acquisto stesso. È un indubbio aiuto ai consumi e al risparmio delle famiglie. I CAAF CGIL supporteranno i cittadini non solo nelle informazioni, aiutandoli nella miglior gestione dei loro acquisti, ma nella successiva applicazione dei bonus nella dichiarazione dei redditi 2019
Ecco un video esplicativo:
https://youtu.be/qD83avXEo8I
Il manifesto della campagna
Rottamazione delle cartelle, i Caaf in campo per aiutare i cittadini
I Centri di assistenza fiscale in campo per aiutare i cittadini nella definizione agevolata, la “rottamazione” delle cartelle esattoriali. È quanto prevede la collaborazione tra la Consulta nazionale dei Caf e l’Agenzia delle entrate-Riscossione che, attraverso una specifica convenzione, hanno avviato un dialogo costante e un percorso comune di semplificazione a favore dei contribuenti. Questo consentirà a milioni di cittadini (persone fisiche) di rivolgersi presso le oltre 20 mila sedi dei Centri e trovare operatori qualificati in grado di fornire assistenza e consulenza per definire al meglio le proprie pendenze tributarie, beneficiando della possibilità, prevista dalla definizione agevolata, di non pagare le sanzioni e gli interessi di mora su quanto dovuto.
Lo scorso giovedì 11 gennaio l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha organizzato un forum informativo e formativo per i Caf aderenti alla Consulta nazionale: sono stati aggiornati gli aspetti normativi e le procedure organizzative legate alla definizione agevolata. Inoltre sono state illustrate le altre potenzialità che i Centri di assistenza fiscale potranno esprimere, sempre al servizio di tutti gli italiani, per quanto riguarda altri rapporti con l'agente della riscossione, tra cui la rateizzazione, la richiesta di sospensione, la stessa effettuazione dei pagamenti.
Per gestire queste attività, l’Agenzia mette a disposizione di tutti gli intermediari un'area riservata online (Equipro), disponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it. I Caf, a propria volta, forti della diffusione capillare sul territorio e dell'esperienza maturata nel tempo al servizio di oltre 20 milioni di Italiani che ogni anno si avvalgono dei loro servizi, accoglieranno e orienteranno tutti coloro che vorranno rivolgersi alle loro strutture ben sapendo di poter contare su una relazione professionale accompagnata dall’assistenza e dalla massima tutela delle persone.
Fonte www.cafcgil.it
Rottamazione-bis, al via le nuove regole
Al via le nuove regole sulla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione-bis delle cartelle esattoriali. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha infatti messo a disposizione dei contribuenti il nuovo modello per presentare domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l'importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Il modello DA 2000/17 è disponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e agli sportelli dell'Agenzia. Intanto sono già quasi 50 mila le domande di adesione alla rottamazione bis, il 20 per cento in più di quelle registrate nel primo mese di avvio della definizione agevolata dello scorso anno. All'Agenzia dal 26 ottobre sono arrivate 48.400 istanze relative alle cartelle tra gennaio e settembre 2017, e di chi era stato respinto nella prima edizione perché non in regola coi piani di rate. Oltre la metà è arrivata via web.
“Ancora una volta i Caaf Cgil si porranno a fianco dei cittadini per assisterli anche su un versante ostico come quello delle cartelle esattoriali” commenta Mauro Soldini, coordinatore della Consulta nazionale dei Caf e presidente del Consorzio nazionale Caaf Cgil: “Non tutti sanno che già dall'inizio di quest'anno, nella prima definizione agevolata, la cosiddetta ‘rottamazione’, i Caaf avevano stipulato un protocollo d'intesa con Equitalia (oggi, Agenzia delle entrate-Riscossione) per assistere i cittadini dalle proprie sedi, attraverso il portale EquiPro, facendo loro evitare le lunghe attese presso gli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria”. Questo protocollo, però, non considera “solo questa fase particolare, la rottamazione, ma prevede la possibilità di dare consulenza ai cittadini in tutte le forme dei pagamento, come ad esempio la rateizzazione, e nel corso di tutto l'anno. Un'ulteriore implementazione quindi del ruolo dei Caaf Cgil nell'assistenza, la consulenza e la tutela di tutti i cittadini nell'ambito fiscale”.
La legge estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione”. Grazie all'ampliamento della platea, possono quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Per aderire il contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione attraverso il servizio “Fai DA Te”, compilando, direttamente nell'area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello DA 2000/17. In alternativa, come si diceva, è possibile scaricare il modello DA 2000/17 dal portale, compilarlo e presentarlo agli sportelli dell’Agenzia.
Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (pec), possono inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all'indirizzo pec della direzione regionale di riferimento dell'Agenzia. L'elenco degli indirizzi pec regionali è allegato al modello DA 2000/17 e pubblicato sul portale web. Come previsto dalla legge, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare per posta ordinaria, entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l'indicazione di eventuali carichi dell'anno 2017, affidati in riscossione entro il 30 settembre, per i quali non risulti ancora notificata la relativa cartella di pagamento. A coloro che aderiscono alla definizione agevolata, l’Agenzia dovrà inviare la comunicazione di accoglimento della domanda con l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello DA 2000/17.
Per i pagamenti sono state stabilite nuove scadenze. Per i carichi “rottamabili” indicati dal contribuente nel modello di adesione e affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, l’Agenzia dovrà inviare la comunicazione delle somme dovute entro giugno 2018. I pagamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di cinque rate (con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019). Per i carichi “rottamabili” affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, l’Agenzia dovrà inviare la comunicazione delle somme dovute entro settembre 2018. In questo caso i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate (ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019).
Per cartelle o avvisi indicati dal contribuente nel modello DA 2000/17, interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al pagamento dell'importo di queste rate, da effettuare entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al contribuente, entro settembre 2018, la comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata dell'importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti della “rottamazione” sono previsti in un'unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate (ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019). Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2016 comporta l'improcedibilità dell'istanza presentata ai fini dell'ammissione ai benefici della definizione agevolata.
La legge ha anche concesso più tempo ai “respinti”. I contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla definizione agevolata, perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre dello scorso anno, c'è tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare la nuova domanda di definizione agevolata. Devono utilizzare il modello DA 2000/17 e trasmetterlo secondo una delle modalità previste (online con il servizio Fai DA Te, tramite pec o allo sportello). Sul portale dell’Agenzia, oltre al nuovo modello DA 2000/17, i contribuenti possono trovare anche la guida alla compilazione, le risposte alle domande più frequenti (faq) e tutte le informazioni utili.
Vi è, infine, un’ulteriore proroga dei termini: la legge stabilisce, infine, la proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 del termine entro il quale effettuare il pagamento delle rate della definizione agevolata 2016, scadute e non versate a luglio, settembre e novembre 2017. Per rimettersi in corsa non è necessario presentare alcuna istanza, ma è sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all'Agenzia delle entrate-Riscossione, utilizzando i bollettini ricevuti con la comunicazione delle somme dovute. Infine, slitta da aprile 2018 a luglio 2018 la scadenza per il versamento della rata prevista della definizione agevolata 2016.
Fonte www.cafcgil.it
Al via la "rottamazione-bis"
L’articolo 1, commi da 4 a 10 del Dl 148/2017, il cosiddetto “Collegato alla Finanziaria 2018”, ha esteso l’ambito di applicazione della definizione agevolata, già prevista per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, anche ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Con un comunicato stampa del 29 ottobre scorso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha annunciato la pubblicazione, nel proprio portale istituzionale, del modello per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione da gennaio a settembre 2017, oltre che il modello destinato a quei contribuenti ai quali era stata rigettata l’adesione alla precedente definizione agevolata (Dl 193/2016) perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione.
Parte quindi la cosiddetta “rottamazione-bis” delle cartelle e degli avvisi - un’operazione da cui il governo conta di incassare un miliardo di euro, e che potrebbe riguardare oltre 53 mila contribuenti - interessando tre diverse tipologie di opportunità:
- la rottamazione dei ruoli emessi dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
- la possibilità di accedere nuovamente alla rottamazione anche per quei contribuenti che si erano visti respingere in precedenza la domanda perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016;
- la possibilità per chi non ha pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre 2017 (prevista dalla precedente rottamazione) di non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata pagando quanto previsto entro novembre 2017.
Per quanto riguarda i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi di quest'anno (dal 1° gennaio al 30 settembre 2017), chi aderisce dovrà pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Per aderire il contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione, compilando l’apposito modello. Il Dl 148/2017 prevede che si possa pagare in unica soluzione (nel luglio 2018) o a rate, fino a un massimo di cinque (a luglio, settembre, ottobre e novembre 2018, mentre la quinta rata è fissata a febbraio 2019). Entro il 31 marzo 2018 l’Agenzia invierà al contribuente una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 30 settembre 2017 e per le quali non risulta ancora notificata la relativa cartella di pagamento.
Il decreto stabilisce anche una nuova chance per i “respinti”. Possono infatti accedere nuovamente alla “rottamazione” anche i contribuenti che, pur avendo dei piani di dilazioni in corso al 24 ottobre 2016, si sono visti rigettare la domanda di adesione alla definizione agevolata perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016. I contribuenti devono presentare, entro il 31 dicembre 2017, una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata, compilando l’apposito modello. L'Agenzia invierà: entro il 31 marzo 2018 una comunicazione con l’importo del debito pregresso non versato, che dovrà essere pagato entro il 31 maggio 2018; entro il 31 luglio 2018 l’ammontare complessivo dovuto per la rottamazione, da pagare in un massimo di tre rate di pari importo (in settembre, ottobre e novembre 2018).
Arriva una “ciambella di salvataggio” per chi non ha pagato, come previsto, la prima rottamazione. Se non si è versata la prima (o unica) rata prevista a luglio o la seconda rata di ottobre 2017, ci si potrà mettersi in regola - e quindi non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata - versando quanto previsto entro il prossimo 30 novembre, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per pagare si devono utilizzare i bollettini ricevuti dall'agente della riscossione con la comunicazione delle somme dovute.
Per ulteriori informazioni, oltre che per l’assistenza nella gestione della pratica di “rottamazione”, i contribuenti possono rivolgersi agli uffici territoriali Caaf Cgil.
Fonte Consorzio Nazionale CAF CGIL
Red: istruzioni per l'uso
L'Inps verifica annualmente i redditi personali dei pensionati e dei familiari che possono influire sulle prestazioni collegate, come: integrazioni al trattamento minimo, maggiorazioni sociali, trattamenti di famiglia, pensioni ai superstiti e altri benefici.
COSA FARE PER EVITARE CHE SI CREINO PRESTAZIONI INDEBITE, DA DOVER POI RESTITUIRE?
A. Per i pensionati titolari dei soli redditi da pensione, invariati nel 2014 e 2015 Riceverai una lettera dell'Inps con cui sarai informato della procedura “RED semplificato”.
Cosa fare?
1. Se i tuoi redditi sono rimasti invariati anche nel 2016:
Non devi fare niente.
Se vorrai, potrai confermare la tua situazione reddituale entro il 15 febbraio 2018 con la procedura “RED semplificato”, accedendo con il tuo Pin ai “Servizi online del cittadino” o recandoti presso lo "Sportello amico" della sede Inps più vicina.
2. Per chi ha una situazione reddituale mutata (titolarità di nuovi redditi diversi dalla pensione nel 2016):
Sei tenuto obbligatoriamente a comunicare le relative variazioni reddituali, utilizzando la stessa procedura semplificata, descritta al punto 1.
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B. Per i pensionati che hanno altri redditi oltre quelli da pensione (pensione estera, redditi da lavoro autonomo, reddito agrario, redditi di collaborazione coordinata e continuativa, indennità di funzione o gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, reddito da lavoro dipendente erogato all'estero non indicato nella dichiarazione al fisco, ecc)
Cosa fare?
Dopo aver eventualmente dichiarato all’Amministrazione finanziaria i tuoi redditi con il modello 730 o UNICO dovrai compilare il “modello RED”. Troverai tutto presso il tuo CAAF CGIL di zona.
NB. Se hai omesso dei dati influenti, sarà sempre possibile effettuare la relativa variazione.
Fonte SPI CGIL Nazionale
I CAF all’INPS: scongiurare rischio interruzione del servizio ISEE
La Consulta Nazionale dei CAF ha iniziato il percorso che potrebbe portare al blocco delle dichiarazioni ISEE : “i soci della Consulta hanno unanimamente deciso che al raggiungimento delle 5,1 milioni di DSU inviate all’istituto, comunicheranno all’INPS , via PEC , la risoluzione della convenzione” questo è lo stralcio della lettera inviata oggi al Presidente dell’INPS, Tito Boeri. Molto cortese nei toni ma altrettanto determinata nei contenuti. L ’Assemblea della Consulta Nazionale ha espresso all’unanimità una decisione che rischia di creare un vero e proprio blocco delle esenzioni e delle riduzioni di pagamenti previsti dalla pubblica amministrazione per i cittadini. “Oramai il tempo degli avvertimenti è terminato. Tra pochi giorni – affermano con rammarico Massimo Bagnoli e Mauro Soldini, coordinatori della Consulta Nazionale dei CAF – tutti i CAF italiani potrebbero sospendere il servizio della compilazione delle dichiarazioni per l’ISEE , se non verrà assicurato il pagamento di tutte le DSU elaborate e trasmesse dai CAF all’Istituto nel corso del 2017. Poiché, dalle nostre valutazioni, supereremo il numero delle dichiarazioni stabilito con l’INPS, non possiamo assumercene il costo essendo un servizio gratuito per il cittadino”. La sorpresa è molta tra i dirigenti dei CAF: ad un aumento delle esenzioni e dell’attenzione del Governo alle fasce più deboli, nei fatti non corrisponde una eguale sensibilità da parte dell’Istituto: “ fino ad oggi ci sono state proposte delle soluzioni immaginifiche – proseguono Bagnoli e Soldini – che allontanano il superamento del problema. Siamo l’unico insieme di strutture diffuse su tutto il territorio nazionale, apprezzati e competenti. Siamo conosciuti e le nostre sedi hanno un rapporto oramai personalizzato con i cittadini: non può essere un problema di risorse a bloccare un servizio così importante ”. Concludono i due Coordinatori nazionali dei CAF: “ non vogliamo deludere i cittadini che, prima di essere degli utenti, sono persone. Hanno bisogno, proprio per questo genere di servizi, di molta discrezione e di qualcuno di cui fidarsi e con il quale hanno già un rapporto d i conoscenza e di rispetto. Cosa sarà quando, a dicembre, centinaia di migliaia di famiglie, le meno abbienti, potranno presentare la domanda per il reddito d’inclusione per il quale è, ovviamente, prevista la dichiarazione ISEE. A chi si rivolgeranno? Questa domanda resta sospesa e senza risposta. La Consulta Nazionale dei CAF farà ancora quanto in suo potere per dare agli Italiani una risposta e, soprattutto, si augura lo faccia l’INPS .
Aggiornamento guida delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. Il manualetto in formato pdf contiene le ultime novità sulle detrazioni che consentono di avere uno sconto Irpef e Ires del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
L'ultima legge di bilancio ha infatti prorogato al 31 dicembre 2017 le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica. In particolare per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell'edificio, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. La detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate tra il primo gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, la produzione di acqua calda o la climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti.
La guida è consultabile e scaricabile direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate
Reddito di inclusione, tutte le novità
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 29 agosto scorso, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della legge sul contrasto della povertà. Il decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (Rei), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale (il Rei potrà essere richiesto dal 1° dicembre 2017).
Il Rei costituisce livello essenziale delle prestazioni. Il ReI è una misura a vocazione universale, subordinata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà. Fermo restando il possesso dei requisiti economici, il ReI è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Viceversa, non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della Naspi o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
Il Rei sarà concesso ai cittadini comunitari, ovvero a familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno nell’Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo. Il richiedente deve essere residente in Italia per via continuativa da almeno due anni.
Il Rei è concesso per un periodo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno sei mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente. In caso di rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi.
Il Rei, misura condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, è articolato in due componenti:
1. Un beneficio economico, proporzionale alla differenza tra il reddito familiare e una soglia, che è anche la soglia reddituale d’accesso. Al reddito familiare si sottraggono le spese per l’affitto (fino a un massimo di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo, come avviene per l’Isee) e il 20 per cento del reddito da lavoro dipendente (fino a un massimo di 3 mila euro, come avviene per l’Isee). La soglia è pari per un singolo a 3 mila euro e riparametrata sulla base della numerosità familiare per mezzo della scala di equivalenza dell’Isee. In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75 per cento.
2. Una componente di servizi alla persona identificata nel progetto personalizzato, proposto in conclusione a una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare. Ovvero, i Comuni, esercitando le funzioni in maniera associata a livello di ambiti territoriali, devono avviare i Progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, che vengono costruiti insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione multidimensionale finalizzata a identificarne i bisogni, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, nonché dell’eventuale presenza di fattori ambientali e di sostegno.
La domanda va presentata dall’interessato o dai componenti del nucleo familiare presso i punti per l’accesso al Rei che verranno identificati dai Comuni/Ambiti territoriali.
- Il Comune raccoglie la domanda, verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia all’Inps entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione;
- L’Inps, entro i successivi cinque giorni, verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio.
Il versamento del beneficio è condizionato all’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta.
Il beneficio economico viene erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta Rei) e parte da un importo minimo di 190 euro per una situazione mononucleare fino a un massimo di 485 euro al mese, per un nucleo familiare di cinque o più persone. L’entità dell’importo varierà dunque in base al numero dei componenti del nucleo familiare e dalla situazione patrimoniale.
La Carta Rei, completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica. Deve essere usata solo dal titolare e può essere usata per prelevare contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile. Permette, inoltre, gli acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard; il pagamento delle bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali; dà diritto a uno sconto del 5 per cento sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l’eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket.
Per quanto riguarda i requisiti di accesso, con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente dovrà essere in possesso congiuntamente di:
- Un valore dell’Isee, in corso di validità, non superiore a 6 mila euro;
- Un valore dell’Isre non superiore a 3 mila euro. L’Isre è ottenuto dividendo l’Isr, ovvero l’Indicatore della situazione reddituale, per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica situazione familiare;
- Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro;
- Un valore del patrimonio mobiliare, non superiore a una soglia di 6 mila euro, accresciuta di 2 mila euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo componente, fino a un massimo di 10 mila euro.
Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare dovrà trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
- Nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati per la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli ed i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
- Nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
Oltre ai requisiti sopra elencati, sono richiesti una serie di requisiti transitori riferiti alla composizione del nucleo familiare, da tenere in considerazione in sede di prima applicazione:
- Presenza di un componente di età minore di anni 18;
- Presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- In assenza di figli minori, presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. La certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto deve essere rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto;
- Presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione.
Nell’ambito delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, l’applicazione del Rei blocca, a far data dal 1° gennaio 2018, l’erogazione del Sia e dell’Asdi (con norme transitorie per i soggetti che risultano ammessi alle misure prima della loro soppressione). Inoltre, per quanto riguarda i beneficiari della Carta acquisti, coloro che hanno i requisiti per l’accesso al Rei (minori 0-3 anni), vedranno assorbito il beneficio economico della Carta acquisti nel ReI in quanto i due benefici non sono cumulabili.
Fonte CAFCGIL.IT
Contributi per libri di testo a.s. 2017/2018: confermata la procedura esclusivamente on-line
La Giunta regionale dell'Emilia Romagna con deliberazione n. 1210 del 2 agosto 2017 ha approvato i criteri e le modalità riguardanti la concessione di contributi per l'acquisto di libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della regione per l'a.s. 2017/18.
La richiesta di contributo dovrà essere presentata dal 4 settembre al 23 ottobre 2017 ESCLUSIVAMENTE ON-LINE, confermando la procedura avviata per la prima volta lo scorso anno.
Requisiti per fare domanda
I destinatari dei contributi sono:
- studenti residenti e frequentanti le scuole nella regione Emilia-Romagna, secondarie di I e II grado, statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
- studenti frequentanti scuole dell'Emilia-Romagna e residenti in altre Regioni che erogano il beneficio secondo il criterio "della scuola frequentata". In questo caso competente all'erogazione del beneficio è il Comune sul cui territorio si trova la scuola frequentata dallo studente;
che hanno valore ISEE 2017 riferito al nucleo famigliare di appartenenza dello studente pari o inferiore a euro 10.632,94.
Le raccomandazioni alle famiglie sono:
- attivarsi per il rilascio dell'attestazione ISEE 2017* in quanto viene richiesto il requisito economico (soglia ISEE di 10.632,94 euro);
*L’ISEE o Indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie viene calcolato secondo criteri unificati a livello nazionale e per calcolarlo gratuitamente ci si può: a) rivolgere ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati, al Comune di residenza, alle sedi INPS presenti nel territorio; b) collegare al sito INPS – “Servizi on line”, compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) on line.
- conservare la documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo;
- avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare nazionale.
Da quest’anno si potrà usufruire della collaborazione dei CAF convenzionati per presentare direttamente la domanda. L’elenco aggiornato dei CAF sarà pubblicato sulla pagina di accesso all’applicativo all’indirizzo https://scuola.er-go.it/
Tempistiche
- Dal 4 settembre al 23 ottobre 2017 (ore 18) le famiglie potranno fare domanda on line collegandosi al link: https://scuola.er-go.it/
- Il 6 novembre 2017 è il termine di conclusione dell'istruttoria da parte delle Scuole;
- Il 17 novembre 2017 è il termine di conclusione dell'istruttoria da parte dei Comuni.
E' possibile già da ora, al link soprariportato:
- scaricare la guida, utile a dare tutte le indicazioni per poter effettuare la registrazione al sistema e la richiesta del contributo (quest'ultima consentita solo dal 4 settembre 2017);
- effettuare la registrazione per essere pronti, dal 4 settembre 2017, a compilare la richiesta di contributo.
Cosa viene rimborsato
Il beneficio verrà riconosciuto ai destinatari sopra indicati, con l'obiettivo di soddisfare tutte le domande ammissibili, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero complessivo delle domande. Il contributo verrà pertanto determinato in proporzione ai costi ammissibili.
Nella domanda si indicherà in autocertificazione (salvo diversa disposizione prevista dai bandi/avvisi comunali) la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2017/2018, della quale è necessario conservare la documentazione da esibire a richiesta.
L'importo del beneficio non potrà superare il costo della dotazione dei testi della classe frequentata, così come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Prot. 5371 del 16/05/2017 e ai sensi del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 781/2013.
Informazioni
Per informazioni di carattere generale è anche disponibile il Numero verde URP regionale 800955157 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) e la mail: formaz@regione.emilia-romagna.it.
Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/ 0510168 (lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle 13 e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30) mail: dirittostudioscuole@er-go.it
(Fonte scuola.regione.emilia-romagna.it )
Nuove agevolazioni tasse universitarie
La legge di Bilancio 2017 ha previsto l'esonero della tasse universitarie per l' A.A. 2017/2018 se il valore ISEE è inferiore a un tetto minimo (denominata NO TAX AREA).
Se lo studente rientra anche in determinati requisiti di merito, tale tetto è stato fissato dalle università dell' Emilia Romagna a € 23.000. Oltre tale soglia si potrà comunque aver diritto ad una riduzione.
Prendi un appuntamento presso uno dei nostri uffici territoriali per compilare la domanda da inviare ad Ergo.
https://goo.gl/ehiyfH
730 precompilati: con il "fai da te" si può sbagliare
Sono state due milioni l’anno scorso le dichiarazioni dei redditi precompilate inviate online direttamente dai contribuenti, a fronte delle oltre 17 milioni presentate dai Caf e dai professionisti. Quest’anno la cifra sembra essere inferiore, ma c’è ancora tempo per fare un bilancio (l’ultimo giorno utile per la presentazione è il 24 luglio). La sperimentazione dei precompilati è giunta ormai al terzo anno (è iniziata nel 2015) ma di certo fare da soli non è facile: gli errori che si possono commettere sono molti, e il rischio di pagare addirittura di più non è improbabile.
Le informazioni contenute nella precompilata infatti vanno sapute gestire e un utente medio difficilmente riesce a farlo senza incorrere in errori o senza fare i conti con le difficoltà a interpretare la normativa. Sbagliando e non portando in detrazione delle spese, si finisce così per pagare più tasse.
Gli sbagli possono essere tanti. I più comuni sono l’assenza del codice fiscale del coniuge (anche non a carico), la non sostituzione del codice relativo all’immobile in caso di cambio di residenza o inizio/fine di una locazione, la mancata indicazione (questo accade spesso a dipendenti o pensionati) dei redditi di capitale e di lavoro autonomo. Altri errori si possono realizzare nelle spese sanitarie (talvolta gli importi precaricati sono trasmessi in maniera non corretta) e in quelle scolastiche e universitarie, nei contributi per colf/badanti (occorre verificare che la deduzione non sia stata già riconosciuta dal sostituto d'imposta e integrare il modello) e nelle spese condominiali (dove è necessario aggiungere quelle pagate con bancomat, carte di credito e bonifici).
Presentando il 730 precompilato tramite il Caf quindi si potrà usufruire di una consulenza di personale esperto e formato e inoltre eventuali controlli dell'agenzia delle entrate saranno effettuati nei confronti del Caf.
(fonte CAF CGIL)
Il 10 maggio è #cafday
I CAF di tutte le associazioni di rappresentanza che compongono la Consulta Nazionale dei CAF, hanno lanciato il primo #CAFDAY, una giornata che coinvolge tutti i CAF italiani attraverso un evento digitale. Accadrà il prossimo 10 maggio 2017. Più di 10.000 uffici territoriali, oltre 20.000 dipendenti e collaboratori saranno impegnati in tutte le città italiane a promuovere l’iniziativa.
Chi rappresenta questa macchina imponente, i due coordinatori della Consulta, Massimo Bagnoli e Mauro Soldini, annunciano “quello che a ben vedere potrebbe diventare un appuntamento annuale di tutto il nostro mondo. Un momento di confronto e di relazione tra tutti gli operatori e una vetrina verso i milioni di cittadini italiani che ci conoscono. Una iniziativa interamente sostenuta con gli strumenti del web, con un valore aggiunto dato dalla grande umanità che si respira in ogni CAF. I nostri dipendenti e collaboratori, che della sensibilità hanno fatto un tesoro professionale, sono orgogliosi di contribuire alla prima loro grande manifestazione pubblica”. A questo progetto la Consulta Nazionale è arrivata dopo una ricerca sul lessico e i media migliori per parlare agli italiani: “Immaginavamo che equità e legalità fossero termini che potessero avvicinare positivamente il cittadino italiano ai temi fiscali – dichiarano ancora Massimo Bagnoli e Mauro Soldini – ci siamo trovati invece, attraverso un focus di ricerca commissionato all’OSSCOM dell’Università Cattolica di Milano, di fronte ad un esito diverso: nel lessico quotidiano la parola più apprezzata e usata dagli italiani è CAF! L’esito dell’analisi per noi è stato molto importante e rivelatore del grande rapporto che i cittadini hanno con i CAF. E il significato di questa parola oramai comprende competenza, assistenza e tutela.” Quello di entrare nella terminologia corrente, è un ulteriore segno del valoreassunto nel tempo dai CAF, dopo oltre 20 anni dalla nascita, con l’attività che i Centri di Assistenza Fiscale quotidianamente svolgono per gli Italiani e per lo Stato.
Il tema conduttore del 1° #CAFDAY sarà così proprio il CAF stesso, evidenziando l’importanza del radicamento sociale che ha originato un particolare rapporto di fiducia con i cittadini. Verrà realizzata una diretta streaming, attraverso il nuovo portale della Consulta (www.consultacaf.it), durante la quale sia gli operatori sia gli utenti dei CAF potranno interagire con domande su temi fiscali. Gli esperti in studio risponderanno direttamente. “Abbiamo aperto al confronto il nostro spazio digitale – continuano Bagnoli e Soldini - ai soggetti istituzionali con cui abbiamo relazioni costanti. Siamo lieti della loro adesione e dei loro interventi attraverso delle videointerviste. Noi vogliamo favorire il confronto e la relazione diretta tra i cittadini, i CAF e le istituzioni. Lo facciamo apertamente, mettendo a disposizione tutto ciò che di trasparente il web è in grado di offrire”.
Nei giorni precedenti e in quelli successivi al #CAFDAY verranno pubblicati sul portale della Consulta e sui siti collegati “I volti dei CAF”, una raccolta di selfie realizzati dagli operatori dei Centri e dagli utenti. “La Consulta Nazionale dei CAF è impegnata, con tutti i propri associati, - concludono Bagnoli e Soldini - in un cambio di passo per consolidare l’autorevolezza raggiunta nei fatti e per costruire nuove attività, viste nell’ottica di un rinnovato e moderno rapporto tra gli Italiani e la Pubblica Amministrazione. Un rapporto di cui, sempre di più oggi, la grande e radicata struttura dei Centri di Assistenza Fiscale possa far parte a pieno titolo”. Di questo nuovo orizzonte #CAFDAY sarà la prima manifestazione. #CAFDAY sarà anche un atto responsabile di richiesta di rispetto: #CAFDAY segnalerà alle istituzioni e all’opinione pubblica anche il profondo malessere che gli operatori stanno vivendo, tutte le volte che viene messo in discussione il valore del lavoro che stanno compiendo per la società, spesso per la sua parte più debole.
Maggiori informazioni sul sito della Consulta dei CAF
Il video dell'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione precompilata
Da oggi è online il nuovo video dell’Agenzia delle Entrate che spiega le novità di quest’anno e guida i contribuenti attraverso i passaggi da seguire per visualizzare e, a partire dal prossimo 2 maggio, eventualmente modificare e inviare il modello 2017. Il nuovo video dell'Agenzia introduce le principali novità della nuova stagione dichiarativa e spiega passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione. I nostri uffici territoriali sono a disposizione per assistervi alla verifica, integrazione e invio del modello 730.
https://youtu.be/wucCOHvnOzU
Verso il 730: presentata la "guida" con tutti gli sconti
Una “guida” dove trovare le informazioni su deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta e tutto ciò che serve in vista della prossima dichiarazione dei redditi. L’hanno stilata assieme la Consulta nazionale dei Caf e l’Agenzia delle Entrate, ed è stata presentata martedì 4 aprile a Roma in un convegno che si è tenuto presso la sede centrale dell'Agenzia. Dentro c’è davvero di tutto: dalle biciclette elettriche ai contributi per la badante, dai bonus ristrutturazione alle spese sanitarie. Un “pacchetto” offerto in modo corretto, trasparente e soprattutto aggiornato: un utilissimo vademecum sia per gli addetti ai lavori sia per i contribuenti.
"Il vademecum riporta un elenco di documenti che i contribuenti devono presentare, secondo le circostanze, al Caf o al professionista abilitato al fine dell'apposizione del visto di conformità” spiegano gli autori della guida: “Una lista cui si atterranno anche gli uffici dell'Agenzia che, in sede di controllo documentale, potranno richiedere solo i documenti indicati, fatta eccezione per i casi non previsti. Per offrire la migliore assistenza possibile ai cittadini, e concrete certezze agli intermediari, le istruzioni saranno aggiornate annualmente”.
La nuova stagione dichiarativa, affermano Consulta nazionale dei Caf e Agenzia delle Entrate, si apre “così all'insegna della collaborazione e del dialogo tra amministrazione e operatori”. Oltre a contenere tutte le informazioni utili, proposte con lo stesso ordine dei quadri del 730, la guida mette a sistema “le numerose novità scaturite dalle recenti modifiche normative e dalle risposte fornite dalla stessa Agenzia ai quesiti posti da Caf e professionisti abilitati sui temi relativi all'assistenza”.
Proviamo allora a scorrere alcune novità. Tra le agevolazioni riconosciute alle persone con disabilità, ad esempio, tra le spese sanitarie compare anche quella relativa all'acquisto di una bicicletta con pedalata assistita (e-bike), anche se non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi. Per usufruirne il contribuente dovrà presentare, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, un certificato del medico specialista della Asl che attesti il collegamento tra la bicicletta e le difficoltà motorie. Sempre per i contribuenti disabili, sarà possibile acquistare con agevolazioni la cucina, con riferimento alle componenti meccaniche, elettroniche o informatiche finalizzate a facilitare il controllo dell'ambiente.
Molto importanti sono anche le indicazioni sui contributi versati alle badanti: possono essere dedotti anche se la persona addetta all'assistenza sia stata assunta tramite un'agenzia interinale, e il contribuente li abbia quindi rimborsati all'agenzia stessa. Questo, avverte la guida, a fronte del rilascio di quest'ultima di un’idonea certificazione.
Grosse novità anche per il bonus ristrutturazioni, che risente dell'entrata in vigore della legge sulle unioni civili. Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2016, infatti, la detrazione spetta anche al convivente more uxorio del proprietario dell'immobile, anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell'immobile da parte del convivente è insita, chiarisce l'ente, nella convivenza stessa. Un chiarimento ulteriore viene dato nel caso in cui l'immobile su cui sono stati effettuati gli interventi agevolati venga ceduto o donato: in mancanza di un accordo specifico nell'atto di trasferimento, la detrazione non utilizzata potrà essere mantenuta in capo al venditore tramite una semplice scrittura privata autenticata, firmata da entrambe le parti, nella quale si dà atto che l'accordo esisteva fin dalla date del rogito.
Altro punto significativo è quello relativo all'obbligo di prescrizione per lo sconto fiscale sulle spese sanitarie. Nell'ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti, Consulta nazionale dei Caf e Agenzia delle Entrate precisano che non è più necessario conservare la prescrizione medica per poter portare in detrazione l'acquisto di medicinali, anche veterinari. Sono inoltre ammesse alla detrazione le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati online da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati a vendere a distanza.
Si ampliano gli sconti per le spese d’istruzione. La detrazione del 19 per cento, già prevista per le spese di frequenza scolastica, si estende ora anche ai costi per la mensa e ai servizi integrativi come pre e post scuola o assistenza al pasto (il bonus scatta anche se il servizio è reso tramite il Comune o soggetti terzi rispetto alla scuola). La detrazione si estende, poi, alle spese per le gite scolastiche, all'assicurazione della scuola e a ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, come i corsi di lingua o di teatro deliberati dagli organi d'istituto. Sempre su questo versante, la guida chiarisce che rientrano tra le spese di istruzione universitaria agevolabili, e beneficiano quindi della relativa detrazione, quelle sostenute per la frequenza degli Istituti tecnici superiori (poiché assimilabili alle spese per la frequenza di corsi universitari). Per lo stesso motivo, gli studenti degli Istituti tecnici superiori hanno diritto a usufruire anche della detrazione per i canoni di locazione.
Scarica la guida in formato PDF (3.3MB): agenzia-entrate-circolare-7-2017 pdf
Fonte: Consorzio nazionale CAF
Cartelle Equitalia, fino al 21 aprile possibile rottamarle presso i Caaf Cgil
La rottamazione delle cartelle Equitalia sta andando verso la fase più calda: è ipotizzabile che nei prossimi giorni molte persone si recheranno nelle sedi della società di riscossione per multe stradali, bolli auto e variegati e sconosciuti importi, oltre che sanzioni per errori nelle dichiarazioni fiscali, che vorrebbero rottamare con pagamenti diluiti e senza interessi.
Malgrado Equitalia, avendo da tempo avviato canali telematici accessibili ai cittadini più avvezzi all’utilizzo degli strumenti informatici, ipotizzava che il ricorso al proprio sito, all'interno del quale la cartella di ogni cittadino può essere aperta ritrovando tutte le informazioni e le cifre richieste, fosse la soluzione più semplice e idonea non è stato così. Non sempre è facile muoversi tra le pieghe delle normative e delle prassi fiscali. Tantomeno lasciati da soli davanti a uno schermo.
Per tutti coloro che necessitano aiuto è importante sapere che possono contare anche sui Centri di assistenza fiscale come il CAAF Cgil, che potranno essere delegati a compiere per loro la rottamazione delle cartelle.
I Caaf quindi, oltre all'aiuto pratico nell’elaborazione della richiesta, sono soprattutto chiamati a svolgere il proprio e insostituibile ruolo rivolto alla tutela dei contribuenti e informare, ma soprattutto consigliare sulle scelte da compiere per la rottamazione.
Si tenga presente che il termine previsto è stato prorogato fino al 21 aprile, con provvedimento della Commissione Ambiente della Camera.
Modello 730 2017. Alcune novità
A decorrere da quest’anno sono previste diverse novità e cambiamenti:
I PREMI DI RISULTATO AZIENDALI: in base a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016, i dipendenti del settore privato che percepiscono un premio di risultato d’importo non superiore a 2mila euro, che diventano 2500 in caso in cui l’azienda coinvolga pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, potranno godere di una tassazione agevolata. Sui premi di risultato si applicherà una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali del 10%. Se tali premi si traducono in benefit o rimborsi spese, non si applicherà alcuna imposta.
BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE: Bonus destinato alle giovani coppie in cui uno dei due componenti abbia un’età pari o inferiore a 35 anni: potranno usufruire di una detrazione IRPEF del 50% dei costi sostenuti per l’acquisto di arredi per la prima casa, purchè quest’ultima sia stata comprata nel 2015 o nel 2016. La spesa massima detraibile è di 16.000 euro.
AGEVOLAZIONI SULL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: i contribuenti che nel 2016 hanno acquistato una abitazione di classe energetica A o B, potranno usufruire di una detrazione pari al 50% dell’IVA pagata lo scorso anno.
In caso di acquisto, istallazione, di dispositivi multimediali per il controllo remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione si avrà diritto ad una detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016.
ASSICURAZIONI: a decorrere dal periodo di imposta 2016, le assicurazioni con oggetto il rischio morte finalizzate alla tutela di persone affette da gravi disabilità, potranno usufruire di una detrazione del 19%, fino ad un importo massimo di 750 euro.
SPESE SCOLASTICHE: si aumenta a € 564 per il 2016 (€717 per il 2017 – €786 per il 2018 – € 800 dal 2019) l’importo massimo per studente, per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché delle scuole secondarie di secondo grado.
SCHOOL BONUS: per le erogazioni liberali effettuate nel 2016 a favore di istituti nazionali, è previsto un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate, che sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo.
DONAZIONI: prevista una deduzione pari al 20% su erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.
Non più Unico ma PF
Disponibile, a partire da martedì scorso sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, bozza e istruzioni della dichiarazione Redditi Pf 2017 (PF=Persone Fisiche). Il cambio di denominazione, da “Unico” a “Redditi”, è stato determinato dall’impossibilità, sancita a decorrere da quest’anno, di presentare la dichiarazione Iva insieme a quella dei redditi.
Ecco il link ai modelli bozza sul sito dell'Agenzia delle Entrante
Dichiarazione non detenzione apparecchio televisivo
C’è tempo fino al 31 gennaio per presentare la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo. Lo devono fare i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, dichiarando che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica.
Attenzione. Queste dichiarazioni sostitutive hanno validità annuale.
Maggiori informazioni sul sito dell'Agenzie delle Entrate
Sollecito RED. Cosa fare se arriva
Il red è una dichiarazione, prevista dalla legge, che deve essere presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni, il cui diritto e misura è collegato alla situazione reddituale del cittadino.
Tra fine dicembre 2016 e gennaio 2017, l’Inps ha inviato ai soggetti interessati una comunicazione relativa ai SOLLECITI RED 2015, perché, in mancanza dell’invio delle lettere Red ordinari agli interessati, l’Inps ha verificato che più del 50% dei pensionati non ha presentato il modello Red compilato, senza il quale l’Inps potrebbe togliere le integrazioni/agevolazioni sulla pensione.
Per evitare questo, se ricevete la lettera di sollecito Red dall’Inps, rivolgetevi ai nostri uffici fiscali territoriali che provvederanno a compilare ed inviare il modello all’Inps.
La scadenza dei Red è prevista, salvo proroghe, per il 31/3/2017.
Detrazioni acquisto mobili e grandi elettrodomestici 2017
La legge di bilancio 2017 ha esteso a tutto l’anno in corso la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati all’ arredo di immobili ristrutturati. Attenzione, l’agevolazione è stata prorogata agli acquisti del 2017, ma gli interventi di ripristino della casa devono aver avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Sono queste le prime informazioni messe ben in evidenza dalla guida sull’argomento aggiornata, predisposta dall’Agenzia delle Entrate, e disponibile, da oggi, online.
Ecco la guida pubblicata dall'agenzia in formato PDF
Il bonus luce e gas 2017
l bonus luce e gas 2017, è un'agevolazione che le famiglie a basso reddito possono richiedere al proprio fornitore al fine di vedersi riconosciuto uno sconto sulla bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale.
L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Può essere richiesto da coloro che hanno un reddito, risultante dall'Isee (Indicatore di situazione economica equivalente) non superiore a 8.107,5 euro (valore aggiornato per il 2017).
Successivamente, con cadenza triennale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico aggiorna il valore Isee, arrotondato al primo decimale, sulla base del valore medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento.
La domanda va presentata presso il comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (Caf, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli. Alla domanda occorre allegare: documento di identità; eventuale allegato D di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall'intestatario della fornitura); modulo A compilato.
Assistenza Isee: i Caaf potranno continuare a garantire il sostegno ai cittadini
Sventato il rischio di interruzione nell’assistenza alla richiesta dell’Isee, l´Indicatore della situazione economica equivalente. La convenzione tra Caf e Inps, scaduta il 30 settembre scorso, sarà prorogata fino a fine anno e contemporaneamente si aprirà il tavolo per il radicale rinnovo della stessa per il 2017.
Questi gli esiti dell’incontro tenutosi presso il ministero del Lavoro negli scorsi giorni, sanciti da una lettera successiva del direttore generale dell’Inps alla Consulta nazionale dei Caf. Si rammenta che i Centri di assistenza fiscale gestiscono oltre il 95 per cento delle Dsu, Dichiarazione sostitutiva unica, necessarie per il calcolo dell’Isee.
In questa fase, inoltre, oltre all´ordinario flusso di Dsu prodotti, ad esempio, dal riavvio di scuole e università, stanno fioccando le richieste dei Comuni italiani per convenzionarsi con i Caf per lo svolgimento di attività di sportello per il Sostegno all´inclusione attiva (Sia).
“L’impegno dell’Inps e soprattutto del ministero del Lavoro di operare per un incremento della capacità di spesa del capitolo di bilancio è un fatto di grande importanza, in controtendenza con gli andamenti degli ultimi anni e un riconoscimento al ruolo dei Caf”, ha commentato Mauro Soldini, presidente del Consorzio nazionale Caaf Cgil e coordinatore della Consulta dei Caf.
Isee, scaduta la convenzione con l'Inps
A rischio le pratiche per l´Indicatore della situazione economica equivalente. “Se non vi saranno novità da Istituto e governo su un incremento della capacità di spesa del capitolo di bilancio, saremo costretti a fermare l´attività” spiega Mauro Soldini, presidente del Consorzio nazionale Caaf Cgil e coordinatore della Consulta nazionale dei Caf
È scaduta venerdì 30 settembre la convenzione tra Inps e Caf: a rischio ci sono le pratiche per l´Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), di cui i Centri d´assistenza fiscale ne gestiscono oltre il 95 per cento. L´accordo, valido per il 2015, era già stato prorogato in gennaio e in marzo: la decisione se continuare o sospendere il servizio sarà presa nei prossimi giorni, sulla base di quanto dirà il ministero del Lavoro nell´incontro di mercoledì 5 ottobre.
Il timore dei Caf è che siano già esauriti i fondi (pari a 76 milioni) messi a disposizione dell´Inps per sovvenzionare il servizio, a causa dell´altissimo numero di documenti Isee fin qui lavorati cheap levitra no prescription. “In settembre abbiamo già toccato la punta di 4,5 milioni di pratiche, lo stesso numero dell´intero 2015” spiega Mauro Soldini, presidente del Consorzio nazionale Caaf Cgil e coordinatore della Consulta nazionale dei Caf, sottolineando che gli Isee richiesti nel 2016 sarebbero circa un quarto di più di quelli realizzati l´anno scorso.
La mancanza della convenzione impedisce ai Centri di assistenza fiscale di compilare le Dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu), che attestano il reddito familiare complessivo e sulla cui base l´Inps elabora l´Isee, perché gli operatori non sono più autorizzati a trattare i dati sensibili dei contribuenti. Una convenzione, però, che si è andata via via impoverendo: “Il capitolo di spesa – riprende Soldini – del bilancio dell´Inps, fissato rigidamente per questo servizio, si è andato riducendo nel corso degli anni, da circa 100 milioni di euro agli attuali 76 milioni, in virtù di diverse spending review”.
Dal 2015 le Dsu sono diventate più complete ed efficaci, ma anche ovviamente più complesse. “A fronte di un lieve incremento dei compensi unitari (compenso medio di 13,50 euro) per pratica ai Caf, dovuti a questa maggiore complessità, e quindi a un tempo di lavorazione maggiore del 30 per cento (costo medio: 23 euro a pratica), il tetto di 76 milioni è stato superato seppur di poco, riducendo automaticamente i compensi fatturati, già non sufficienti alla copertura dei costi di produzione” aggiunge il presidente del Consorzio nazionale Caaf Cgil e coordinatore della Consulta nazionale dei Caf, precisando che “nella convenzione con l´Inps vi è l´espresso divieto di chiedere, come invece possibile per il modello 730, una tariffa o un rimborso spese agli utenti”.
La situazione attuale, insomma, è allarmante. In questa fase, inoltre, oltre all´ordinario flusso di Dsu prodotti, ad esempio, dal riavvio di scuole e università, stanno fioccando “le richieste dei Comuni italiani per convenzionarsi con i Caf per lo svolgimento di attività di sportello per il Sostegno all´inclusione attiva (Sia)” illustra Soldini: “Ciò proprio nella fase in cui i Caf si stanno predisponendo, se non vi saranno novità da Inps e governo su un incremento della capacità di spesa del capitolo di bilancio, a fermare la propria attività”. Perché ai Caf, conclude il presidente del Consorzio nazionale, non viene data “piena dignità di ruolo e sostegno nello svolgere un servizio necessario a milioni di cittadini e, contemporaneamente, indispensabile al miglior funzionamento della macchina pubblica?”.
Come correggere errori dopo aver fatto il 730
Se si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.
Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:
- Presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico o era stato presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate
- Presentare, in alternativa, entro il 30 settembre un modello Unico Persone fisiche
Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche entro il 30 settembre e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.
Chi ancora non avesse presentato la denuncia dei redditi può farla entro il 30 settembre presentando il Modello Unico Persone fisiche.
Tratto dal sito di CSC Modena
Grazie a chi si è avvalso dei nostri servizi per la dichiarazione dei redditi
Sono stati circa 17.900.000 i modelli 730 elaborati e trasmessi, in questa campagna appena conclusa, dai Caf dai professionisti e dai sostituti d' imposta, a fronte dei 1.963.000 modelli 730 inviati on line, e ben 2 milioni e 700 mila circa sono stati inviati dai Caaf Cgil che confermano anche quest'anno un importante primato. Grazie a chi si è avvalso dei nostri servizi. La professionalità e l'affidabilità del nostro lavoro sono state ancora una volta premiate. Questo dimostra come sia tuttora importante l'azione degli intermediari nell'assistenza alle persone al momento della dichiarazione dei propri redditi, nonostante l'ulteriore sforzo compiuto quest'anno dall'Agenzia delle entrate di immettere nei 730 precompilati più dati possibili.
Redditi 2012. L’Agenzia delle Entrate segnala gli errori nelle dichiarazioni
Sono 100 mila le lettere che arriveranno nei prossimi giorni ai cittadini che, per l’Agenzia delle Entrate, hanno compiuto errori (come la mancata dichiarazione di un reddito da lavoro o degli assegni corrisposti dall’ex coniuge) nei redditi dichiarati per il 2012 buy cialis generic. Cosa deve fare il contribuente? Può rivolgersi al Caaf CGIL che lo assisterà, contattando eventualmente l’Agenzia per dimostrare che non vi sono inesattezze ed evitando il possibile futuro accertamento; oppure, nel caso di errore, istruirà la pratica per regolarizzare la posizione in maniera agevolata e con sanzioni ridotte (mediante l’istituto del “ravvedimento operoso”). Gli invii delle lettere (via pec o per posta ordinaria), che si fermeranno per la pausa estiva per poi riprendere a settembre, riguardano i contribuenti persone fisiche, tra cui anche i titolari di partita Iva. “Nelle missive vengono indicati errori o dimenticanze che in passato avrebbero subito fatto partire l’avviso di accertamento e che invece, con la nuova impostazione del ‘fisco amico’, vengono preventivamente sottoposti all’attenzione del contribuente.
Slittano le scadenze fiscali dei modelli precompilati
Slittano le scadenze fiscali dei modelli precompilati. Per il modello 730 ci saranno due settimane in più. L’invio telematico all’Agenzia delle entrate è stato infatti posticipato al 22 luglio per i Caf e i professionisti che entro l’originaria scadenza, che era stata fissata al 7 luglio, abbiano già effettuato la trasmissione di almeno l’80 per cento delle dichiarazioni.
A stabilirlo è stato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), pubblicato il 13 giugno scorso in Gazzetta Ufficiale cialis generic online.
Intermediari e modello 730
Molto si è detto in questi ultimi anni sulla possibilità di rafforzare la tax compliance in Italia, con un forte cambiamento delle modalità di comunicazione tra contribuenti e pubblica amministrazione e, di conseguenza, attraverso una rilevante innovazione dei mezzi. Ecco quindi che, prima con la Delega fiscale, successivamente, attraverso il D.Lgs. 175/2014, è andata concretizzandosi l’idea del 730 precompilato, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti attraverso il proprio sito.
Lo slogan “730 precompilato a casa” è stato ancora per molti mesi del 2015, primo anno della “dichiarazione precompilata”, un elemento di forte equivocità, che ha prodotto grandi aspettative e attese di veder recapitata a casa la “precompilata”, tanto per rimarcare una cultura diffusissima nel nostro Paese, caratterizzato ancor oggi da un rilevante digital divide.
Gli elementi più rilevanti dell’unica esperienza compiuta, quella del 2015, hanno posto due grandi questioni, alla prova dei fatti in quest’avvio della campagna dei redditi 2016: tempi e facilità di ottenimento delle credenziali di accesso all’area dedicata del sito dell’Agenzia; qualità dei dati e delle informazioni presenti nel 730 precompilato, dovuti in questo caso alla capacità del sistema dell’Agenzia di incamerare nuovi dati da soggetti terzi, recuperare dati già a disposizione nelle proprie banche, allinearsi alle altre banche dati pubbliche, in particolare con l’Inps, il più grande sostituto d’imposta italiano.
Superate in parte, dopo una prima fase, queste criticità – anche grazie a un rilevante impegno nel ruolo di “controllo qualità” degli intermediari – la funzionalità dello strumento si è imbattuta nelle difficoltà dei contenuti messi a disposizione. Infatti, in maniera tale da essere pre-calcolati, a prescindere dalle caratteristiche del contribuente.
L’effetto finale di questa prima esperienza è stato un 7% – circa 1,4 milioni – di modelli 730 inviati direttamente con il sistema online, un risultato minore delle aspettative, che ha quindi impegnato per il restante 93% gli intermediari e nello specifico i Caf per il 91,7%.
È perciò interessante leggere l’impatto della dichiarazione precompilata sull’attività di questi ultimi. Infatti, diverse sono state le novità e conseguentemente gli impegni organizzativi ed economici prodotti dal D.Lgs. 175/2014 per i Caf. Va però ricordato, innanzi tutto, che il sistema dei Caf ha contribuito, dalle sue origini, nell’ultimo decennio del secolo scorso, in modo considerevole alla modernizzazione telematica e digitale del fisco italiano.
Nel 2010 l’Ocse stilò una graduatoria del grado di informatizzazione dei sistemi fiscali, confrontando la percentuale dei cittadini che aveva accesso ai servizi fiscali online, rapportata alla percentuale del bilancio dedicata dalle Agenzie delle Entrate alle spese per Ict. L’Italia figurava al primo posto con il 100% dei contribuenti che accedeva ai servizi per via telematica, con una spesa pari al 3,9% del bilancio dell’Agenzia delle Entrate.
I paesi più avanzati, dopo l’Italia, erano, in Europa, la Danimarca, con il 100% dei contribuenti ma a fronte di una spesa del 17% del budget (oltre quattro volte quella italiana) e nel mondo, il Cile con il 97% dei cittadini e una spesa per l’informatica del 5,1% (al secondo posto assoluto per rapporto fra costi e risultati). In Francia solo il 20% dei contribuenti individuali, il 14% dei professionisti e il 40% delle società accedeva ai servizi online a fronte di una spesa per l’informatica del 9,4% (due volte e mezzo quella italiana). Negli Stati Uniti il 60% dei contribuenti con una spesa del 15%. Questo risultato è stato possibile grazie al sistema della trasmissione telematica, avviato appunto alla fine degli anni ’90, che si è potuto realizzare grazie ai Caf, i quali si sono assunti buona parte della spesa per l’infrastruttura informatica.
Dal comunicato stampa congiunto di Agenzia delle Entrate e Consulta dei Caf del 5 maggio 2010. “I dati Ocse basterebbero da soli a sgonfiare le polemiche che ciclicamente vengono sollevate sul ruolo e sui compensi dei Caf, certificando che l’investimento pubblico in Italia è il più basso a fronte dei risultati raggiunti, evidenziano come anche i Caf abbiamo a loro volta collaborato e concorso alle spese in ricerca, sviluppo e messa in opera di questi processi innovativi … Va infine sottolineato che questo risultato in Italia, Paese di certo non altrettanto in alto nella classifica dell’alfabetizzazione informatica, si è ottenuto senza scaricare sul contribuente il disagio più sentito dei processi di informatizzazione: la perdita del contatto umano, del rapporto con una persona in grado di prestare assistenza e consulenza. E questo è un risultato del quale i Caf si possono attribuire in buona parte il merito”.
Non crediamo che oggi questi dati si discostino molto da quelli citati, ma certamente al sistema italiano degli intermediari sono state richieste ulteriori implementazioni tecnologiche , organizzative con conseguente aumento dei costi d’impresa, disconosciute in gran parte dai recenti tagli ai compensi del Ministero dell’Economia e delle Finanze inseriti nell’ultima Legge di Stabilità, da quest’anno agli anni a venire.
Tornando alle novità del nuovo “sistema precompilato”, i Caf e i professionisti hanno accolto con favore il tentativo di agevolare i contribuenti nella dichiarazione dei redditi ma questo ha comportato una vera e propria riorganizzazione del sistema.
La prima novità è quella di una delega del contribuente per l’acquisizione della sua precompilata, per l’anno della dichiarazione, da ottenere, registrare, archiviare e presentare a richiesta nelle eventuali e diverse fasi di ispezione o di accertamento.
Un’altra considerevole innovazione, già prevista poco prima del D.Lgs. 175/2014 ma rafforzata dagli adempimenti e dalle maggiori responsabilità addebitate ai Caf dallo stesso decreto legislativo, è quella dell’archiviazione documentale che per scelta e per necessità non può che essere digitale.
Infatti, dal 730/2014, saranno i Caf a rispondere totalmente degli accertamenti svolti dall’Agenzia , dovendo quindi produrre tutta la documentazione necessaria a sostenere le dichiarazioni.
Questi nuovi elementi, connessi alla grande mole di dati e informazioni individuali che alimentano la dichiarazione precompilata, hanno aperto un nuovo capitolo riguardante la privacy, il trattamento dei dati personali e la loro archiviazione. Non è quindi per caso che il Garante per la protezione dei dati personali abbia prodotto una Deliberazione datata 10 marzo per l’avvio di un’attività ispettiva, anche per mezzo della Guardia di finanza, circoscritta al primo semestre 2016, “che comprende anche accertamenti in riferimento a profili di interesse generale per i trattamenti effettuati dai centri di assistenza fiscale (Caf), per la verifica del rispetto delle misure organizzative e di sicurezza adottate nell’ambito della trasmissione della dichiarazione dei redditi precompilata”.
Queste misure, di per sé sacrosante, sono state ovviamente avviate dopo la deliberazione e, perciò, stanno avendo corso nel pieno della campagna fiscale, pur in considerazione del fatto che la stessa Agenzia delle Entrate, abbia svolto e svolgerà analoghe ispezioni a seguito di provvedimenti emanati l’anno scorso, prima della campagna 730/2015 learn this here now.
In questo senso, gli intermediari hanno assistito a una moltiplicazione in progress di adempimenti e corrispondenti controlli che sarebbe auspicabile fossero nell’immediato futuro coordinati tra le istituzioni e la pubblica amministrazione e, soprattutto, preventivamente definiti attraverso linee guida, coerenti alla contemporanea mission di semplificazione procedurale e garanzia dei dati personali.
Analoga attenzione però dovrà essere esercitata nell’accesso e nell’esercizio della dichiarazione online, prevedendo, dato il già citato digital divide, un più che possibile esercizio abusivo da parte di terzi dell’attività di assistenza fiscale, attraverso un uso massivo delle credenziali personali.
Certamente, l’avvio di questo processo comporterà ancora per qualche tempo la necessità di affinare il sistema, avviato probabilmente in maniera troppo rapida e senza sperimentazioni; sicuramente gli intermediari potranno fornire un importante contributo al miglioramento del rapporto tra contribuente e Fisco ma quest’ultimo, inteso come sistema complessivo della pubblica amministrazione, dovrà a sua volta intensificare la relazione e il riconoscimento dei soggetti intermedi, Giano bifronte tra la tutela e la consulenza per il contribuente da una parte e il ruolo di sussidiarietà e di asseverazione per il Fisco, dall’altra. Anche sul piano tecnologico, ciò potrà avvenire se la pubblica amministrazione deciderà di imprimere una reale accelerazione al processo di cooperazione applicativa con questi soggetti, per implementare la qualità del sistema, sia sul piano dell’efficienza che su quello dell’efficacia, a totale beneficio dei cittadini.
Mauro Soldini e Massimo Bagnoli, coordinatori della Consulta nazionale dei Caf, da ForumPa.it, nella sezione “Cantieri della Pa Digitale” martedì 10 maggio 2016
Sconto fiscale sulla mensa scolastica anche con l’attestato della società esterna
Le spese per la mensa scolastica pagate nel 2015 possono essere detratte nel 730 e nel modello Unico. Anche se il servizio è gestito dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola, come le società esterne. Il chiarimento arriva dalle Entrate con la circolare 18/E, e spazza via i dubbi di molti contribuenti, Caf e professionisti alle prese in questi giorni con la dichiarazione dei redditi. La detrazione delle spese per la frequenza scolastica è pari al 19% e si applica su una spesa massima di 400 euro per alunno o studente (articolo 15, lettera e-bis del Tuir, inserita dalla legge 107/2015).
Con la circolare 18/E le Entrate forniscono le istruzioni mancanti. Via libera, quindi, alla detrazione delle spese quando la mesa è gestita dal Comune o da soggetti terzi rispetto alla scuola. Inoltre, non serve che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto. In generale, spiega l'Agenzia, la spesa può essere documentata con la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e ilil nome e cognome dell'alunno.
di Cristiano Dell’Oste - Il Sole 24 Ore - leggi l'articolo completo su http://24o.it/cnTiam
Il ruolo dei Caaf CGIL resta centrale e non sostituibile
È partita in questi giorni l'attività di assistenza fiscale del 2016, con la presentazione della dichiarazione dei redditi 730 per i cittadini italiani. Anche con l'introduzione della dichiarazione, precompilata il ruolo dei Caf e dei Caaf CGIL resta centrale e non sostituibile.
Il Caaf CGIL fa parte della Consulta nazionale dei Caf che rappresenta la più grande rete di assistenza e consulenza fiscale ai contribuenti persone fisiche, con oltre 30 milioni di cittadini che direttamente o indirettamente fruiscono dei servizi di assistenza fiscale modello 730, Unico, Isee, Red e dei servizi per prestazioni sociali.
Nel 2015 i Caf nel loro complesso hanno fatto pervenire oltre 17,6 milioni di dichiarazioni del modulo 730 all´Agenzia delle entrate, attraverso i propri canali: il 93% del totale delle dichiarazioni, a fronte del 7% inviate direttamente all´Agenzia, senza passare per un intermediario. In Italia sono 10.000 le sedi operative aperte tutto l'anno, 10.800 le sedi o centri aperti stagionalmente. Impegna 10.500 operatori a tempo pieno, 10.850 a tempo determinato, ha una convenzione con 800 strutture e 28.000 professionisti. Molto vasta è la formazione messa in campo per la campagna fiscale: gli addetti hanno usufruito di 3 milioni di ore di formazione per un costo complessivo di 2 milioni di euro. Per quanti si rivolgeranno ai Caf, oltre 17 milioni di contribuenti nel 2015, il costo medio per la dichiarazione dei redditi oscillerà tra i 36 euro del Sud e i 64 euro del Nord-Ovest.
Il 730 precompilato, introdotto nel 2015, quest'anno è più ricco di informazioni: spese sanitarie, universitarie, funebri, ristrutturazione immobili, bonus energetici, acquisto di mobili ed elettrodomestici. La Consulta si augura un incremento della possibilità dei cittadini di gestire la dichiarazione dei redditi in modo autonomo, ma non lo ritiene possibile secondo le modalità attuali. "Ci sono vari problemi nell'uso del precompilato - afferma Mauro Soldini -, c'è il digital divide e l'analfabetismo informatico ancora forte nel nostro paese. Ma c'è sopratutto la difficoltà negli adempimenti: l'attuale semplificazione si limita ai canali, ovvero è solo una semplificazione organizzativa. Il cittadino ancora si rivolge a chi dà assistenza per molti motivi, per esempio la giungla delle detrazioni è così vasta che per affrontarla occorre una consulenza approfondita". Nel 2016 i dati nel 730 aumentano ulteriormente: "Per il secondo anno il Caf è responsabile del danno erariale - prosegue -: se non siamo preparati o attenti dovremo risarcire imposte, sanzioni e interessi. Un principio che tra l'altro è contrario alla Costituzione e ci porterà un grave costo nel 2017-18, al momento delle verifiche".
L'ultima legge di stabilità, ancora una volta, ha colpito duro i Caf. Nel 2015 la revisione dei compensi ministeriali verso i Centri li ha rimodulati da 14 euro a una media di 15,5 euro, a fronte di un costo per unità di prodotto intorno ai 35 euro. La legge 2016 è intervenuta indiscriminatamente, con un taglio progressivo del 13% quest'anno che arriverà fino al -32% dal 2018. "L'approvazione della legge di stabilità è uno dei momenti più dolorosi dell'anno - secondo Soldini -, questi nuovi tagli ci porteranno carichi economici ed organizzativi sempre maggiori. I compensi ai Caf vengono continuamente ridotti, eppure noi aumentiamo le tariffe per i 730 solo di pochi euro. Gli aumenti, sia chiaro, sono totalmente imputabili ai tagli: se ci lasciassero in pace le tariffe resterebbero ferme, o addirittura scenderebbero grazie all'economia di scala. Da una parte dobbiamo assumerci la grande responsabilità del danno erariale, dall'altra veniamo trattati dal governo come una lobby che chiede un po' di soldi in più. Non è così". La Consulta attende a giorni il decreto ministeriale per la rideterminazione dei tetti massimi nei compensi: "Ci prepariamo a ricorrere per vie giudiziarie contro i tagli - conclude -, ovviamente analizzeremo il testo nel dettaglio e lo valuteremo con i nostri legali, ma la determinazione è chiara".
Da parte sua, Massimo Bagnoli specifica che la Consulta "non è avversa al 730 precompilato: il ruolo dei Caf va oltre ed è strategico per garantire assistenza e competenza. I 50mila operatori che si occupano di assistenza fiscale, con 3 milioni di ore di formazioni svolte, lo dimostrano: sono numeri importanti che confermano la nostra centralità".
Guida alle Agevolazioni Fiscali per le ristrutturazioni edilizie
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento di Marzo 2016 della Guida alle Agevolazioni Fiscali per le ristrutturazioni edilizie.
Ecco la versione della Guida Ristrutturazioni Edilizie in formato PDF (651kB)
Contattate i nostri uffici territoriali per domande o maggiori chiarimenti.
I punti critici del 730 precompilato
Anche se è precompilato, il 730 non è facile come dicono e potrebbe contenere dati incompleti o inesatti. Se non si hanno competenze specifiche o non si è aggiornati sulle novità fiscali, si rischia quindi di incorrere in errori e nelle relative sanzione.
Affidando al CAAF il compito delle verifiche e l’onere delle responsabilità, compreso il pagamento delle sanzioni per errori, potrai essere più tranquillo e sicuro del risultato.
Ecco alcuni punti critici segnalati da "Il Sole 24 Ore" del 4 Aprile 2016
Dal 12 Marzo dimissioni volontarie in via telematica
A partire dal 12 marzo 2016, in attuazione di quanto previsto dal DLgs. 151/2015 art. 26, i dipendenti che intendono dimettersi dovranno OBBLIGATORIAMENTE presentare le proprie dimissioni in via telematica accedendo all’area dedicata sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov ) e compilare l’apposito modulo on line.
Per poter accedere alla compilazione è necessario che ciascun dipendente dimissionario sia in possesso di PASSWORD E PIN DISPOSITIVO INPS da richiedere preventivamente sul sito www.inps.it (se ovviamente non ne è ancora in possesso).
Una volta compilato il modello on line questo verrà trasmesso via pec al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (ex DPL).
In alternativa a quanto sopra indicato, i lavoratori dimissionari potranno farsi assistere per tale adempimento anche dai soggetti abilitati a tale servizio, ossia:
– Patronati
– Sindacati, Enti Bilaterali e Commissioni di Certificazione
Teniamo a precisare che, in mancanza di tale modalità di presentazione delle dimissioni, queste non sono validamente apposte: in sostanza il dipendente permane in forza all’azienda fin quanto la procedura non viene completata.
Resta inteso che il lavoratore dovrà comunque presentare la propria lettera di dimissioni compilata di suo pugno con l’indicazione del motivo del recesso e dei termini di preavviso, al termine del quale accederà alla procedura on line indicata in precedenza.
Infine al lavoratore è concesso di revocare le proprie dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo sopracitato sempre utilizzando la procedura on line.
In allegato la prima circolare del Ministero del Lavoro in merito, probabilmente usciranno altre specifiche nei prossimi giorni, che vi faremo pervenire.
DIMISSIONI.Circolare-MLPS-4-marzo-2016-n.12
Spese sanitarie nel 730, ecco come fare la verifica
Ticket, visite mediche specialistiche, analisi cliniche, radiografie, acquisto di dispositivi medici. Tutte le spese sanitarie del 2015 destinate a confluire nel 730 precompilato da oggi sono on line e si possono controllare. E' infatti attiva l'area riservata del Sistema tessera sanitaria, che consente a ciascun contribuente sia la consultazione che l'opposizione, per questioni di privacy, al loro utilizzo diretto da parte dell'Agenzia. Anchi ci avesse perso ricevute e scontrini non perde, quindi, il diritto alla detrazione.
Le regole per l'accesso - L'accesso è possibile sul sito del Sistema tessera sanitaria da questo indirizzo. Per entrate si possono utilizzare la tessera sanitaria TS-CNS, abilitata alle operazioni on line, oppure le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate. In questo secondo caso è necessario avere a disposizione sia la propria password che il pin, che verrà richiesto una volta effettuato l'accesso, per poter visualizzare le spese. I dati raccolti sono suddivisi in due sezioni: Spese sanitarie, ossia prestazioni del personale e delle strutture sanitarie (specialisti, centri medici laboratori di analisi, case di cura) Ticket ricette farmaceutiche. Si possono visualizzare le singole voci, il riferimento delle strutture, l'importo pagato.
Le spese non presenti - Le spese archiviate nel sistema sono quelle inviate dalle strutture e dai vari operatori sanitari entro il 9 di febbraio. Le spese che non risultano in elenco, in quanto non inviate dalle strutture sanitarie e dai medici entro il termine previsto, potranno in ogni caso essere inserite nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, qualora sussistano i requisiti per la loro detraibilità. Sarà possibile consultare il sito fino al 9 marzo prossimo.
L'opposizione all'utilizzo - Il sistema consente anche di opporsi all'uso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate delle spese effettuate. Si tratta di una possibilità prevista per questioni di privacy, non ovviamente nei confronti del Fisco, ma in riferimento ai casi di familiari a carico, quando non si vuol fare sapere, ai propri genitori o al coniuge, tramite il modello precompilato, di aver sostenuto determinate spese per determinate patologie. Per evitare l'inserimento nel 730 è possibile opporsi all'utilizzo direttamente dal sito, oppure compilando una specifica richiesta sul modello reperibile on line sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Una volta compilato il modello può essere inviato alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it
Possibile anche comunicare l'opposizione telefonando a un centro di assistenza multicanale (848.800.444 da fisso, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero). Utilizzando il modello occorre comunicare anche i dati del proprio documento di riconoscimento. Questa procedura come detto è legata esclusivamente alla privacy nei confronti dei propri familiari. Infatti è comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.
di Antonella Donati da Repubblica.it del 11 Febbraio 2016
Le modifiche allontanano i rimborsi
Stop più ampio per i rimborsi diretti in busta paga dei crediti Irpef che derivano da 730 presentati nel 2016. È l’effetto dell’ultima legge di Stabilità (208/2015).
A partire dalle dichiarazioni presentate quest’anno, potranno essere soggetti a un controllo preventivo con successivo rimborso a cura delle Entrate, i 730 inoltrati con modifiche direttamente dal contribuente (anche tramite sostituto d’imposta), in presenza di determinate circostanze: quando il 730 presenta elementi di incoerenza rispetto a criteri che saranno individuati da un provvedimento e se determina un rimborso superiore ai 4mila euro (nuovo comma 3-bis dell’articolo 5, del Dlgs 175/2014). Il controllo da parte delle Entrate dovrà essere effettuato entro 4 mesi dal termine per l’invio della dichiarazione (7 luglio) e il rimborso sarà erogato non oltre il sesto mese successivo al termine per la trasmissione del modello (7 gennaio dell’anno successivo).
In quest’ambito è intervenuta l’Agenzia con alcuni chiarimenti a Telefisco. Sugli indicatori di incoerenza è stato affermato che essi saranno collegati, ad esempio, alla tipologia e all’entità delle integrazioni effettuate dal contribuente o al maggior rimborso determinato rispetto alla dichiarazione proposta. In pratica, quindi, l’entità delle modifiche rispetto alla precompilata indirizzerà le selezioni. Per i rimborsi eccedenti i 4mila euro il controllo potrà essere effettuato a prescindere dalla presenza di detrazioni per familiari a carico (diversamente dallo scorso anno).
Articolo di Gian Paolo Ranocchi Fonte "Il Sole 24 ore" del 7 Febbraio 2016
Leggi il resto dell'Articolo su Il Sole 24 ore
Le novità dell'Isee 2016
Per tutti coloro che ricorrono all´Isee per usufruire delle prestazioni sociali e socio sanitarie legate al reddito, diamo un quadro delle novità introdotte nel 2016
Ricordiamo che il calcolo dell´indicatore ISEE è richiesto per avere agevolazioni come nei casi di assegno al bebè, per la retta negli sili nido, per tasse universitarie, mense e borse di studio, per ricoveri presso RSA o analoghe istituzioni di ricovero e per altre prestazioni previste dalla normativa vigente.
• E´ stata modificata la denominazione della casella riferita a soggetti minorenni, presente nel Quadro A dei moduli MB.1 e MB.1rid, precisando meglio che tale casella deve essere barrata nel caso in cui il minorenne nell´anno di riferimento non abbia avuto trattamenti, redditi nonché patrimoni;
• Sempre nella seconda sezione del quadro A riguardo i nuclei familiari con figli minorenni è stato precisato che se vengono selezionate entrambe le caselle presenti, che determinano un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare mediante una maggiorazione della scala di equivalenza, le stesse pur coesistendo non sono cumulabili tra di loro.
• Nella seconda sezione del quadro B, è stato chiarito che devono essere inseriti i codici fiscali degli intestatari del contratto di locazione della casa di abitazione, facenti parte del nucleo familiare indicato nel quadro A.
• Nelle istruzioni sono stati inseriti alcuni chiarimenti in tema di patrimonio mobiliare:
o nel caso di rapporti finanziari con dati contabili a zero deve essere barrata la casella contente la dicitura "Nell´anno precedente la presente DSU è stato posseduto almeno un rapporto finanziario";
o specificato che per identificativo rapporto si intende preferibilmente il codice IBAN ovvero, se non disponibile, il numero rapporto;
o la carte prepagate in possesso di IBAN, per le quali gli Istituti di credito a partire dal 2016 rilasceranno il valore della giacenza media ai clienti, va inserita nella sezione I, con il codice 01. Quelle senza IBAN, invece, vanno inserite nella sezione 2 del patrimonio mobiliare con il codice 99;
o viene precisato che tra gli incrementi del patrimonio mobiliare rientrano i "trasferimenti" tra componenti dello stesso nucleo familiare, come ad esempio il trasferimento di denaro dal conto corrente del padre a quello del figlio all´interno dello stesso nucleo in quanto per il gioco delle giacenze e dei saldi si determinerebbe un doppio conteggio degli importi;
o viene specificato il criterio di conversione del patrimonio all´estero, di conseguenza i dati contabili (saldo finale e giacenza media) vanno espressi in Euro anche per i rapporti finanziari in valuta in base al tasso di cambio di fine anno, o per i rapporti chiusi nell´anno, alla data di chiusura del rapporto. Inoltre per gli operatori finanziari esteri non dotati di codice fiscale, ma di altro codice identificativo, deve essere inserito il carattere E come primo carattere del campo operatore finanziario.
• In merito ai trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti a Irpef e non erogati da INPS è stato precisato che i contributi per spese per collaboratori domestici e addetti all´assistenza personale devono essere indicati perché questi importi, anche se rendicontati, sono detratti dall´INPS in via automatica.
• Per gli studenti universitari che convivono con un genitore separato o divorziato le nuove istruzioni all´ISEE 2016 prevedono che per l´altro genitore separato/divorziato e non convivente con il primo si barra:
o la prima casella del quadro C se si tratta di genitore separato;
o la seconda casella del quadro C se si tratta di genitore divorziato.
• Al fine di migliorare l´individuazione delle ipotesi in cui i dati reddituali vengono autodichiarati dal dichiarante, è stata inserita nel Quadro FC8 del Modulo FC3 una casella da barrare nel caso in cui il componente del nucleo sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o anche se non esonerato non abbia presentato dichiarazione dei redditi o si trovi in una condizione di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali
Ricordiamo a tutti che i Caaf Cgil, presenti su tutto il territorio, sono a disposizione per fornire l´assistenza necessaria per il calcolo dell´ISEE e per la richiesta delle prestazioni connesse.
730 precompilato: farmaci detraibili, così potete riconoscerli
Non tutte le spese sanitarie saranno presenti nel nuovo 730 precompilato, come ad esempio alcuni farmaci da banco che pure sono detraibili (19%). La preziosa sottolineatura arriva da Adiconsum, che evidenzia anche come siano tre gli elementi da controllare per riconoscere un farmaco da un parafarmaco:
- lo scontrino, la cui dicitura è sempre esplicita;
- la confezione, le cui sigle indicano la detraibilità (F.co: farmaco; Med.le: medicinale di fascia C, Otc (“over the counter”, cioè farmaco da banco), Sop (farmaco senza obbligo di prescrizione medica) e diciture varie (omeopatico, galenico, officinale, magistrale, preparazione, automedicazione, eccetera);
- il codice sulla confezione, che è rilasciato dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA): codice AIC A0 per il farmaco; codice AIC A9 per il parafarmaco.
I quesiti più comuni
- Gli integratori alimentari sono detraibili? No, neanche se vengono prescritti dal medico.
- I prodotti fitoterapici sono detraibili? Sì.
- I prodotti a base di erbe sono detraibili? No, perché non sono approvati dall’AIFA.
- I prodotti galenici sono detraibili? Sì se preparati dal farmacista (fa fede lo scontrino “parlante”).
- I dispositivi medici sono detraibili? Sì, se sullo scontrino “parlante” risulta la dicitura “dispositivo medico/DM/IVD) e se il dispositivo è dotato di marcatura CE.
Fonte sito della Regione-Emilia Romagna
Più privacy sul 730 precompilato. "Spese sanitarie cancellabili a scelta"
Ieri il Garante della privacy è intervenuto con una lettera indirizzata a ministero della Salute, Regioni, Province autonome e alle associazioni di categoria. L’obiettivo è fissare una serie di paletti chiari. I dati relativi alle spese sanitarie arrivano all’Agenzia delle entrate tramite la tessera sanitaria, gestita dal ministero dell’Economia. In questo periodo il lavoro si sta concentrando sui dati relativi al 2015, rilevanti per le prossime dichiarazioni dei redditi.
"I DATI sulla salute delle persone però – ricorda il Garante – sono particolarmente delicati e non tutti gli assistiti, inclusi i familiari a carico, desiderano che siano inseriti, anche solo parzialmente, nella dichiarazione dei redditi". Quindi, è importante sapere che esistono delle misure specifiche per consentire ai cittadini di tutelarsi. Ogni paziente può decidere di non far inserire le spese mediche nel 730 precompilato. Questo diritto può essere esercitato anche dalle persone fiscalmente a carico, come il coniuge o i figli maggiori di sedici anni. Per coloro che non rientrano nel perimetro della dichiarazione elettronica (come le partite Iva) le informazioni non saranno conservate. Concretamente, chi vuole ottenere la cancellazione dei dati, per l’anno in corso e fino al 31 gennaio 2016, potrà esercitare diritto di opposizione, richiedendo all’Agenzia delle entrate la cancellazione di una o più tipologie di spesa dalla sua tessera sanitaria. Dal 10 febbraio al 9 marzo, poi, si potrà andare sul sito web della tessera sanitaria per cancellare singole voci di spesa indesiderate.
Leggi l'articolo completo su Il Resto del Carlino.it
la legge di stabilità conferma i tagli, la mobilitazione continua
La legge di stabilità 2016 è stata approvata in via definitiva. La Camera ha dato via libera al testo, confermando il taglio dei compensi per l´assistenza fiscale, già presente nel testo licenziato dal Senato. La riduzione sarà di 40 milioni di euro nel 2016.
"Si tratta di una misura che, come abbiamo ripetutamente, mette a rischio la sopravvivenza dei Centri di assistenza fiscale". Lo ha affermato in un comunicato la Consulta dei Caf, aggiungendo che "a questa decisione del Governo continueremo ad opporci. Nel frattempo proseguiremo il nostro lavoro per evitare che siano i cittadini a pagare le conseguenze di questa scelta"
25.000 grazie a coloro che ci hanno sostenuto firmando la petizione su change.org.
La legge di stabilità è stata definitivamente approvata
Per le mamme arriva la proroga del voucher pannolino. Per i neo-papà il raddoppio del mini-congedo parentale. Ai nonni over75 sale la no-tax area e ai nipotini 18enni arriva la card con 500 euro da spendere anche in concerti. Per le famiglie arriva soprattutto il calo delle tasse: l’addio alla Tasi sulla prima casa, la riduzione a 100 euro del canone tv. Occhio però all’autovelox: non controllerà solo la velocità ma anche il pagamento del bollo e le revisioni fatte. Ecco le misure della legge di stabilità:
ANNULLATO L’AUMENTO ‘NASCOSTO’ DELLE TASSE: La misura della legge di stabilità che vale di più è l’azzeramento degli aumenti di Iva e accise (con impatto sulla benzina) che sarebbe dovuta partire da gennaio: vale – udite udite – 16,8 miliardi di euro e avrebbe toccato tutti: mamme, papà, nonni e nipoti.
CASA DOLCE CASA, ADDIO TASI: La Legge di Stabilità, anche nella versione definitiva, cancella la Tasi sull’abitazione principale: interessa 19 milioni di italiani. Uno sconto che vale 3,7 miliardi, via anche sui terreni agricoli.
FIGLI, IMU AL 50% CON ‘COMODATO’: Ma nel corso dell’iter il pacchetto si è allargato. Sarà possibile cancellare il 50% dell’Imu anche per la seconda casa data in ”comodato” a figli o genitori, con due ‘paletti’: il comodato dovrà essere registrato e si dovrà possedere al massimo una prima casa oltre quella data al parente. Sconto Tasi anche per i separati
ALTRI SCONTI: ACQUISTO DA COSTRUTTORI, AFFITTI CONCORDATI: Novità anche per l’acquisto dell’immobile l’acquisto di una abitazione residenziale da un’impresa costruttrice: l’Iva pagata potrà essere scontata per il 50% dall’Irpef dell’acquirente, in 10 rate. Uno sconto del 25%, in favore del proprietario, arriva invece a chi da in affitto l’immobile a canone concordato see this.
CASA COME L’AUTO, SI COMPRA IN LEASING: E’ una delle novità introdotte alla Camera. La prima casa si potrà acquistare in leasing. Si paga un ”canone” e alla fine un valore di riscatto. Il leasing sarà agevolato per gli under35 con reddito sotto i 55 mila euro. Per loro il canone e riscatto ridotti.
CANONE RAI SCENDE A 100 EURO: Scende a 100 euro e si pagherà a rate con la bolletta della luce (ma i criteri devono essere fissati). Sale la platea degli over 75 esenti: non pagano se hanno 8.000 euro di reddito.
CULTURA, BONUS A DICIOTTENNI E PER STRUMENTI: I giovani che compiono 18 anni nel 2016 avranno una card con 500 euro da spendere per musei, mostre, eventi culturali, ma anche concerti dal vivo e acquisto di libri. Arriva anche uno bonus fiscale da 1,000 euro una tantum per l’acquisto di strumenti musicali nuovi da parte degli studenti iscritti ai conservatori. Aumentano, di 23 milioni circa, anche i fondi per le scuole statali e, immancabilmente, per le paritarie.
NONNI OVER-75, MINI SCONTO DA NO TAX AREA: Riguarda 6 milioni di ‘nonni’. Sale a 8.000 euro dal 2016 la no tax area per le pensioni, che non verranno ridotte se l’inflazione finisce sotto zero. Per loro resta la soglia di 1.000 euro per i pagamenti contanti.
OCCHIO A PAPA E MAMMA: I neopapà avranno due giorni (e non più uno) di congedo obbligatorio, anche non consecutivi. Per le mamme si estende al 2016 il voucher baby sitter, che arriva, in via sperimentale, anche per le lavoratrici autonome. Novità anche per il congedo obbligatorio di maternità, che d’ora in poi sarà valido ai fini del premio di produttività.
CARD ‘SCONTI’ FAMIGLIE NUMEROSE: Vale se si hanno almeno tre figli minori per famiglie residenti, anche se straniere: è volontaria e servirà, in base all’Isee, di ottenere sconti a servizi privati e pubblici che aderiranno all’iniziativa. Obiettivo sono abbonamenti famiglia a bus, ma anche la creazione di gruppi di acquisto solidali e familiari nazionali
PENSIONI, PER DONNE SI CERCANO RISORSE: Il nodo per alleggerire anche nel 2016 l’andata in pensione anticipata delle donne – con il meccanismo di Opzione donna – si è sciolto a metà: il governo farà la verifica delle risorse entro settembre, e poi rifinanzierà lo strumento.
ASSEGNO DISOCCUPAZIONE PER I CO.CO.CO: I soldi sarebbero finiti a dicembre mentre è stato rifinanziato per il 2016 (e in parte per il 2017) la Dis-coll, l’indennità di disoccupazione introdotta dal Job Act per i collaboratori.
AUTOVELOX ACCHIAPPA RC AUTO: L’elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento, dunque anche gli autovelox, si aggiungono le revisioni dei veicoli e le assicurazioni Rc auto.
CAFFE’ E PARCHEGGIO CON IL BANCOMAT – Arriva infine, anche se in una versione light, la norma che consente di pagare un caffè con il bancomat. L’obbligo di Pos non scatta di fronte a “impossibilità tecniche”. Per contro, dal luglio del prossimo anno anche le strisce blu si potranno pagare con la credit card.
VECCHIO CAMPER PER UNO NUOVO, 8.000 EURO: Chi ha un vecchio camper ora lo potrà rottamare e se lo cambia con euro5 potrà beneficiare di un contributo di 8.000 euro.
E-CONTROL PER RISCALDAMENTI: Lo sconto sarà del 65%, come il bonus energia, per chi acquista un sistema elettronico in grado di monitorare i consumi e controllare a distanza l’accensione di riscaldamenti-scaldaacqua e climatizzazione.
MOBILI, SCONTO FACILE PER GIOVANI COPPIE: per le giovani coppie under 35 il bonus mobili vale anche slegato da ristrutturazioni. Raddoppia poi da 8 a 16.000 euro.
FAMIGLIE POVERE, FAMIGLIE RICCHE: Vengono appostati 600 mln di fondi per un piano povertà. Finanzierà anche una carta di acquisto per famiglie con almeno tre figli o con disabili. 100 milioni anche per la legge ‘dopo di noi’, in favore di disabili che rimangono senza i genitori. Per le famiglie ‘ricche’ viene invece eliminata la ‘supertassa’ su yacht di lusso, quelli sopra i 14 metri, introdotta dal governo Monti.
Più tagli meno diritti. Incalzanti iniziative in difesa dei Caf e Patronati
La campagna di mobilitazione contro i tagli ai Patronati e ai Caf, previsti nella legge di Stabilità, continua con sempre maggior vigore nella consapevolezza che se non si riuscirà a cancellare o a ridurre significativamente i previsti tagli, le ricadute di queste misure saranno pesantissime per i cittadini e le cittadine, sui quali verranno trasferiti principalmente i costi della tutela individuale, Sono tante e diverse le iniziative programmate e in attuazione nei vari territori in questi giorni, spesso unitarie, che testimoniano l´impegno e la voglia di reagire alla ingiuste proposte del Governo: presidi, incontri con parlamentari, petizioni, raccolta di firme, dibattiti.
Tra gli eventi più significativi ricordiamo la decisione, in molte realtà del paese, di un´apertura straordinaria il 5 e 6 dicembre delle nostre sedi. Intendiamo intensificare la nostra visibilità e raggiungere personalmente tanti lavoratori e lavoratrici, pensionate e pensionati, per fornire i nostri servizi e spiegare loro gli effetti e le ricadute pratiche e di prospettiva delle decisioni del governo.
I Caf e i Patronati, che con la loro attività assistono milioni di persone nell´esercizio dei loro doveri/diritti fiscali, assistenziali e previdenziali, continueranno l'opera di controinformazione verso i cittadini e i parlamentari fino all'ultimo minuto utile per cambiare una norma sbagliata tesa a colpire quei corpi intermedi tanto indispensabili per i cittadini quanto preziosi per gli stessi enti e per l´amministrazione finanziaria dello Stato.
"Non restiamo senza assistenza fiscale" e "Ti vogliono far pagare la tutela" sono i due messaggi con i quali i Caf e i Patronati danno voce alle preoccupazioni di tutti coloro che vedono minacciato un sistema di protezione, certo e qualificato, tanto più importante nel momento difficile che il paese sta attraversando.
Caf a rischio chiusura, 17 milioni di utenti privi di assistenza
Il ddl stabilità prevede un taglio dei compensi per 100 milioni all’anno, un terzo del totale. Una decisione che avrà effetti sui ceti più deboli. A rischio molti servizi, tra cui l’aiuto nella compilazione del modello Isee
Quasi la metà dei contribuenti italiani rischia di rimanere senza assistenza fiscale. Sono infatti a rischio i servizi che i Caf garantiscono a oltre 17 milioni di utenti. A lanciare l’allarme è la Consulta nazionale dei Caf, l’organo che rappresenta i Centri di assistenza fiscale, di cui fa parte anche la Cgil. “Se verrà confermata la riduzione dei compensi di cento milioni di euro annui prevista dal disegno di legge di stabilità non avremo altra scelta che ridurre i costi, ma potrebbe non bastare”, dichiara il coordinatore Valeriano Canepari.
Il taglio di cento milioni di euro all’anno a partire dal 2016, contenuto nell’articolo 33 del ddl stabilità, è pari a un terzo dei compensi spettanti ai Caf per i servizi di assistenza fiscale resi ai cittadini. La previsione di spesa per il 2016 era già stata tagliata di altri 4 milioni e mezzo a fine 2014.
“È evidente che con un taglio così importante dei compensi – commenta Canepari -, avremo difficoltà a garantire i servizi di assistenza fiscale resi a una vasta platea di contribuenti. Solo quest’anno sono state oltre 17 milioni le dichiarazioni che sono pervenute all’Agenzia delle Entrate attraverso i nostri canali”. “A soffrirne sarebbero maggiormente le persone anziane e i ceti più deboli che non hanno gli strumenti per orientarsi nella materia fiscale”, continua il coordinatore della Consulta why not find out more.
Il taglio rischia di compromettere, inoltre, un’importante funzione sociale che da sempre svolgono i Caf. I Centri di assistenza fiscale, infatti, sono un punto di riferimento per la compilazione del modello Isee, necessario per godere delle prestazioni sociali agevolate che la pubblica amministrazione prevede per chi è in situazione di svantaggio economico o sociale.
Importanti ripercussioni potrebbero registrarsi anche sul progetto 730 precompilato. “Nel tentativo di evitare la chiusura, non saremo in grado di garantire, tra le altre cose, le attività che quest’anno hanno determinato il buon esito dell’operazione – ammonisce Canepari –. Nel 2015, attraverso i Caf è pervenuto il 93% delle dichiarazioni, mentre quelle inviate direttamente all’Agenzia delle Entrate, senza passare per un intermediario, sono state solamente il 7%”.
In difesa dei Caf è stata attivata la petizione Non rimaniamo #SenzaCaf Change.org. La campagna #SenzaCaf è attiva anche sui social media, sostenuta dai profili Facebook e Twitter della Consulta dei Caf.
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Se anche tu ritieni questi tagli ingiustificati aderisci alla petizione su change.org
Fisco: Agenzia Entrate risponde ai Caf su 730 precompilato
Caf e professionisti chiamano, Fisco risponde. Arrivano le
risposte delle Entrate alle ulteriori richieste di chiarimenti sulla
dichiarazione precompilata. Con la circolare n. 34/E pubblicata oggi,
infatti, l'Agenzia sgombra il campo dai dubbi sorti sul visto di
conformita' infedele e sulla tempistica di presentazione dei modelli 730
originario e rettificativo.
Per il visto infedele, la sanzione non scatta sotto i 30 euro. In
particolare, la disposizione secondo cui il contribuente non e' soggetto
ad attivita' di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione per crediti
il cui ammontare non superi 30 euro vale anche ad escludere la punibilita'
per l'apposizione del visto infedele sulla relativa dichiarazione.
L'ammontare di tale limite e' stato innalzato a 30 euro dal 1* luglio 2012
e da questa data il nuovo limite si applica anche per escludere la
punibilita' del visto infedele, anche se relativa a pregressi periodi
d'imposta.
Nel caso in cui il Caf o il professionista presentino la dichiarazione
rettificativa entro il 10 novembre, pagheranno la sola sanzione ridotta e
non anche imposte e interessi, purche' il versamento venga effettuato
entro la stessa data. Se invece il modello rettificativo e' presentato per
correggere un 730 originario presentato tardivamente, cioe' dopo la
scadenza del 23 luglio, sara' dovuta anche la sanzione per la ritardata
presentazione dello stesso.
Infine, sulla tardivita' vale la proroga. E' il 23 luglio 2015 il
termine superato il quale la presentazione del modello 730 s'intende
effettuata tardivamente e da questa data decorre il termine per
regolarizzare la violazione della tardivita'. Le Entrate chiariscono che
il riferimento temporale, nel caso della tardivita' dei modelli, coincide
con il termine prorogato dal Dpcm del 26 giugno 2015 per la presentazione
del 730. Scelta questa che ha consentito ai Caf e ai professionisti di
completare la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni
presentate entro i termini previsti.
da Milanofinanza.it del 22/10/2015
730 precompilato, cosa fare se arriva dal fisco la lettera di avviso bonario
Gli avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate, saranno indirizzati a tutti quei cittadini che non hanno presentato il proprio 730 precompilato nella convinzione che non dovessero farlo. Ricordiamo infatti che nel caso si sia dipendenti di una sola azienda e si sia destinatari di un solo Cud, la presentazione del 730 non è necessaria. Nel caso dei 220mila contribuenti che saranno contattati dal fisco però, è risultato evidentemente che i soggetti in questione nel 2014 siano stati titolari di più redditi provenienti da datori di lavoro diversi. La conseguenza è che dunque avrebbero dovuto presentare regolarmente la propria dichiarazione dei redditi, sottoforma di Modello Unico. Normalmente queste sono rilevazioni che prima il fisco eseguiva a distanza anche di anni. Ora invece grazie proprio all’introduzione del nuovo 730 precompilato che permette all’Agenzia delle entrate di avere a disposizione in tempo reale tutta una serie di informazioni, è stato possibile “informare” i cittadini interessati nel giro di qualche mese.
Come accennato dunque, i soggetti che riceveranno una delle 220mila lettere del fisco, per mettersi in regola, dovranno presentare il Modello Unico entro il prossimo 29 dicembre. Potranno farlo in modo autonomo, nel caso ne siano capaci, utilizzando il pin che permette l’accesso alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate. Altrimenti, come sempre, dovranno rivolgersi a un Caf o a un commercialista. Tra l’altro il lavoro di questi ultimi potrà risultare di molto semplificato perché i dati relativi al contribuente potranno essere desunti dal 730 precompilato che i tecnici del fisco avevano comunque predisposto per questi soggetti che poi sono risultati inadempienti.
Spese sanitarie e dichiarazione dei redditi. Non serve più conservare scontrini e ricevute. Farà tutto la Tessera sanitaria.
I dati che il Sistema Tessera sanitaria fornirà alle Entrate dal 1° marzo di ogni anno sono quelli delle ricevute di pagamento, degli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie effettuate dal contribuente e dal familiare a carico e quelle dei rimborsi erogati. In particolare, tra le spese rientrano i ticket per l’acquisto di farmaci (anche omeopatici) e le prestazioni fornite nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, i dispositivi medici con marcatura CE e i servizi erogati dalle farmacie come per esempio il test per la glicemia. Inoltre, sono inclusi anche i farmaci per uso veterinario, le prestazioni sanitarie quali la visita medica generica, le spese agevolabili solo a particolari condizioni come le cure termali e altre spese
Caaf Cgil al primo posto con circa 3 milioni di 730
E´ finita da qualche giorno la stagione fiscale e un bilancio è doveroso, soprattutto se si tiene conto della particolarità del 2015 con la sperimentazione del 730 precompilato, accompagnata all´inizio, e durante tutto il percorso, da dubbi e perplessità sulla poca gradualità dell´operazione e, col passare del tempo, da forti preoccupazioni sul rispetto dei tempi, espresse in primis proprio dai Caf, che si sono rilevate fondate, rendendo necessaria la proroga dei termini della scadenza dei modelli, dal 7 al 23 luglio.