Con il Decreto Legge 144 del 23 settembre 2022 “Decreto Aiuti-ter” in vigore dal 24 settembre 2022 il Governo ha approvato l’erogazione di un bonus di 150 Euro, misura una tantum che verrà erogata nel mese di novembre 2022 in busta paga o tramite l’Inps. Si tratta di un contributo sociale per le famiglie destinato a lavoratori, pensionati, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali, collaboratori domestici e lavoratori autonomi. L’indennità non è cedibile, ne’ sequestrabile, ne’ pignorabile e non costituisce reddito ne’ ai fini fiscali ne’ ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
A chi spetta il bonus 150 euro e come viene erogato
I requisiti per il diritto al bonus e le modalità di erogazione variano a seconda dei destinatari; per alcuni di essi la norma prevede che “le modalità di corresponsione delle indennità saranno fornite dall’Inps e da Sport e Salute SpA entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto”. Si riassumono di seguito gli elementi principali della misura, noti alla data odierna, e contenuti negli articoli 18, 19, 20, 21 del Decreto Legge 144/2022, evidenziando che alcuni di essi potrebbero subire modifiche in sede di conversione in Legge.
Indennità ai lavoratori dipendenti con sostituto d’imposta
La norma dispone il riconoscimento di un’indennità una tantum di 150 euro che verrà erogata al lavoratore dipendente direttamente dal datore di lavoro nella retribuzione del mese di novembre 2022 (fatta eccezione per i lavoratori domestici per i quali l’indennità è riconosciuta dall’INPS).
L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1538 euro.
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps.
Il lavoratore dovrà dichiarare al proprio sostituto di non aver percepito trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione o di non aver percepito il reddito di cittadinanza.
Indennità erogata tramite l’INPS ai pensionati e ad altre categorie di soggetti
- Pensionati
Per i residenti in Italia titolari di uno o piu’ trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche’ di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, l’INPS corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro.
L’indennità sarà erogata direttamente dall’INPS sulla base dei dati di cui dispone al momento del pagamento; l’Istituto effettuerà successivamente ulteriori verifiche accedendo alle banche dati dell’amministrazione finanziaria o di altra amministrazione pubblica. Qualora dovessero risultare importi non spettanti provvederà al recupero tramite la notifica di indebito entro l’anno successivo a quello in cui entrerà in possesso di ulteriori dati.
Se il beneficiario è titolare solo di trattamenti gestiti da enti diversi dall’INPS, l’Istituto provvederà tramite il Casellario centrale a comunicare all’ente l’indennità da erogare al titolare.
- Altri soggetti (vedi tabella, clicca per ingrandire)
Ai nuclei che beneficiano del reddito di cittadinanza l’indennità verrà corrisposta d’ufficio nel mese di novembre 2022, sommata all’importo dell’RdC, ma non sarà corrisposta se nel nucleo è presente almeno un beneficiario dell’indennità riconosciuta ai sensi degli art. 18 e 19 commi da 1 a 15 del Decreto Aiuti-ter.
Indennità ai lavoratori autonomi e ai professionisti
Il D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti), all’articolo 33 prevede l’istituzione di un Fondo finalizzato al riconoscimento di una indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996, che nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 35.000 e che non abbiano fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 (indennità lavoratori dipendenti) e 32 (indennità pensionati e altre categorie di soggetti) del medesimo Decreto Aiuti.
Il D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter), all’articolo 20 prevede che l’indennità una tantum di cui all’articolo 33 del D.L. 50/2022 è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Altri requisiti richiesti per accedere all’indennità:
– essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti)
– essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
– avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
– non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022.
Al fine di ricevere l’indennità una tantum è necessario presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022.
I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.