A partire dal 12 marzo 2016, in attuazione di quanto previsto dal DLgs. 151/2015 art. 26, i dipendenti che intendono dimettersi dovranno OBBLIGATORIAMENTE presentare le proprie dimissioni in via telematica accedendo all’area dedicata sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov ) e compilare l’apposito modulo on line.
Per poter accedere alla compilazione è necessario che ciascun dipendente dimissionario sia in possesso di PASSWORD E PIN DISPOSITIVO INPS da richiedere preventivamente sul sito www.inps.it (se ovviamente non ne è ancora in possesso).
Una volta compilato il modello on line questo verrà trasmesso via pec al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (ex DPL).
In alternativa a quanto sopra indicato, i lavoratori dimissionari potranno farsi assistere per tale adempimento anche dai soggetti abilitati a tale servizio, ossia:
– Patronati
– Sindacati, Enti Bilaterali e Commissioni di Certificazione
Teniamo a precisare che, in mancanza di tale modalità di presentazione delle dimissioni, queste non sono validamente apposte: in sostanza il dipendente permane in forza all’azienda fin quanto la procedura non viene completata.
Resta inteso che il lavoratore dovrà comunque presentare la propria lettera di dimissioni compilata di suo pugno con l’indicazione del motivo del recesso e dei termini di preavviso, al termine del quale accederà alla procedura on line indicata in precedenza.
Infine al lavoratore è concesso di revocare le proprie dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo sopracitato sempre utilizzando la procedura on line.
In allegato la prima circolare del Ministero del Lavoro in merito, probabilmente usciranno altre specifiche nei prossimi giorni, che vi faremo pervenire.