Domande frequenti Colf e Badanti
Le regole per assumere un lavoratore domestico sono identiche a prescindere dalla nazionalità del lavoratore. In particolare, le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, il pagamento dei contributi previdenziali e le pattuizioni da inserire nella lettera di assunzione, si applicano indistintamente a tutti.
Il contenuto del contratto individuale di lavoro (o lettera di assunzione) è disciplinato dall’art 6 del CCNL, che ne elenca gli elementi essenziali, quali ad es: durata del contratto; inquadramento; convivenza/non convivenza; retribuzione; orario di lavoro; riposi.
La lettera di assunzione, firmata da datore e lavoratore, deve essere scambiata tra le parti.
Il rapporto di lavoro domestico si formalizza esclusivamente tramite la Comunicazione obbligatoria di Denuncia Rapporto di Lavoro Domestico, inviata online all’INPS entro le ore 24 del giorno antecedente l’assunzione, anche se festivo.
L’invio può avvenire massimo otto giorni prima dell’assunzione.
Il datore di lavoro domestico è la persona fisica privata intestataria del contratto; colui al quale farà riferimento il lavoratore per l’ordinaria gestione del rapporto di lavoro. Spesso, nel contratto di lavoro domestico, il datore di lavoro non è la persona alla quale è rivolta la prestazione del lavoratore (assistenza alla persona).
Il datore di lavoro domestico non riveste la qualifica di sostituto d’imposta: non effettua ritenute fiscali ai fini IRPEF e non presenta il modello 770; ha invece l’obbligo di provvedere ai versamenti previdenziali.
Ai fini fiscali, l’unico adempimento di competenza del datore di lavoro domestico è la redazione e consegna al lavoratore: di un prospetto paga mensile; di una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno.
Rispetto a molti settori lavorativi dove la malattia è a carico del sistema pubblico (INPS), per i lavoratori domestici l’indennità di malattia è posta interamente a carico del datore di lavoro.
Durante il periodo di conservazione del posto di lavoro decorre, in caso di malattia, la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno, in base all’anzianità di servizio, nella seguente misura: fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto
Il lavoratore domestico è convivente quando dimora nel luogo in cui si svolge il rapporto di lavoro e che generalmente coincide con l’indirizzo del datore di lavoro e/o dell’assistito.
L’art. 14 CCNL nel definire l’orario di lavoro prevede la convivenza o meno del lavoratore con il datore di lavoro e/o l’assistito.
L’orario settimanale e la sua distribuzione giornaliera devono rispettare le regole generali previste dal CCNL; l’orario di lavoro della convivenza può essere a tempo pieno (max 54 ore ) oppure a orario ridotto (max 30 ore).
L’inquadramento attribuito e la convivenza o meno, determinano la retribuzione tabellare mensile od oraria.
Al datore di lavoro spettano le seguenti agevolazioni fiscali:
- Deduzione in dichiarazione dei redditi, della quota di propria competenza dei contributi previdenziali versati nel corso dell’anno d’imposta. L’importo massimo deducibile è € 1549,37 per ogni anno.
- Detrazione in dichiarazione dei redditi, di una parte dello stipendio erogato ad un lavoratore domestico assunto con inquadramento contrattuale di addetto all’assistenza personale di un soggetto non autosufficiente.
Il limite annuo di spesa detraibile è fissato in € 2.100 complessivi, a prescindere dal numero di soggetti assistiti e spetta a condizione che il reddito complessivo del soggetto che richiede la detrazione, non superi € 40.000 (compresi i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca). La detrazione spetta al soggetto che sostiene le spese per l’assistenza personale propria o di un familiare (art. 433 C.C) anche non fiscalmente a carico e, a decorrere dal periodo d’imposta 2020, spetta a condizione che lo stipendio sia stato erogato con modalità di pagamento tracciabili (ad es: versamento bancario o postale, assegno, bonifico,ecc).