LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL 730/2025
AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DI UTILIZZATORI DEL MODELLO 730
Nel 2025 è stata ulteriormente ampliata la possibilità di utilizzare il modello 730: oltre al quadro W per assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti e attività di natura finanziaria all’estero sono stati inseriti il quadro M e il quadro T per comunicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, dichiarare redditi soggetti a tassazione separata e a tassazione sostitutiva tra i quali redditi di capitale di fonte estera e plusvalenze.
MODIFICA DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO E DELLE ALIQUOTE IRPEF
Ridotti da quattro a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote.
RIMODULAZIONE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Per il periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro.
LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL’ESTERO IN ZONE DI FRONTIERA
Dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Per l’anno 2024, modificata la modalità di calcolo del beneficio riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro: la modifica si è resa necessaria per neutralizzare il possibile effetto negativo dell’aumento della detrazione per lavoro dipendente sull’effettiva spettanza del trattamento.
LAVORATORI IMPATRIATI
Ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
BONUS TREDICESIMA
Per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un’indennità di importo pari a 100 euro, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo. L’indennità viene rideterminata con la dichiarazione dei redditi e viene riconosciuta a coloro che non ne hanno beneficiato oppure recuperata a coloro che ne hanno beneficiato in assenza dei requisiti previsti dalla normativa.
COMPARTO SICUREZZA
E’ stato aumentato a 611 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (personale militare delle Forze armate e personale delle Forze di polizia) che nell’anno 2023 (anno precedente all’anno d’imposta 2024) hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.
MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA TASSAZIONE DEL LAVORO SPORTIVO
Dal 1 luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo. Nel 2024 è stato ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo che, dal 1° luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.
LOCAZIONI BREVI
In caso di opzione per la cedolare secca i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota al 26%. Tale aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
RIMODULAZIONE DELLE DETRAZIONI PER ONERI
Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per gli oneri detraibili al 19 per cento è ridotto di un importo pari a 260 euro. Il taglio interessa anche le erogazioni liberali a favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, sono invece escluse le spese sanitarie.
BONUS MOBILI
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 è stato ricondotto a 5.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della detrazione.
DETRAZIONE SUPERBONUS
Per le spese sostenute nel 2024, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70% e il recupero in 10 rate annuali di pari importo. Per le spese sostenute nel 2023 il contribuente può decidere, con la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine della dichiarazione dei redditi 2025, di recuperare la spesa in 10 rate anziché 4.
INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, SPESE PER ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI, RISPARMIO ENERGETICO, BARRIERE ARCHITETTONICHE
SONO CONFERMATE ANCHE PER IL 2024 CON RECUPERO IN 10 RATE ANNUALI DI PARI IMPORTO:
- la detrazione del 50% per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- la detrazione per spese sostenute per interventi per l’adozione di misure antisismiche in zone ad alta pericolosità e le percentuali di detrazione più ampie per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio: 70% o 80% elevata a 75% o 85% per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali;
- la detrazione del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde (BONUS VERDE) per un importo di spesa fino a 5.000 euro
- la detrazione del 65% per le spese relative a una parte degli interventi finalizzati al risparmio energetico.
- la detrazione del 50% per le spese sostenute per acquisto e posa in opera di finestre e infissi, sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione classe A, schermature solari, impianti climatizzazione invernale a biomasse.
- la detrazione del 75% per le spese relative ad interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, realizzati su edifici già esistenti. Per le spese sostenute nel 2024 la detrazione viene recuperata in 10 rate anziché 5.
CREDITO D’IMPOSTA PRIMA CASA UNDER 36
E’ possibile recuperare con la dichiarazione dei redditi il credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA a condizione che abbiano sottoscritto e registrato, entro il 31 dicembre 2023, il relativo contratto preliminare. Se l’atto definitivo è stato stipulato nel periodo 1/1/24-29/02/24 il credito d’imposta sarà utilizzabile nell’anno 2025 mentre se l’atto definitivo è stato stipulato dal 1° marzo 2024 il credito d’imposta poteva essere indicato nel 730/2024.
IMPORTANTE DA RICORDARE: DETRAZIONE 19% SPESE AMMESSE
SE SOSTENUTE CON SISTEMI DI PAGAMENTO TRACCIABILI
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
RIDUZIONE IN BASE AL REDDITO DI ALCUNE DETRAZIONI D’IMPOSTA
Anche per l’anno d’imposta 2024 l’importo della detrazione d’imposta per alcune delle spese che danno diritto alla detrazione del 19% (esempio: spese di istruzione, spese universitarie, spese funebri, spese per attività sportive dei ragazzi, erogazioni liberali, premi per assicurazioni) varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, la detrazione del 19% spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. Al superamento di questo limite, l’importo della detrazione spettante decresce, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
MODELLO 730 ANCHE PER PERSONE DECEDUTE
Gli eredi delle persone decedute nel 2024 o entro il 30 settembre 2025 possono utilizzare il modello 730 per dichiarare i redditi del contribuente deceduto.
MODELLO 730 SENZA SOSTITUTO D’IMPOSTA
I titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il modello 730 senza sostituto anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.
DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO
Le detrazioni per figli a carico, articolo 12 TUIR, spettano solo per i figli con 21 anni o più. Le detrazioni per figli minorenni e le maggiorazioni per i figli disabili sono state sostituite dall’Assegno Unico Universale Figli. Il codice fiscale dei figli a carico di età inferiore a 21 anni va comunque indicato nel modello 730 per continuare a fruire delle detrazioni per oneri.