La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art 1, c.155, ha introdotto novità in merito alla detrazione per canoni di locazione per i giovani inquilini, andando a sostituire l’art 16 comma 1-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
A chi spetta la detrazione canoni di locazione giovani inquilini
A partire dal 1° gennaio 2022 “Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall’imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000” .
Quali sono le novità sulla detrazione canoni di locazione giovani inquilini
Ne consegue che, a partire dal 1° gennaio 2022, e quindi con effetto dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal 2023 in poi, in base alla nuova formulazione della norma, la detrazione per i giovani inquilini viene modificata con le seguenti novità:
- il requisito anagrafico dei locatari viene portato dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- viene applicata anche per la locazione di una sola parte dell’unità immobiliare e non necessariamente di tutta la casa, a patto che il locatario stabilisca la residenza nell’immobile (non è più sufficiente il solo requisito della dimora abituale);
- si aggiunge un anno al periodo di fruizione in quanto spetta per i primi quattro anni di contratto anziché essere limitata ai primi tre;
- ammonta a 991,60 euro, oppure, se superiore, al 20% del canone annuo, comunque non oltre 2.000 euro.
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