Questo articolo riassume le principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e altre normative rilevanti, con particolare attenzione agli impatti per lavoratori e famiglie in Italia.

REVISIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF

(Legge 207 del 30.12.2024, Legge di Bilancio 2025, Art. 1 c. 2 lett. a)

SCAGLIONI DI REDDITO ANNO 2024
ALIQUOTA
IMPOSTA SCAGLIONI DI REDDITO CONFERMATO E RESO STRUTTURALE DAL 2025
ALIQUOTA
IMPOSTA
Fino a € 28.000 23% € 6.440 Fino a € 28.000 23% € 6.440
Da € 28.001 fino a €
50.000
35% € 6.440 + 35% parte eccedente € 28.000 Da € 28.001 fino a €
50.000
35% € 6.440 + 35% parte eccedente € 28.000
Oltre € 50.000 43% € 14.140 + € 43% parte eccedente € 50.000 Oltre € 50.000 43% € 14.140 + € 43% parte eccedente € 50.000

REVISIONE DELLA DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

(Legge 207 del 30.12.2024, Legge di Bilancio 2025, Art. 1 c. 2 lettera b)

REDDITO
COMPLESSIVO
2024
IMPORTO DETRAZIONE
REDDITO
COMPLESSIVO
CONFERMATO E RESO STRUTTURALE DAL 2025
IMPORTO DETRAZIONE
Fino a € 15.000 € 1.955 da rapportare ai giorni di lavoro nell’anno Fino a € 15.000 € 1.955 da rapportare ai giorni di lavoro nell’anno
Da € 15.001 fino a € 28.000 € 1.910 + {1.190 x [(28.000-RC)/13.000]} da rapportare ai giorni di lavoro
nell’anno
Da € 15.001 fino a €28.000 € 1.910+ {1.190 x [(28.000-RC)/13.000]}
da rapportare ai giorni di lavoro nell’anno
Da € 28.001 fino a € 50.000 € 1.910 x [(50.000-RC)/22.000] da rapportare ai giorni di lavoro nell’anno Da € 28.001 fino a € 50.000 € 1.910 x [(50.000-RC)/22.000]
da rapportare ai giorni di lavoro nell’anno
Oltre € 50.000 Nessuna detrazione Oltre € 50.000 Nessuna detrazione
Da € 25.000 a € 35.000 spetta un ulteriore importo pari a € 65
Detrazione minima per redditi di lavoro dipendente a tempo indeterminato € 690
Detrazione minima per redditi di lavoro dipendente a tempo determinato € 1.380

SOMMA RICONOSCIUTA PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

(Legge 207 del 30.12.2024, Legge di Bilancio 2025, Art. 1 c. 4-9)

REDDITO
COMPLESSIVO
NOVITA’ 2025
SOMMA RICONOSCIUTA
PARTICOLARITA’
Fino a € 20.000
  • 7,1% dell’importo del reddito di lavoro dipendente non superiore a Euro 8.500;
  • 5,3% dell’importo del reddito di lavoro dipendente da Euro 8.501 a Euro 15.000;
  • 4,8% dell’importo del reddito di lavoro dipendente da Euro 15.001 a Euro 20.000
  • La somma non spetta ai titolari di reddito di pensione e non concorre alla formazione del reddito;
  • Per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno;
  • La somma è rapportata ai giorni di lavoro nell’anno;
  • Viene riconosciuta in automatico dal datore di lavoro all’atto del pagamento delle retribuzioni verificando l’effettiva spettanza in sede di conguaglio. Qualora la somma debba essere restituita i sostituti provvedono al recupero del relativo importo che, se superiore a 60 euro, viene effettuato in 10 rate di pari importo a partire dalla retribuzione erogata in sede di conguaglio.
Alla determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente concorrono le quote esenti del reddito di ricercatori e impatriati; nel calcolo del reddito complessivo non rileva il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.

NUOVA DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

(Legge 207 del 30.12.2024, Legge di Bilancio 2025,  Art. 1 c. 4-9)

ANNO 2025

REDDITO
COMPLESSIVO
DETRAZIONE SPETTANTE PARTICOLARITA’
Da € 20.001 a € 32.000 € 1.000 La detrazione non spetta ai titolari di reddito di pensione e deve essere rapportata ai giorni di lavoro nell’anno.
Viene riconosciuta in automatico dal datore di lavoro all’atto del pagamento delle retribuzioni verificando l’effettiva spettanza in sede di conguaglio. Qualora la somma debba essere restituita i sostituti provvedono al recupero del relativo importo che, se superiore a 60 euro, viene effettuato in 10 rate di pari importo a partire dalla retribuzione erogata in sede di conguaglio.
Da € 32.001 a € 40.000 € 1.000 x [(40.000- Reddito Complessivo)/8.000]
Alla determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente concorrono le quote esenti del reddito di ricercatori e impatriati; nel calcolo del reddito complessivo non rileva il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.

REVISIONE DELLE DETRAZIONI PER ONERI

(Legge 207 del 30.12.2024, Legge di Bilancio 2025, Art. 1 c. 10)

REDDITO
COMPLESSIVO
TIPOLOGIA DI ONERE SOLO PER IL 2024
Oltre € 50.000
  • oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% (eccetto spese sanitarie, mezzi necessari all’accompagnamento/deambulazione/ locomozione/sollevamento e sussidi tecnici/informatici per persone con disabilità, motoveicoli/autoveicoli per persone con disabilità)
  • erogazioni liberali in favore dei partiti politici
  • premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi stipulate in concomitanza della cessione dei crediti Superbonus per interventi antisismici
La detrazione spettante in base al reddito complessivo viene ridotta di un importo pari a € 260

DAL 2025 RESO STRUTTURALE (nuovo articolo 16-ter TUIR)

REDDITO
COMPLESSIVO
AMMONTARE MASSIMO
DELL’IMPORTO DELLA DETRAZIONE
PER ONERI
PARTICOLARITA’
Fino a €75.000 Nessun massimale Sono soggetti al ricalcolo gli oneri e spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente. Ai fini del computo dell’ammontare complessivo di spese, per gli oneri la cui detrazione è ripartita in più annualità rilevano le rate di spese riferite a ciascun anno.
Sono escluse dal ricalcolo:

  • le spese sanitarie,
  • le somme investite nelle start up innovative,
  • le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative
  • gli interessi passivi sui mutui agrari e sui mutui per acquisto/costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale stipulati entro il 31.12.2024,
  • premi per assicurazioni rischio morte, invalidità permanente, non autosufficienza, rischio eventi calamitosi pe immobili ad uso abitativo stipulati entro il 31.12.2024,
  • rate di spese detraibili sostenute entro il 31.12.2024 (recupero patrimonio edilizio, ecobonus, acquisto mobili,
    ecc.)
Da € 75.001 a € 100.000 € 7.000 (se nel nucleo familiare non è presente NESSUN FIGLIO A CARICO);

€ 9.800 (se nel nucleo familiare è presente 1 FIGLIO A CARICO);

€ 11.900 (se nel nucleo familiare sono presenti 2 FIGLI A CARICO);

€ 14.000 (se nel nucleo familiare sono presenti ALMENO 3 FIGLI A CARICO O ALMENO UN FIGLIO CON DISABILITA’)

Oltre € 100.000 € 4.000 (se nel nucleo familiare non è presente NESSUN FIGLIO A CARICO);

€ 5.600 (se nel nucleo familiare è presente 1 FIGLIO A CARICO);

€ 6.800 (se nel nucleo familiare sono presenti 2 FIGLI A CARICO)

€ 8.000 (se nel nucleo familiare sono presenti almeno ALMENO 3 FIGLI A CARICO O ALMENO UN FIGLIO CON
DISABILITA’)

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.

REVISIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO

(Legge 207 del 30.12.2024, Legge di Bilancio 2025, Art. 1 c. 3)

REDDITO
COMPLESSIVO
2024
IMPORTO TRATTAMENTO INTEGRATIVO
REDDITO
COMPLESSIVO
CONFERMATO E RESO STRUTTURALE DAL 2025
IMPORTO TRATTAMENTO INTEGRATIVO
fino a €
15.000
€ 1.200 da rapportare ai gg di lavoro nell’anno a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente sia di importo superiore alla detrazione spettante per redditi dilavoro dipendente diminuita dell’importo di € 75(rapportati al periodo di lavoro nell’anno) fino a €
15.000
€ 1.200 da rapportare ai gg di lavoro nell’anno a
condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente sia di importo superiore alla detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente diminuita dell’importo di € 75 (rapportato al periodo di lavoro nell’anno)
da € 15.001
a 28.000
Il trattamento integrativo spetta a condizione che la somma delle seguenti detrazioni per

  • familiari a carico, lavoro dipendente e pensione (art. 12 e 13 del Tuir),
  • detrazioni per mutui agrari, mutui contratti per l’acquisto e/o per la costruzione/ ristrutturazione dell’abitazione principale stipulati sino al 31.12.2021,
  • detrazioni relative alle rate riferite alle spese sanitarie rateizzate,
  • rate relative alle detrazioni, per le spese sostenute fino al 31.12.2021, riferite al recupero del patrimonio edilizio, alla riqualificazione energetica o detrazioni previste da altre disposizioni legislative,

sia superiore all’imposta lorda e comunque per un importo non superiore a € 1.200, il cui ammontare è pari alla differenza fra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda, sempre rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

da € 15.001
a 28.000
Il trattamento integrativo spetta a condizione che
la somma delle seguenti detrazioni per:

  • familiari a carico, lavoro dipendente e pensione (art. 12 e 13 del Tuir),
  • detrazioni per mutui agrari, mutui contratti per l’acquisto e/o per la costruzione/ ristrutturazione dell’abitazione principale stipulati sino al 31.12.2021,
  • detrazioni relative alle rate riferite alle spese sanitarie rateizzate,
  • rate relative alle detrazioni, per le spese sostenute fino al 31.12.2021, riferite al recupero del patrimonio edilizio, alla riqualificazione energetica o detrazioni previste da altre disposizioni legislative,

sia superiore all’imposta lorda e comunque per un importo non superiore a € 1.200, il cui ammontare è pari alla differenza fra la somma delle detrazioni
e l’imposta lorda, sempre rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

ULTERIORI DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025

(LEGGE n. 207 del 30.12.2024)

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO DI ETA’ PARI O SUPERIORE A 21 ANNI E PER ALTRI FAMILIARI A CARICO – MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DEL TUIR

La detrazione per i figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR, stabilita nella misura teorica di € 950, spetta per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per i figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata. La detrazione per Altri Familiari fiscalmente a carico, stabilita nella misura teorica di € 750, spetta solo agli ascendenti conviventi con il contribuente (es. per i genitori).
Le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato aderente all’accordo SEE in relazione ai familiari residenti all’estero.
Le modifiche all’articolo 12 del TUIR decorrono dal 1.1.2025. (Legge 207/2024 art. 1 c. 11)

DETRAZIONE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA

Dal 1.1.2025 la spesa massima detraibile per alunno o studente per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del 1º ciclo di istruzione e della scuola secondaria di 2° grado è elevata da € 800 a € 1.000. (Legge 207/2024 art. 1 c. 13)

DETRAZIONE PER MANTENIMENTO CANE GUIDA

La detrazione forfetaria concessa ai non vedenti per il mantenimento del cane guida è aumentata, a fare data dall’1.1.2025, da € 1.000 a € 1.100. (Legge 207/2024 art. 1 c. 229-230)

DETRAZIONE PER SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, RISPARMIO ENERGETICO, ACQUISTO MOBILI

Le modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali previste in materia di recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico, interventi antisismici rimodulano i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo altresì regimi più vantaggiosi se le spese sono sostenute dal proprietario o titolare di altro diritto reale per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. (Legge 207/2024 art. 1 c. 54-56)

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO (ART. 16-BIS TUIR E ARTICOLO 16 DL 63/2013)

Per le spese agevolate sostenute nel 2025 spetta la detrazione del 36%; per le spese agevolate sostenute nel 2026 e 2027 spetta la detrazione del 30%.

Spese agevolate sostenute dai proprietari per interventi sull’abitazione principale: per le spese agevolate sostenute nel 2025 spetta la detrazione del 50%; per le spese agevolate sostenute nel 2026 e 2027 spetta la detrazione del 36%.

In entrambi i casi il limite massimo di spesa ammessa è pari a Euro 96.000 per unità immobiliare, detrazione in 10 rate.

Dal 2028 detrazione al 30% su un importo massimo di spesa di Euro 48.000 per unità immobiliare, detrazione in 10 rate.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ART. 14 DL 63/2013)

La detrazione spetta per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione per gli anni 2025, 2026 e 2027 e’ elevata al 50% delle spese, per l’anno 2025, e al 36% delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. E’ confermato il valore massimo di detrazione per ciascun intervento già in vigore nel 2024 (l’importo varia in base al tipo di intervento).

SISMABONUS (ART. 16 DL 63/2013 CC. DA 1-BIS A 1-SEPTIES)

La detrazione spetta per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione per gli anni 2025, 2026 e 2027 e’ elevata al 50% delle spese, per l’anno 2025, e al 36% delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il limite massimo di spesa ammessa è pari a Euro 96.000 per unità immobiliare, detrazione in 10 rate come già stabilito per il 2024.

SUPERBONUS (ART. 119 DL 34/2020)

Per le spese sostenute nel 2025 spetta la detrazione del 65% per lavori in condomini e mini-condomini oppure per interventi di demolizione e ricostruzione se alla data del 15 ottobre 2024 risultano poste in essere determinate condizioni (presentazione comunicazione inizio lavori o istanza titolo abilitativo, adozione delibera assembleare).
Detrazione in 10 rate come già stabilito per il 2024.
Possibilità di optare per la detrazione in 10 rate per le spese sostenute nel 2023 presentando una dichiarazione integrativa per il periodo di imposta 2023 entro il termine della dichiarazione dei redditi 2025. Se dalla dichiarazione integrativa sono dovute imposte queste devono essere versate entro il 30.06.2025 senza sanzioni e senza interessi.

Spese agevolabili Anno sostenimento
della spesa
agevolabile
%
Detrazione
% Detrazione spese
sostenute dai proprietari su
abitazione principale
Limite max di spesa
per unità immobiliare
N.
Rate
Recupero patrimonio
edilizio
(art. 16-bis TUIR e
art. 16 DL n. 63/2013)
2024 50% 50% € 96.000 10
2025 36% 50%
2026 e 2027 30% 36%
Dal 2028 30% 30% € 48.000 10
Riqualificazione
energetica*
(art. 14 D.L. n. 63/2013)
2025 36% 50% Come per il 2024 importo varia per tipologia di intervento 10
2026 e 2027 30% 36%
Sismabonus 2025 36% 50% € 96.000 10
2026 e 2027 30% 36%
Superbonus**
(art. 119 D.L. n. 34/2020)
2025 65% Come per il 2024 10
*Escluse spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili ** La detrazione del 65% spetta per lavori in condomini e mini-condomini oppure di demolizione e ricostruzione se alla data del 15 ottobre 2024 risultano presentate comunicazione inizio lavori o istanza titolo abilitativo, adozione delibera assembleare.

 

Acquisto mobili (art. 16 DL 63/2013 c. 1)

La detrazione delle spese per acquisto mobili è prorogata al 2025 con lo stesso limite di € 5.000 già stabilito per il 2024.

Il Bonus Verde, spese per «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, impianti di irrigazione, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili non è stato rinnovato, sono detraibili in 10 rate in percentuale del 36% le spese sostenute fino al 31.12.2024.

 

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO

(Legge 207/2024 art. 1 c. 385)

ANNO ALIQUOTA IMPOSTA
SOSTITUTIVA
IMPORTO MASSIMO
DETASSABILE
2022 10% € 3.000 (elevato a € 4.000 in particolari situazioni)
2023 5%
2024 5%
2025/2026/2027 5%

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE LAVORATORI SETTORE TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Per il periodo 01/01/2025 – 30/09/2025 è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, nella misura del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in riferimento al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi ai lavoratori che nel 2024 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a € 40.000. Il sostituto riconosce il trattamento integrativo speciale (TIS) su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2024. (Legge 207/2024 art. 1 c. 395-398).

MANCE PERSONALE SETTORE TURISTICO RICETTIVO

È aumentato dal 25% al 30% il limite di reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro, entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota agevolata al 5%. Aumenta da 50.000 euro a 75.000 euro il limite di reddito da lavoro dipendente percepito, rispetto al quale è possibile applicare la suddetta imposta sostitutiva. (Legge 207/2024 art. 1 c. 520)

IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTOATTIVITA’

TIPOLOGIA IMPOSTA 2024/2025 2026
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze 26% 33%

Dal 2025 è eliminata la soglia di esenzione fino a € 2.000 per il calcolo della plusvalenza. Per il calcolo delle plusvalenze in luogo del costo o valore di acquisto può essere assunto il valore rideterminato che deve essere assoggettato a imposta sostitutiva pari al 18% da versare entro il 30.11.2025 in unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo con interessi al 3% da calcolare sulle rate successive alla prima. L’assunzione del valore rideterminato preclude il calcolo di eventuali minusvalenze. (Legge 207/2024 art. 1 c. 23-29)

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI TERRENI E QUOTE SOCIETARIE

Viene introdotta a regime la norma che consente la rivalutazione del valore fiscalmente riconosciuto di terreni (agricoli ed edificabili) e quote societarie posseduti da persone fisiche al 01.01 dello stesso anno, da utilizzare in luogo del costo o valore di acquisto per il calcolo della plusvalenza. La rivalutazione è soggetta a Imposta sostitutiva del 18%. L’importo è rateizzabile in 3 rate annuali dal 30.11. Nessun interesse è dovuto sulle rate successive. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuato entro il 30.11 di ciascun anno. (Legge 207/2024 art. 1 c. 30)

REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI

Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (nel limite massimo di quattro unità immobiliari), di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Se gli immobili locati sono più di quattro l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale

ALIQUOTA CEDOLARE SECCA
2023 21%
2024 confermato per 2025 21% su un immobile
26% su 2°/3°/4° immobile

Con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate di approvazione della modulistica fiscale sono definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13-ter D.L. 18.10.2023 n. 145 (disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale da richiedere entro il 1.1.2025), nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica (Legge 207/2024 art. 1 c. 78)

CANONE RAI

2024-> € 70

2025-> € 90 (la riduzione a € 70 non è stata rinnovata dalla Legge di bilancio 2025)

BONUS ELETTRODOMESTICI

È istituito un contributo per il 2025 per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa). Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico. Entro 60 giorni dal 1.01.2025 saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’assegnazione del contributo nel rispetto del limite di fondi destinati al bonus. (Legge 207/2024 art. 1 c. 107-111)

BONUS NUOVE NASCITE

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1.01.2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.
L’importo è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, residenti n Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo abbia un indicatore Isee non superiore a € 40.000 (ai fini del riconoscimento del bonus non rileva nel calcolo ISEE l’importo dell’Assegno unico universale). (Legge 207/2024 art. 1 c. 206-208)

BONUS ASILO NIDO

Il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di 3 anni di età e affetti da gravi patologie croniche è pari a 3.600 euro annui in relazione ai nati dopo il 31.12.2023, a condizione che il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 40.000 euro. E’ soppressa, al fine del riconoscimento del suddetto importo di 3.600 euro annui, la condizione della presenza nel nucleo familiare di almeno un altro figlio di età inferiore a 10 anni.
Il valore dell’ISEE del nucleo familiare, anche con riferimento alle altre ipotesi (importo di 3.000 euro, 2.500 euro e 1.500 euro per ISEE superiori) è computato al netto dell’assegno unico e familiare per i figli a carico. (Legge 207/2024 art. 1 c. 209-211)

BONUS PSICOLOGO

Sono incrementate le risorse destinate al bonus psicologico per gli anni 2025, 2026 e 2027. (Legge 207/2024 art. 1 c. 344)