Il fisco si allinea a quanto previsto dal cosiddetto “decreto rilancio”, rinviando una serie di scadenze di pagamento. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha infatti differito al 31 agosto il termine della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti (anche multe stradali, tributi locali, casse di previdenza professionale), compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi, che resteranno sospesi fino al 31 agosto. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre. Resta valida la possibilità di richiedere una rateizzazione la cui domanda, al fine di evitare la successiva attivazione della procedura di recupero da parte dell’Agenzia, deve essere presentata entro il 30 settembre.
Tra le novità c’è la sospensione dal 19 maggio scorso (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 agosto prossimo degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi a oggetto stipendi e pensioni e altre indennità assimilate, effettuati dall’agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Pertanto fino al 31 agosto il datore di lavoro o l’ente pensionistico non effettueranno le relative trattenute e le somme saranno rese disponibili al debitore.
Nuove scadenze anche per la “rottamazione-ter”. Il “decreto rilancio” dispone una maggiore flessibilità per i versamenti delle rate previste per il 2020 (con scadenze in febbraio, maggio, luglio e novembre) e del cosiddetto “saldo e stralcio” (con scadenze in marzo e luglio). I versamenti, se non eseguiti alle relative deadline, potranno essere effettuati entro il termine ultimo del 10 dicembre, senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Per la scadenza del 10 dicembre, comunque, non è prevista la tolleranza di cinque giorni. Il decreto rilancio ha anche previsto che i contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate per il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possano presentare la domanda di rateizzazione per i debiti “rottamati” e non pagati.
La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo scorso e il 31 agosto prossimo. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 settembre. Il decreto, inoltre, introduce una nuova disciplina che amplia i termini di decadenza. Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo scorso e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto prossimo, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché le cinque ordinariamente previste.
Riguardo gli “avvisi bonari”, i termini per i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio scorsi (a seguito dei controlli automatici o dei controlli eseguiti dagli uffici, per i quali risultano dovute a titolo d’imposta: ritenute, contributi e premi, minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento) sono spostati al 16 settembre prossimo.