I Caaf Cgil sono in prima fila per garantire ai contribuenti l’invio della documentazione all’Enea, oltre a fornire assistenza su tutti gli adempimenti, per ottenere l’agevolazione fiscale del 50 per cento introdotta con la scorsa manovra finanziaria
Se nel 2018 avete svolto interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati al risparmio energetico oppure all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, per beneficiare della detrazione del 50 per cento è indispensabile inviare una comunicazione all’Enea. L’obbligo di inviare i dati relativi a questo tipo di interventi è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 con l’obiettivo di monitorare e valutare l’effettivo risparmio energetico conseguito a seguito dei lavori realizzati sugli edifici. L’Enea, incaricata del monitoraggio, avrà il compito di elaborare le informazioni trasmesse dai contribuenti e di inviare una relazione sui dati raccolti ai ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
A distanza di quasi un anno dall’approvazione della legge di bilancio 2018, il 21 novembre scorso l’Enea ha aggiornato il proprio sito per consentire l’inoltro on line dei dati. Occorre però prestare attenzione alle scadenze. L’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, con un’unica eccezione per gli interventi la cui data di fine lavori (o collaudo) ricade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018: in questo caso il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018 e scadrà quindi il 19 febbraio 2019.
Cosa succede se la comunicazione non viene inviata nei termini? Al momento non vi sono certezze, in quanto la normativa non ha espressamente previsto la decadenza dal diritto alla detrazione in caso di omessa o tardiva trasmissione dei dati all’Enea. In attesa che l’Agenzia delle entrate si pronunci sull’argomento, in caso di ritardo sarà comunque possibile, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, usufruire della cosiddetta “remissione in bonis”, versando contestualmente la sanzione prevista e sempre se tale scelta risulterà conveniente.
È utile sapere che la comunicazione dei dati all’Enea non deve essere presentata per qualsiasi intervento di recupero del patrimonio edilizio, ma solo per i lavori finalizzati al risparmio energetico o all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette e per i quali, ai fini dei benefici fiscali, è indispensabile acquisire idonea documentazione attestante il conseguimento del risparmio energetico. La comunicazione dovrà essere presentata anche in caso di acquisto di elettrodomestici di classe energetica A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di classe A in caso di forni, a condizione che i lavori di ristrutturazione siano iniziati dal 1° gennaio 2017.
Il contribuente può autonomamente comunicare i dati all’Enea (è indispensabile possedere un indirizzo mail) oppure può rivolgersi a un Caaf Cgil che, oltre a garantire informazioni e assistenza per l’invio dei dati, potrà fornire un servizio di consulenza su adempimenti e documentazione da conservare al fine di beneficiare delle detrazioni del 50 e del 65 per cento.
Fonte cafcgil.it