Domande frequenti 730
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi.
Il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata, disponibile dal 30 aprile 2022, tramite:
- Spid – il “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione
- Cie – Carta d’identità elettronica 3.0
- CNS – Carta Nazionale dei Servizi.
Nella dichiarazione precompilata non sono presenti tutte le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione: numerose spese non sono pre-caricate; altre sono inserite in un apposito foglio informativo e non nel modello 730 perché necessitano di verifica sulla sussistenza di determinati requisiti soggettivi necessari alla detraibilità; per altre ancora sarebbe opportuno fare una valutazione di convenienza su quale soggetto può trarre miglior beneficio dalla detraibilità.
La dichiarazione precompilata dall’Agenzia potrebbe quindi non riportare tutti i dati che il contribuente ha interesse a dichiarare o obbligo di dichiarare, determinando così minori crediti o pagamenti insufficienti con relativo addebito di sanzioni ed interessi.
Il contribuente può intervenire direttamente confermando, modificando o integrando i dati contenuti nella dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia o, in alternativa, può rivolgersi al CAAF che gli presterà l’assistenza fiscale garantendo competenza e professionalità.
Qualora l’azienda non abbia provveduto a pagare in modo anticipato la cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali e gli importi siano stati pagati direttamente dall’Inps, è molto probabile che scaturisca l’obbligo di presentare dichiarazione dei redditi.
In questo caso, l’azienda consegnerà la Certificazione Unica riferita ai soli redditi di lavoro dipendente mentre quella relativa alle somme erogate dall’Inps dovrà essere recuperata autonomamente dal percettore delle somme accedendo, con le proprie credenziali, direttamente sul sito dell’Istituto oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato come ad esempio il Caaf.
Il modello 730 “senza sostituto d’imposta” può essere presentato dal contribuente che non ha un rapporto con un sostituto d’imposta, almeno dal mese di presentazione del 730 al terzo mese successivo, e che possa effettuare le operazioni di conguaglio sulla base dei dati trasmessi dal Caaf.
Si tratta in particolare di: lavoratori disoccupati che non percepiscono nei mesi di giugno/luglio 2022 indennità erogate dall’Inps sostitutive del reddito da lavoro dipendente; lavoratori dipendenti di soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta (es: lavoratori domestici); percettori di assegni di mantenimento erogati dall’ex coniuge; lavoratori frontalieri.
Dal 2020, inoltre, possono utilizzare il modello 730 senza sostituto anche gli eredi che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone decedute.
Per la detrazione delle spese sanitarie non ci sono limiti massimi di spesa ma è prevista una franchigia di € 129,11. Sulla parte che eccede la franchigia, la detrazione spetta nella misura del 19%.
Dall’anno 2020 le spese che danno diritto alla detrazione del 19% spettano solo a condizione che siano state pagate con mezzi di pagamento tracciabili. Sono ammessi i versamenti eseguiti con bonifici bancari e postali, carte di credito, debito e prepagate, assegni bancari e circolari. Sono escluse da questa disposizione le spese sostenute per acquisto di medicinali, dispositivi medici (anche occhiali) e prestazioni sanitarie rese in strutture sanitarie pubbliche o strutture private accreditate al SSN.
Se è stato presentato un modello 730 con sostituto d’imposta, a decorrere dal 2020, il sostituto è tenuto ad effettuare i conguagli sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui ha ricevuto la comunicazione del prospetto di liquidazione.
Per gli enti pensionistici è previsto che il conguaglio venga effettuato sul rateo di pensione a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento del prospetto di liquidazione.
Se il risultato della dichiarazione è un debito, questo può essere trattenuto in un’unica soluzione oppure si può optare per la rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili, sulle quali verrà applicata la maggiorazione dello 0,33% mensile.
Se è stato presentato un modello 730 senza sostituto d’imposta, l’intermediario deve consegnare al contribuente o all’erede che presenta per conto del contribuente deceduto, il modello F24 per il versamento delle imposte da effettuarsi entro:
- il 30 giugno 2022 in unica soluzione oppure a rate di cui la prima da versare entro il 30 giugno 2022 e le successive alle fine di ogni mese con l’applicazione di un interesse di rateizzazione;
- il 22 agosto 2022 (poiché il 30 luglio cade di sabato e il primo giorno non festivo successivo è il 1 agosto quindi si usufruisce delle “proroga di ferragosto”) con la maggiorazione dello 0,40%. Anche in questo caso è possibile optare per la rateizzazione, e suddividere il debito in quote di pari importo, su distinti modelli F24 con scadenza mensile e maggiorati degli interessi di rateizzazione;
- il 30 dicembre 2022 senza nessuna maggiorazione da parte degli eredi di soggetti deceduti dal 1 marzo 2022.