Sono stati oltre 273 mila i contribuenti italiani che quest’anno hanno indicato nella propria dichiarazione dei redditi le spese di locazione per le abitazioni degli studenti universitari fuori sede. L’ammontare complessivo supera i 457 milioni di euro, la media del rimborso ottenuto è di 1.670 euro.
Il costo dell’affitto, che incide in maniera importante sul budget delle famiglie italiane, è dunque possibile “scontarlo” nella dichiarazione dei redditi. È infatti riconosciuta la detrazione del 19%, sull’importo massimo di spesa di €2.633, per i canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998. Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane (o in uno degli Stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo) in dipendenza di qualsiasi contratto registrato relativo a un’unità immobiliare destinata a uso abitativo, compresi i contratti a uso transitorio o quelli relativi a un singolo posto letto.
Per beneficiare dell’agevolazione gli studenti devono essere iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, lontano da quest’ultimo almeno 100 chilometri, e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere a oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. La detrazione spetta anche agli iscritti agli Istituti tecnici superiori (Its) e ai nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati. La detrazione non spetta, invece, agli studenti che frequentano corsi post-laurea (master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione) sia in Italia sia all’estero.
Al fine di rispettare il requisito della distanza fra il comune di residenza dello studente e il comune ove è ubicata l’università, il conteggio dei chilometri deve essere effettuato facendo riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti (ad esempio, ferroviaria o stradale). Se nel comune di residenza dello studente non è presente una linea ferroviaria, occorre calcolare il percorso “più breve” mediante il collegamento stradale o il collegamento “misto” (stradale + ferroviario o linea autobus).
La detrazione non spetta per il deposito cauzionale, per eventuali spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione. Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti (non sono ammesse, invece, se autonomamente addebitate dall’istituto).
Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti (ad esempio, a più studenti), il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente sia fiscalmente a carico, la detrazione compete al familiare; se i genitori hanno a carico due figli universitari, titolari di due distinti contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a euro 2.633. Al fine di usufruire della detrazione lo studente dovrà dimostrare di essere iscritto a un corso di laurea, dovrà essere in possesso sia del contratto di locazione regolarmente registrato sia delle ricevute relative all’effettivo pagamento dei canoni.
Fonte Consorzio Nazionale CAAF Cgil